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Cassazione Civile Ordinanza n. 2367/18 – Condotta del medico fiscale – Certificati di malattia – Osservanza normativa sulla privacy

Cassazione Civile Ordinanza n. 2367/18 – Condotta del medico fiscale – Certificati di malattia – Osservanza normativa sulla privacy  La Corte di Cassazione ha rilevato che è ben vero che la riservatezza imposta nella refertazione del medico fiscale esige che non debba essere annotata sulla copia per il datore di lavoro la diagnosi del paziente: l’art. 6 del  D.M. 15 luglio 1986 prevede infatti che “al termine della visita, il medico consegna al lavoratore copia del referto di controllo, ed entro il giorno successivo, trasmette alla sede dell’Istituto nazionale della previdenza sociale le altre tre copie destinate rispettivamente, la prima, senza indicazioni diagnostiche, al datore di lavoro o all’Istituto previdenziale che ha richiesto la visita, la seconda agli atti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, la terza per la liquidazione delle spettanze al medico e per assicurare un flusso periodico di informazioni sullo sviluppo del servizio e sulle relative risultanze”. Ed è altresì vero che l’interpretazione delle norme preposte alla tutela della riservatezza, con particolare riferimento ai dati sensibili quali certamente sono quelli concernenti le condizioni di salute del dipendente malato, induce a ritenere che il datore di lavoro debba essere a conoscenza soltanto della conferma della prognosi da parte del medico fiscale; e che, dunque, qualsiasi indicazione – anche concernente le visite specialistiche prescritte – dalla quale possa essere desunta la diagnosi, debba ritenersi contrastante con la normativa sulla tutela della privacy, sia pur genericamente richiamata dal P.. Tuttavia con riferimento al caso di specie, il fatto dal quale sarebbe derivato il pregiudizio dedotto dal ricorrente (e cioè l’isolamento dipendente dal comportamento diffidente e persecutorio manifestato dai colleghi e dai parenti venuti a conoscenza dell’accertamento psichiatrico cui era stato sottoposto ed il danno non patrimoniale a ciò conseguente) non è ascrivibile alla annotazione effettuata dal medico fiscale, ma deve essere collegato, sulla base della stessa prospettazione del ricorrente, alla avvenuta divulgazione della richiesta di una visita collegiale psichiatrica da parte del Provveditorato al quale il preside della scuola aveva trasmesso il referto ricevuto.

FATTO E DIRITTO: P.S. ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3490/13 pubblicata in data 8.10.2013 con la quale era stato confermato il rigetto della domanda di risarcimento danni avanzata dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di Pe.Ma., medico fiscale, ritenuto da lui responsabile dei danni subiti e conseguenti nell’invio al preside del locale Liceo Giannasio Statale “(OMISSIS)” presso il quale insegnava materie letterarie (e dal quale si era assentato per malattia per 21 giorni) della copia del referto medico destinata al datore di lavoro in cui era stato riportata che il docente era “in attesa di consulenza psichiatrica”.Il ricorrente censura la sentenza impugnata ritenendo che il giudice d’appello si era limitato ad escludere la violazione delle norme richiamate in quanto nel referto trasmesso alla direzione della scuola non vi era stata l’indicazione della diagnosi ma unicamente la prescrizione di una visita specialistica: al riguardo, si duole del fatto che la Corte aveva omesso di considerare che l’accertamento sanitario prescritto era fortemente indicativo della natura (psichiatrica) della malattia ipotizzata e doveva farsi, dunque, rientrare nella categoria di informazioni per le quali era preclusa qualsiasi forma di divulgazione. Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c. , n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, consistente nella statuita assenza di nesso etiologico fra la condotta del medico fiscale ed il comportamento diffidente e persecutorio posto in essere dai familiari e dai colleghi a seguito della richiesta di verifica del suo stato mentale. Il  P. lamenta l’inosservanza della normativa sulla privacy in ragione del fatto che non vi era alcuna ragione, collegata ad un interesse pubblico, che legittimasse la diffusione della notizia concernente la prescritta consulenza psichiatrica. Il P. lamenta che il giudice di appello: a) non aveva affatto esaminato le norme di legge che tutelano la privacy con ciò incorrendo nel vizio di omessa motivazione; b) aveva travisato i fatti, ritenendo che nessun comportamento illecito potesse essere ascritto al Pe. (che si era limitato a prescrivere una visita presso un collegio psichiatrico della ASL), non considerando che tale annotazione, venuta a conoscenza delle autorità scolastiche, le aveva indotte a richiedere un accertamento medico collegiale psichiatrico dal quale era derivato il suo totale isolamento all’interno della comunità scolastica e parentale. Il primo ed il terzo motivo devono essere esaminati congiuntamente in quanto entrambi fondati sulla denunciata violazione di legge, con riferimento all’art. 5 dello Statuto dei lavoratori, al D.M. 15 luglio 1986 sulle modalità di svolgimento dell’attività del medico fiscale, alla legge n. 675 del 1996 ed al successivo D.Lgs. n. 196 del 2003 .I motivi contengono rilievi fondati sulla complessiva censurabilità della condotta del Pe. che, in se, sarebbe stata foriera di danni morali al ricorrente: con il primo motivo, infatti, il P. lamenta che la Corte avrebbe erroneamente interpretato la legge n. 300 del 1970, art. 5 ed il D.M. 15 luglio 1986 ritenendo legittima e comunque irrilevante l’annotazione sul referto medico della circostanza che il Pe. era in attesa di una consulenza psichiatrica; con il terzo motivo si duole del fatto che la Corte aveva erroneamente escluso che la condotta del medico fiscale, illegittima, avesse arrecato una lesione dell’immagine del docente nonostante le ripercussioni esistenziali descritte e consistenti nell’allontanamento e nella diffidenza maturata nei suoi confronti dagli amici, dai parenti e dai colleghi. La Corte di Cassazione ha rilevato che è ben vero che la riservatezza imposta nella refertazione del medico fiscale esige che non debba essere annotata sulla copia per il datore di lavoro la diagnosi del paziente: il D.M. 15 luglio 1986, art. 6 prevede infatti che “al termine della visita, il medico consegna al lavoratore copia del referto di controllo, ed entro il giorno successivo, trasmette alla sede dell’Istituto nazionale della previdenza sociale le altre tre copie destinate rispettivamente, la prima, senza indicazioni diagnostiche, al datore di lavoro o all’Istituto previdenziale che ha richiesto la visita, la seconda agli atti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, la terza per la liquidazione delle spettanze al medico e per assicurare un flusso periodico di informazioni sullo sviluppo del servizio e sulle relative risultanze”.Ed è altresì vero che l’interpretazione delle norme preposte alla tutela della riservatezza, con particolare riferimento ai dati sensibili quali certamente sono quelli concernenti le condizioni di salute del dipendente malato, induce a ritenere che il datore di lavoro debba essere a conoscenza soltanto della conferma della prognosi da parte del medico fiscale; e che, dunque, qualsiasi indicazione – anche concernente le visite specialistiche prescritte – dalla quale possa essere desunta la diagnosi, debba ritenersi contrastante con la normativa sulla tutela della privacy, sia pur genericamente richiamata dal P.. Tuttavia, e si passa con ciò ad esaminare il terzo motivo, il fatto dal quale sarebbe derivato il pregiudizio dedotto dal ricorrente (e cioè l’isolamento dipendente dal comportamento diffidente e persecutorio manifestato dai colleghi e dai parenti venuti a conoscenza dell’accertamento psichiatrico cui era stato sottoposto ed il danno non patrimoniale a ciò conseguente) non è ascrivibile alla annotazione effettuata dal medico fiscale, ma deve essere collegato, sulla base della stessa prospettazione del ricorrente, alla avvenuta divulgazione della richiesta di una visita collegiale psichiatrica da parte del Provveditorato al quale il preside della scuola aveva trasmesso il referto ricevuto.La divulgazione delle informazioni sensibili dalla quale sarebbe derivato il danno dedotto non è, quindi, riconducibile alla condotta del Pe. che si è limitato a trasmettere alla scuola presso la quale il P. lavorava la copia del referto di competenza del datore di lavoro, sia pur corredato dalla annotazione contestata, ma alla diffusione della notizia dell’accertamento che l’amministrazione scolastica aveva ritenuto necessario espletare e dal comportamento della cerchia amicale e parentale che avrebbe deciso di allontanarsi dal ricorrente: e, al riguardo, va precisato che nel caso in esame la generica enunciazione della sussistenza di un danno in re ipsa (pag. 14 ricorso) non risulta fondata su una allegazione sufficientemente supportata, tale da consentire l’individuazione del pregiudizio subito e la conseguente quantificazione del danno. La Corte, ha quindi rigettato il ricorso).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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