Cassazione Civile Ord. n. 3693/18 – Responsabilità professionale medica

Cassazione Civile Ord. N. 3693/18 – Responsabilità professionale medica – La Corte di Cassazione ha ribadito che la mera individuazione di profili di colpa nella condotta del sanitario non è sufficiente all’affermazione della sua responsabilità, richiedendosi anche la ricorrenza del nesso di causa tra la condotta colposa e l’evento di danno, costituente oggetto di un ulteriore e autonomo accertamento giudiziale, cosicché la sussistenza della prima non comporta -di per sé- la dimostrazione del secondo e viceversa.

FATTO E DIRITTO: A. S. agì avanti al Tribunale di Catanzaro per ottenere il risarcimento dei danni conseguiti all’inadeguatezza di prestazioni di diagnosi e cura effettuate dal Presidio ospedaliero P. C., in relazione ad un infortunio sul lavoro che gli era occorso il 13.4.1991, in occasione del quale aveva riportato una ferita al polso della mano sinistra; a tal fine, convenne in giudizio il predetto Presidio ospedaliero nonché P. M. (medico del Pronto Soccorso) e V. M. (chirurgo ortopedico); il contraddittorio venne successivamente integrato nei confronti della Regione Calabria e della Gestione Liquidatoria della A.S.L. 7 di Catanzaro. Il Tribunale di Catanzaro ritenne che gli esiti invalidanti patiti dal S. fossero imputabili ad errore diagnostico del medico del Pronto Soccorso e condannò tutti i convenuti -ad eccezione del M.- al risarcimento dei danni. A seguito dell’impugnazione principale del M. e dei gravami incidentali proposti dall’Azienda Ospedaliera P. C. e dal S., la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato la domanda nei confronti della predetta Azienda Ospedaliera, mentre ha affermato la responsabilità del M., ritenendo paritario il concorso dei due medici nella determinazione del danno; ha pertanto condannato al risarcimento -in via solidale- il M., il M., la Regione Calabria e l’Azienda Provinciale di Catanzaro (in qualità di gestore della contabilità separata relativa alle soppresse USL). La Corte ha erroneamente affermato la responsabilità del M. pur a fronte di una situazione di incertezza circa l’esistenza del nesso causale fra la specifica condotta del medesimo e gli esiti invalidanti riportati dal S., in violazione dei criteri che, in ambito di responsabilità professionale sanitaria, onerano il danneggiato della prova del nesso causale e comportano che la situazione di incertezza residuata all’istruttoria su un fatto costitutivo della domanda determini il rigetto della domanda stessa (cfr. Cass. n. 975/2009, Cass. n. 17143/2012, Cass. n. 4792/2013, Cass. n. 18392/2017 e Cass. n. 29315/2017). Va ribadito, infatti, che la mera individuazione di profili di colpa nella condotta del sanitario non è sufficiente all’affermazione della sua responsabilità, richiedendosi anche la ricorrenza del nesso di causa tra la condotta colposa e l’evento di danno, costituente oggetto di un ulteriore e autonomo accertamento giudiziale, cosicché la sussistenza della prima non comporta -di per sé- la dimostrazione del secondo e viceversa . Invero, la motivazione della sentenza evidenzia chiaramente tale situazione di incertezza, laddove afferma che “non è possibile ricostruire il preciso determinismo causale” (pag. 8) e che “non è possibile ricostruire l’esatto apporto causale delle singole condotte nell’eziopatogenesi dell’esito invalidante” (pag. 11). Tali affermazioni non risultano contraddette o superate -quanto alla posizione del M.- dal rilievo (a pag. 9) che il “primo intervallo temporale di ritardo nella formulazione della diagnosi è da porre in relazione causale con la condotta del M.”, che evidenzia l’esistenza del nesso fra la condotta omissiva e il ritardo diagnostico, ma non anche fra tale ritardo e l’esito invalidante finale; né dall’ulteriore rilievo (a pag. 11) che “ci fu un sicuro ritardo diagnostico da parte dei sanitari del pronto soccorso potenzialmente idoneo ad incidere sul successivo decorso della malattia”, giacché l’avverbio “potenzialmente” non è affatto idoneo ad indicare una effettiva e concreta relazione condizionante -in termini di preponderanza dell’evidenza (“più probabile che non”)- fra il ritardo diagnostico e il successivo decorso della malattia).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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