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Attività odontoiatrica svolta da soggetti non legalmente abilitati

Cassazione Civile Attività odontoiatrica svolta da soggetti non legalmente abilitati – Ai fini dell’esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, n. 18, del D.P.R. n. 633/72 spetta all’amministrazione finanziaria dimostrare se ed in quale misura le prestazioni odontoiatriche sono state rese abusivamente ovvero di fatto rese da un odontotecnico. L’individuazione dell’impiego abusivo di una forma giuridica incombe quindi sull’amministrazione finanziaria, la quale non potrà limitarsi ad una mera e generica affermazione, ma dovrà individuare e precisare gli aspetti e le particolarità che fanno ritenere l’operazione priva di reale contenuto economico diverso dal risparmio di imposta. (Ordinanza n. 13138/15)

FATTO: La CTR di Torino ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate , appello proposto contro la sentenza n. 6-16-2011 della CTP di Torino che – in causa avente ad oggetto "disconoscimento dell’esenzione IVA del ex art. 10, comma 1, n. 18" del d.P.R. n. 633 del 1972, siccome l’attività "dentistica" svolta dalla parte contribuente era stata in concreto esercitata da soggetti non legalmente abilitati, oltre al recupero dell’IRAP sul maggior imponibile non dichiarato, imposte riferite all’anno 2007 – aveva accolto il ricorso proposto dalla "Centro dentistico M.B. di Mondino Franca Rosa e C. snc" avverso il relativo avviso di accertamento.

DIRITTO: La Corte di Cassazione ha avuto modo di insegnare che:"In tema di IVA, le pratiche abusive consistenti nell’impiego di una forma giuridica o di un regolamento contrattuale al fine di realizzare quale scopo principale (seppur non esclusivo) un risparmio di imposta, anche se allo stesso si accompagnino secondarie finalità di contenuto economico, consistono in abusi di diritti fondamentali garantiti dall’ordinamento comunitario e pertanto assumono rilievo normativo primario in tale ordinamento, indipendentemente dalla presenza di una clausola generale antielusiva nell’ordinamento fiscale italiano. L’individuazione dell’impiego abusivo di una forma giuridica incombe sull’amministrazione finanziaria, la quale non potrà limitarsi ad una mera e generica affermazione, ma dovrà individuare e precisare gli aspetti e le particolarità che fanno ritenere l’operazione priva di reale contenuto economico diverso dal risparmio di imposta

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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