Cassazione Civile Ord. N. 31234/18 – Omesso consenso informato

Il paziente vanta la legittima pretesa di conoscere con la necessaria e ragionevole precisione le conseguenze dell’intervento medico, onde prepararsi ad affrontarle con maggiore e migliore consapevolezza; il giudice di meritò avrebbe dovuto accertare se il corretto adempimento, da parte dei sanitari, dei doveri informativi avrebbe prodotto l’effetto della non esecuzione dell’intervento chirurgico dal quale, senza colpa di alcuno, lo stato patologico è poi derivato, ovvero avrebbe consentito al paziente la necessaria preparazione e la necessaria predisposizione ad affrontare il periodo post-operatorio nella piena e necessaria consapevolezza del suo dipanarsi nel tempo; l’attore avrebbe dovuto provare, anche con presunzioni, che, se adeguatamente informato, non avrebbe autorizzato l’intervento anche nell’ipotesi di operazione salva vita.

FATTO E DIRITTO: con atto di citazione notificato il 17 aprile 2003, A. M. evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Foggia, la casa Sollievo della Sofferenza, nonché i sanitari, V. M., L. M., G. E., A. D.E., G. C., G.P. e G. G. per sentir dichiarare la responsabilità professionale degli stessi, nelle rispettive qualità, sia per il negligente adempimento delle obbligazioni riguardanti l’attività professionale, sia per l’omessa informazione relativa all’intervento chirurgico di asportazione totale della laringe effettuato il I marzo 2002, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali; deduceva che, a seguito del ricovero, gli era stato diagnosticato un cancro della laringe e che dopo il primo intervento, a causa di complicanze, ne erano seguiti altri tre, l’ultimo dei quali, il 1 marzo 2002 di laringectomia totale; aggiungeva che, in occasione di tale ultimo intervento, era stato inizialmente trasferito nella sala operatoria soltanto per una revisione della ferita, mentre venne effettuata l’asportazione totale della laringe, con conseguente perdita della fonèsi; si costituiva la casa di (Omissis) contestando la fondatezza della pretesa ed evidenziando che si era trattato di un intervento eseguito in via di urgenza e che, riguardo al consenso informato, il paziente era stato oralmente edotto degli effetti dell’operazione. Evocava in giudizio l’assicuratore RAS il quale, costituitosi, concludeva per l’assenza di responsabilità della struttura ospedaliera; il Tribunale di Foggia con sentenza del 5 novembre 2009 rigettava la domanda; avverso tale decisione proponevano appello gli eredi di A. M., censurando la decisione impugnata sia con riferimento alla responsabilità professionale dei sanitari, sia riguardo alla mancanza di consenso informato. Si costituiva in giudizio Allianz Assicurazioni contestando i motivi di doglianza. Si costituiva, altresì, la (Omissis) proponendo analoghe eccezioni; la Corte d’Appello di Bari disponeva supplemento di consulenza e, con sentenza del 9 novembre 2016, accoglieva l’appello e dichiarava la responsabilità dei convenuti, ad eccezione di V.M., per la violazione degli obblighi riguardanti la corretta formazione del consenso informato, condannando la casa di (Omissis) e gli altri convenuti al risarcimento dei danni, oltre alle spese di lite, ed ordinando ad Allianz Assicurazioni di tenere indenne la casa (Omissis) dal pagamento delle suddette somme; avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la fondazione “Omissis” affidandosi a due motivi illustrati da memoria. Resistono con controricorso C. M. e G. M., in proprio e quali eredi di A. M.. Ad una corretta e compiuta informazione consegue, difatti:- il diritto, per il paziente, di scegliere tra le diverse opzioni di trattamento medico; – la facoltà di acquisire, se del caso, ulteriori pareri di altri sanitari; – la facoltà di scelta di rivolgersi ad altro sanitario e ad altra struttura, che offrano maggiori e migliori garanzie (in termini percentuali) del risultato sperato, eventualmente anche in relazione alle conseguenze post- operatorie; – il diritto di rifiutare l’intervento o la terapia – e/o di decidere consapevolmente di interromperla; – la facoltà di predisporsi ad affrontare consapevolmente le conseguenze dell’intervento, ove queste risultino, sul piano post- operatorio e riabilitativo, particolarmente gravose e foriere di sofferenze prevedibili (per il medico) quanta inaspettate (per il paziente) a causa dell’omessa informazione”; il diritto – nel caso in cui alla prestazione terapeutica conseguano pregiudizi che il paziente avrebbe alternativamente preferito non sopportare nell’ambito di scelte personali allo stesso demandate il – di optare per il permanere della situazione patologica in atti e non per le conseguenze dell’intervento medico; – il diritto, se debitamente informato, a vivere il periodo successivo all’intervento con migliore e più serena predisposizione ad accettarne le eventuali conseguenze (e le eventuali sofferenze) – predisposizione la cui mancanza andrebbe realisticamente e verosimilmente imputata proprio (e solo) all’assenza di informazione. La relativa dimostrazione potrà essere fondata anche su elementi presuntivi (Cass. 16503/2017) – la cui efficienza dimostrativa seguirà una sorta di ideale scala ascendente, a seconda della gravità delle condizioni di salute e della necessarietà dell’operazione. Alla luce di quanto precede, sono enucleabili le seguenti ipotesi di danni risarcibili per mancanza di adeguato consenso informato (in termini, di recente, Cass. 7248/2018, predicativa di principi cui il collegio intende dare continuità):1. intervento errato che il paziente avrebbe comunque accettato anche nel caso di omessa/insufficiente informazione: un intervento, cioè, che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi nelle medesime condizioni, hic et nunc: in tal caso, il risarcimento sarà limitato al solo danno alla salute subito dal paziente, nella sua duplice componente, morale e relazionale; 2. intervento errato che il paziente avrebbe rifiutato: omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in tal caso, il risarcimento sarà esteso anche al danno da lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente; 3. intervento correttamente eseguito che il paziente avrebbe accettato; omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta non colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in tal caso, il risarcimento sarà liquidato con riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute -da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l’intervento non sarebbe stato eseguito- andrà valutata in relazione alla situazione differenziale tra quella conseguente all’intervento e quella (comunque patologica) antecedente ad esso; 4. intervento correttamente eseguito che il paziente avrebbe rifiutato se edotto; omessa informazione in relazione ad un intervento che non ha cagionato danno alla salute del paziente (e che sia stato correttamente eseguito): in tal caso, la lesione del diritto all’autodeterminazione costituirà oggetto di danno risarcibile tutte le volte che, ma solo se, il paziente abbia subito le inaspettate conseguenze dell’intervento senza la necessaria e consapevole predisposizione ad affrontarle e ad accettarle, trovandosi invece del tutto impreparato di fronte ad esse. . La fattispecie in esame riguarda l’ultima ipotesi enucleata, dovendosi ribadire che, in astratto, sussiste un danno risarcibile connesso alle conseguenze inaspettate dell’intervento chirurgico, tali proprio perché la condotta dei sanitari non è stata preceduta da una informazione adeguata nei termini evidenziati in premessa. Il paziente, infatti, vanta la legittima pretesa di conoscere con la necessaria e ragionevole precisione le conseguenze dell’intervento medico, onde prepararsi ad affrontarle con maggiore e migliore consapevolezza, atteso che la nostra Costituzione sancisce il rispetto della persona umana in qualsiasi momento della sua vita e nell’integralità della sua essenza psicofisica, in considerazione del fascio di convinzioni morali, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive (Cass. n. 21748/2007; Cass. 23676/2008, in tema di trasfusioni salvavita eseguite al testimone di Geova contro la sua volontà); ma, nella specie, una siffatta domanda di danni non è stata in alcun modo formulata nell’atto di citazione, in quanto il paziente si è limitato a chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità temporanea assoluta, relativa e permanente, il danno morale e quello alla capacità lavorativa specifica, oltre al danno esistenziale ed alla vita di relazione. Danni che l’attore riconduce alla dedotta (e poi esclusa in entrambi gradi di giudizio) responsabilità medica dei singoli medici, dell’equipe e della struttura Casa (Omissis) e alla violazione dell’obbligo di acquisire un valido consenso informato (invece, acclarata); il giudice di meritò avrebbe dovuto accertare se il corretto adempimento, da parte dei sanitari, dei doveri informativi avrebbe prodotto l’effetto della non esecuzione dell’intervento chirurgico dal quale, senza colpa di alcuno, lo stato patologico è poi derivato, ovvero avrebbe consentito al paziente la necessaria preparazione e la necessaria predisposizione ad affrontare il periodo post- operatorio nella piena e necessaria consapevolezza del suo dipanarsi nel tempo; se il paziente avesse, comunque e consapevolmente, acconsentito all’intervento, dichiarandosi disposto a subirlo, indipendentemente dalle conseguenze, anche all’esito di una incompleta informazione nei termini indicati, non ricorrerebbe il nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e il danno lamentato, perchè egli avrebbe consapevolmente scelto di subire quell’incolpevole lesione determinatasi all’esito di un intervento eseguito secondo le leges artis da parte dei sanitari; ove il paziente -come nel caso di specie- sul presupposto che l’atto medico sia stato compiuto senza un consenso consapevolmente prestato, richieda il risarcimento del danno da lesione della salute, determinato dalle non imprevedibili conseguenze di un atto terapeutico, necessario e correttamente eseguito secundum legem artis, deve allegare e dimostrare che egli avrebbe rifiutato quel determinato intervento se fosse stato adeguatamente informato (Cass. civ. Sez. III, 9-2-2010, n. 2847); come rilevato dalla parte ricorrente (pag. 8 del ricorso) l’attore avrebbe dovuto provare, anche con presunzioni, che, se adeguatamente informato, non avrebbe autorizzato l’intervento anche nell’ipotesi di operazione salva vita; sulla base di tali elementi le censure oggetto dei motivi di ricorso sono fondate; non essendo necessari ulteriori accertamenti diversi dalla valutazione giuridica delle domande proposte, nei termini sopra evidenziati, la decisione impugnata va cassata e questa Corte, decidendo nel merito, rigetta le domande proposta, con atto di citazione notificato il 17 aprile 2003, da A. M. e proseguite dagli eredi, C. M. e G. M.; le spese, in considerazione delle alterne vicende processuali, vanno compensate integralmente; P.T.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta le domande proposte da A. M. e proseguite dagli eredi, C. M. e G. M.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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