Alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, si è sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale, ai sensi degli artt. 1219 e 1224 c.c., gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in mancanza, dalla notificazione della domanda giudiziale, con conseguente esclusione della spettanza della rivalutazione e dei correlati interessi compensativi, salvo prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente dedotte in giudizio.
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