Attività libero-professionale prestata dai medici presso gli ospedali universitari

Interrogazione e risposta del Governo – Attività libero-professionale prestata dai medici presso gli ospedali universitari – Nell’interrogazione si rileva che nelle facoltà di Medicina delle università italiane, per l’attività assistenziale svolta a favore del Servizio Sanitario Nazionale e al fine di sopperire alle carenze di personale, prestano la loro opera medici che svolgono attività individuale di lavoro libero professionale. Tale impiego si configura nella sostanza come una fattispecie lavorativa dipendente a tempo determinato ai sensi del combinato disposto dall’art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e degli articoli 2222 e seguenti del codice civile. Tali impieghi, mediamente della durata di 6 mesi, non prevedono l’istituto della proroga. Nella realtà, questi incarichi vengono prorogati nella maggioranza dei casi senza soluzione. L’interrogante Sen. ROMANO sottolinea che, tenuto conto dell’età di tali medici che, di rinnovo in rinnovo, supera spesso i 40 anni, tale situazione lavorativa si può raffigurare come "precaria". Si chiede di sapere come intenda il Ministro della Salute riconoscere le giuste figure professionali dei medici che da così tanti anni subiscono una soluzione contrattuale iniqua e vessatoria, considerato che il lavoro svolto è identico, per responsabilità e per orari, ai loro colleghi "strutturati". Il Sottosegretario di Stato alla Salute DE FILIPPO intervenuto nella seduta della Commissione Igiene e Sanità del 2 aprile 2015 fa presente, quanto alla tipologia dei rapporti di lavoro in questione, che la giurisprudenza utilizza il termine "parasubordinazione" per designare i rapporti di incerta definizione, che presentano caratteristiche intermedie tra quelle del lavoro subordinato e quelle del lavoro autonomo. In particolare, l’esercente la professione sanitaria, ancorché conservi una ragionevole sfera di autonomia, rende le sue prestazioni all’interno delle organizzazioni aziendali/universitarie, sotto le direttive e il coordinamento dei vertici aziendali. Pertanto, il rapporto di collaborazione professionale che la giurisprudenza riconduce alla cosiddetta parasubordinazione sembrerebbe equiparabile a quello di cui è titolare chi esercita la professione sanitaria alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale. Tali considerazioni – soggiunge il Sottosegretario – potranno essere approfondite e costituire spunto di riflessione ai fini dell’applicazione, da parte delle regioni e delle stesse strutture universitarie, delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’articolo 4, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito dalla legge n. 125 del 2013, che è alla registrazione della Corte dei conti. Il predetto decreto, in attuazione di quanto previsto dalla norma primaria, disciplina apposite procedure concorsuali riservate esclusivamente al personale titolare di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in possesso di determinati requisiti di anzianità previsti dal legislatore. In conclusione, assicura che il Ministero della salute valuterà la necessità di eventuali interventi normativi per affrontare complessivamente ed in modo organico il problema del precariato in sanità. Il Sen.ROMANO intervenuto in replica si dichiara soddisfatto della risposta, in quanto da essa si desume che la delicata problematica affrontata dall’atto di sindacato ispettivo è all’attenzione del Governo

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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