Cancellazione dall’albo

Cassazione Civile Sentenza n.6821/2017 – Cancellazione dall’albo – Giurisdizione – La tutela del diritto alla iscrizione all’albo professionale, costituendo indebitamente espressione di una posizione di diritto soggettivo, è azionabile dinnanzi al giudice ordinario. La Corte ha inoltre rilevato che l’Ordine professionale non ha facoltà di valutare se la chiesta iscrizione corrisponda all’interesse pubblico, ma ha solo il compito di verificare se in realtà l’aspirante sia nel possesso dei requisiti appositamente voluti dalla legge, in quanto tale possesso è condizione necessaria e sufficiente per ottenere l’iscrizione, la quale deve essere disposta se quei requisiti sussistono e deve essere invece negata nel caso contrario.

FATTO E DIRITTO: (Omissis) con ricorso del 25.09.2014 conveniva dinnanzi al TAR Lazio il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, il Ministero della Salute e la Presidenza del Consiglio dei Ministri impugnando la deliberazione dell’Ordine n. 146 del 26.5.14 e la nota del Ministero della Salute prot. n. 4107/14. Con tale deliberazione l’Ordine degli Psicologi del Lazio aveva disposto l’annullamento d’ufficio con la quale erano stati disposti la iscrizione della dott.ssa (Omissis) alla Sezione A dell’Ordine e il riconoscimento dell’esercizio di attività di psicoterapeuta. La Corte ha affermato che la pretesa della Dott.ssa (Omissis) alla iscrizione nell’albo degli psicologi, quale condizione per l’esercizio della professione di psicoterapeuta, attiene ad una posizione di diritto soggettivo, posto che l’Ordine può solo considerare il possesso degli specifici requisiti secondo le indicazioni fornite dal Ministero della salute, che ha svolto l’istruttoria sui titoli acquisiti all’estero dall’aspirante. Peraltro la Corte ha rilevato che l’Ordine non avrebbe potuto fare altro che annullare l’iscrizione già operata, essendo del tutto privo di potere discrezionale in ordine all’accertamento dei titoli stranieri, riservato in via esclusiva al Ministero della Salute. L’individuazione del giudice avente giurisdizione in materia di iscrizione agli albi professionali va risolta sulla base dei principi generali secondo i quali la giurisdizione spetta al giudice ordinario ogni qual volta l’interessato faccia valere una posizione di diritto soggettivo. La Corte ha sempre affermato che il rapporto tra colui che aspira all’iscrizione all’albo professionale e l’ordine preposto alla tenuta dell’albo medesimo si identifica con la dicotomia diritto soggettivo – obbligo, anziché con quella interesse legittimo – potere pubblico. Infatti, l’Ordine professionale non ha facoltà di valutare se la chiesta iscrizione corrisponda all’interesse pubblico, ma ha solo il compito di verificare se in realtà l’aspirante sia nel possesso dei requisiti appositamente voluti dalla legge, in quanto tale possesso è condizione necessaria e sufficiente per ottenere l’iscrizione, la quale deve essere disposta se quei requisiti sussistono e deve essere invece negata nel caso contrario. Pertanto la tutela del diritto alla iscrizione all’albo professionale, costituendo indebitamente espressione di una posizione di diritto soggettivo è azionabile dinnanzi al giudice ordinario

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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