Tar Veneto Sentenza n. 822/16 – Autorizzazione all’esercizio dell’attività di odontoiatra– Sono soggetti ad autorizzazione “gli studi odontoiatrici attrezzati per compiere procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente….”. Nella fattispecie l’attività svolta dal R. lungi dall’essere circoscritta alla mera igiene dentale, comprendeva lo svolgimento di attività riconducibili alle cure canalari, alle devitalizzazioni, alle estrazioni dentarie e agli interventi di piccola chirurgia ambulatoriale (es. otturazione di un dente), attività queste ultime che non possono che essere considerate invasive e pericolose per la salute o sicurezza del paziente e quindi richiedono una specifica autorizzazione.
FATTO E DIRITTO: Il DOTT. R., medico odontoiatra, ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Bolzano Vicentino, recependo il parere negativo emesso dalla ULSS, gli ha comunicato il diniego di autorizzazione all’esercizio della struttura sanitaria e lo ha diffidato dal continuare ad esercitare l’attività di studio odontoiatrico nei locali di B. V., Via P. n.—-.Resiste l’Ente Locale intimato contrastando le avverse pretese. Il dott. R. sostiene che, per le modalità con cui l’attività di odontoiatra è da lui concretamente esercitata, non è necessaria alcuna autorizzazione: deduce di aver, comunque, conseguito in modo tacito (silenzio-assenso) il titolo abilitativo eventualmente richiesto; censura il provvedimento impugnato per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere. Nel nostro ordinamento, l’esercizio dell’attività sanitaria, per la delicatezza e il rilievo di pubblico interesse, indipendente dal regime pubblico o privato, non è libera (nel senso che chiunque voglia può liberamente intraprenderla) ma soggetta ad interventi dell’autorità. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria è richiesta sia per chi vuole operare in regime privatistico che in regime di servizio pubblico. Essa è richiesta anche per gli studi medici, odontoiatrici e di altre professioni sanitarie attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino sicurezza per il paziente, per strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche. A livello statale, l’art. 8 ter, comma 2, del D.Lgs.502/1992 dispone che “l’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4”. La L. Reg. 22/2002, pur non dettando una disciplina specifica per gli studi odontoiatrici, prevede la necessità dell’autorizzazione all’esercizio per tutte le strutture sanitarie che erogano prestazioni di “assistenza specialistica in regime ambulatoriale”, attribuendo al Comune la competenza in ordine al rilascio del titolo abilitativo (art 6. L. Reg. cit.). La delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2501 del 6 agosto 2014 che, in attuazione alla L. Reg. 22/2002, ha operato la classificazione delle strutture sanitarie, alla lettera B5, ricomprende tra le strutture soggette ad autorizzazione all’esercizio gli “ambulatori odontoiatrici”, vale a dire “le strutture nelle quali il medico e/o l’odontoiatra eroga prestazioni di odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale, purché le stesse non implichino attività di anestesia che richieda il coinvolgimento diretto e la presenza nello studio di specialisti in anestesia”. Dalla targa apposta sulla porta dello studio dentistico (ove lo stesso ricorrente si qualifica come “medico-chirurgo”) e dalle fotografie allegate agli atti che denotano il possesso di apparecchiature specialistiche, si evince che l’attività svolta dal R. – valutata alla stregua dell’id quod plerumque accidit e del principio di autoresponsabilità, che impone al singolo di non venire contra factum proprium – lungi dall’essere circoscritta alla mera igiene dentale, comprendeva lo svolgimento di attività riconducibili alle cure canalari, alle devitalizzazioni, alle estrazioni dentarie e agli interventi di piccola chirurgia ambulatoriale (es. otturazione di un dente), attività queste ultime che non possono che essere considerate invasive e pericolose per la salute o sicurezza del paziente e quindi richiedono una specifica autorizzazione