La Suprema Corte ha affermato che qualora, non avendo la ASL provveduto ad individuare le zone disagiate o disagiatissime, la Regione provveda a distanza di tempo, non è ravvisabile in capo alla Regione una responsabilità contrattuale di fonte negoziale o legale, nei confronti dei medici di medicina generale, atteso che la Regione non è parte del rapporto in convenzione, e le previsioni dell’AIR, come dell’ACN, non contengono un’obbligazione contrattuale a carico della Regione nei confronti dei medici. Quest’ultimi, infatti, una volta stipulato il contratto di lavoro professionale con la ASL, percepiscono il trattamento economico in ragione di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nei diversi livelli in cui si è svolta, ambito nel quale si inserisce anche la individuazione dei territori quali zone disagiate o disagiatissime. Dunque, nel caso di richiesta risarcitoria legittimato passivo è la ASL e non la Regione.
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