Cassazione Civile Ordinanza n. 15042/16 – Cancellazione dall’albo per sopravvenuto accertamento della originaria insussistenza del titolo – La Corte di Cassazione Sezioni Unite ha affermato che nel caso di cancellazione per sopravvenuto accertamento della originaria insussistenza del titolo esibito per l’iscrizione, l’interessato ha diritto ad essere convocato prima che il Consiglio dell’Ordine deliberi sulla sua cancellazione.
FATTO E DIRITTO: Il Consiglio Ordine Avvocati di Roma cancellava dall’elenco degli avvocati stabilizzati (Omissis), iscritto sulla base di titolo conseguito in Romania; tale decisione scaturiva dalla verifica dei titoli delle iscrizioni già effettuate e delle domande di iscrizioni pendenti, riguardanti la sezione speciale per i provenienti dagli Ordini della Romania. La Corte di Cassazione Sezioni Unite ha affermato che nel caso di cancellazione per sopravvenuto accertamento della originaria insussistenza del titolo esibito per l’iscrizione, l’interessato ha diritto ad essere convocato prima che il Consiglio dell’Ordine deliberi sulla sua cancellazione. La Corte ha rilevato che il CNF aveva invece omesso di considerare che nei procedimenti relativi alla iscrizione e alla cancellazione dall’albo trovano applicazione, in quanto applicabili, le norme che regolamentano il procedimento disciplinare.
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