Azienda Ospedaliera – Demansionamento dirigente

Cassazione Civile Sent. n. 217/17 – Azienda Ospedaliera – Demansionamento dirigente – La fattispecie del demansionamento può consistere oltre che nell’attribuzione al dirigente di mansioni inferiori anche nella sottrazione delle competenze maggiormente qualificanti della posizione dirigenziale ricoperta, come è avvenuto nella specie. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato l’Azienda Ospedaliera.

FATTO E DIRITTO: La sentenza attualmente impugnata (depositata il 10 maggio 2010), pronunciando sugli appelli avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 2028/2008: a) respinge l’appello principale della Azienda Ospedaliera OIRM-S. Anna; b) in accoglimento dell’appello incidentale di M.M. condanna la suddetta Azienda ad assegnare al M. "le funzioni dirigenziali svolte anteriormente al gennaio 1999"; c) condanna l’Azienda stessa a corrispondere al M. l’importo di Euro 5000,00, oltre accessori di legge, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alle frasi contenute nelle lettere in data 11 e 29 marzo 2005; d) condanna l’Azienda al pagamento delle spese processuali dei due gradi di merito del giudizio. Il ricorso della Azienda Ospedaliera OIRM-S. Anna domanda la cassazione della sentenza. La fattispecie del  demansionamento,  può consistere oltre che nell’attribuzione al dirigente di mansioni inferiori anche nella sottrazione delle competenze maggiormente qualificanti della posizione dirigenziale ricoperta, come è avvenuto nella specie. La giurisprudenza ha anche precisato che laddove vi sia stato il sostanziale "svuotamento" dell’attività lavorativa, la vicenda esula dall’ambito delle problematiche sull’equivalenza delle mansioni, configurandosi la diversa ipotesi della sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell’ambito del pubblico impiego. In caso di provvedimento di revoca, a seguito di nomina di soggetto esterno all’Amministrazione pubblica, di una posizione organizzativa di un dirigente accompagnata dallo svuotamento dell’attività dello stesso di ogni contenuto tipizzante il profilo professionale, con privazione dei compiti decisionali e delle relative responsabilità, con contestuale attribuzione di funzioni meramente esecutive e con piena subordinazione al nuovo responsabile, si è in presenza di un atto amministrativo illegittimo, che dinanzi al giudice ordinario fonda il diritto al risarcimento del danno. L’erosione delle mansioni di spettanza determina una lesione del diritto del dirigente a svolgere l’incarico già conferitogli per il tempo pattuito e per tale ragione, anche in sede di giudizio dinanzi al giudice ordinario, ben può essere riconosciuto il diritto del dirigente stesso a portare a completare l’esercizio delle mansioni dirigenziali conferitegli per la durata concordata senza che eventuali sopravvenute modifiche organizzative adottate dall’Ente datore di lavoro possano impedire una simile pronuncia del giudice ordinario. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato l’Azienda Ospedaliera

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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