Cassazione Civile Ordinanza n. 3717/19 – Responsabilità medica

Cassazione Civile Ordinanza n. 3717/19 – Responsabilità medica – In casi di accertamento della responsabilità medica, per la innegabile natura tecnico-specialistica delle conoscenze necessarie, il giudice può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati (consulenza deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulenza percipiente).

FATTO E DIRITTO: Nel 2003, M. L. V. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Modena, la Regione Emilia Romagna e il Commissario Liquidatore dell’ex AUSL 16 di Modena, chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito di contagio da HCV contratto a seguito di trasfusione di sangue infetto in occasione di un intervento chirurgico a cui era stata sottoposta presso l’Ospedale di Modena nel 1991. La Regione Emilia Romagna si costituì in giudizio eccependo la carenza di titolarità passiva del rapporto e l’intervenuta prescrizione del diritto, nonché, nel merito, l’infondatezza della pretesa. Chiese di chiamare in causa le compagnie assicuratrici Assitalia- Le Assicurazioni d’Italia S.p.a. e le Assicurazioni Generali S.p.a. Si costituì pure il Commissario Liquidatore della ex AUSL, chiedendo a sua volta di chiamare in causa Assicurazioni Generali S.p.a. Le compagnie assicuratrici intervennero in giudizio. Istruita la causa mediante CTU medico-legale, il Tribunale di Modena, con sentenza n. 409/2010, accertando la legittimazione passiva della Gestione liquidatoria, respinse la domanda attorea, evidenziando che il consulente tecnico aveva accertato quali soggetti avessero donato il sangue trasfuso alla V. in occasione dell’intervento chirurgico e che, in base agli esami compiuti su tali soggetti, tutti con esito negativo, si poteva escludere con certezza che l’infezione da HCV fosse riconducibile alle trasfusioni effettuate presso il nosocomio modenese. La decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Bologna con la sentenza n. 326/2015 depositata il 19 febbraio 2015 e notificata il 30 giugno 2015. La Corte d’appello ha preliminarmente rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata dalle parti appellate, osservando che il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria da responsabilità contrattuale della struttura sanitaria decorreva dal 1996, anno in cui la V. aveva acquisito certezza dell’avvenuto contagio (circostanza risultante dalla documentazione in atti e non contestata) e che quindi l’azione, proposta il 16 gennaio 2003, dopo che la richiesta di risarcimento dei danni formulata nell’aprile del 2002, doveva ritenersi esercitata entro i termini di legge. Nel merito, la Corte ha osservato: che il giudice di primo grado, nell’affidare al nominato ctu l’incarico di redigere la relazione peritale diretta ad accertare se l’appellante avesse contratto il virus PRIV a seguito delle trasfusioni praticate nel 1991 presso la struttura ospedaliera di Modena, aveva espressamente autorizzato lo stesso perito “ad esaminare tutta la documentazione medica, ad accedere agli archivi delle strutture sanitarie, a svolgere tutte le ricerche ritenute necessarie ed opportune”; che il perito, previa comunicazione alle parti, aveva rintracciato il donatore di una delle due sacche di sangue utilizzato, che non era più reperibile (mentre l’altra sacca risultava attribuibile ad un donatore abituale, risultato negativo ai controlli) ed aveva effettuato controlli ematologici su tale donatore presso il Servizio di Medicina trasfusionale e immunoematologia di Modena; che detti accertamenti avevano dato esito negativo; che era infondata la critica di imparzialità e inattendibilità del documento contenente l’esito degli accertamenti ematologici, sottoscritto da medico operante presso la stessa azienda ospedaliera di Modena, in quanto tale documento era la sintesi e la trasposizione scritta degli accertamenti compiuti dal ctu con l’ausilio degli strumenti offerti dal SSN, secondo quanto autorizzato dal giudice; che non vi era stata violazione dei diritti di difesa della V. o del contraddittorio, avendo il cm sempre regolarmente comunicato, senza contestazioni, sia l’inizio che il prosieguo delle operazioni peritali, informando sempre i ctp di tutte le indagini svolte e del loro esito, ponendoli a conoscenza delle successive acquisizioni e comunicando loro le date fissate per l’esecuzione dell’accertamento direttamente sul donatore rintracciato; che, attesa la regolarità e la legittimità dell’operato del ctu, correttamente il giudice di primo grado ne aveva condiviso le conclusioni circa l’assenza del nesso causale. La Corte ha poi rilevato – ai fini della ripartizione delle spese del giudizio di appello, risultando altrimenti la questione assorbita — che la legittimazione sostanziale e processuale concernente i rapporti creditori e debitori conseguenti alla soppressione delle USL spetta, in via concorrente, alle gestioni liquidatorie ed alle Regioni. Per tale ragione la Corte, osservato che la questione sulla legittimazione fosse stata sollevata in sede di appello incidentale dalla Gestione Liquidatoria (mentre la V. non aveva impugnato la sentenza al riguardo), ha compensato le spese per un terzo tra la medesima Gestione liquidatoria e la Regione Emilia Romagna, ponendo il residuo a carico dell’appellante principale soccombente. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione, sulla base di due motivi, la signora Carmelina Vezzani, quale erede di M. L. V., nelle more deceduta.  La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel riconoscere la cosiddetta “consulenza percipiente”. Quando i fatti da accertare necessitano di specifiche conoscenze tecniche – come è naturale, in casi di accertamento della responsabilità medica, per la innegabile natura tecnico-specialistica delle conoscenze necessarie, il giudice può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati (consulenza deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulenza percipiente); in tale ultimo caso la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova ed è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche. Come osservato dal giudice di merito, il consulente era stato espressamente autorizzato dal giudice “ad esaminare tutta la documentazione medica, ad accedere agli archivi delle strutture sanitarie, a svolgere tutte le ricerche ritenute necessarie ed opportune” al fine di rispondere ai quesiti. Ciò risulta conforme con il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo il quale, quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, “al CTU è consentito anche acquisire ogni elemento utile a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre peraltro che si tratti di fatti accessori rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano essere dalle medesime necessariamente provati” (ex plurimis: Cass. 15 aprile 2002 n. 5422). Secondo la giurisprudenza di legittimità, la difesa dell’assicurato, resa necessaria dall’instaurazione di un giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno, è svolta anche nell’interesse dell’assicurato all’obiettivo ed imparziale accertamento dell’esistenza dei presupposti del suo obbligo all’indennizzo, sicché l’assicuratore sarebbe tenuto a sopportarne gli oneri, nei limiti fissati dall’art. 1917 comma 3 c.c., anche nell’ipotesi in cui sia accertato che nessun danno debba essere risarcito al terzo che ha promosso l’azione di risarcimento contro l’assicurato. I motivi sono inammissibili poiché la Regione non riporta in che sede e in quali termini, nel primo grado di giudizio, avrebbe formulato nei confronti dell’assicurazione la domanda di rimborso delle spese sostenute per resistere all’azione intentatagli. Peraltro, con riferimento alla natura della responsabilità della struttura, è sufficiente osservare che la natura contrattuale della responsabilità della struttura ospedaliera non è mai stata messa in dubbio e, anzi, oggi, a seguito della riforma della responsabilità professionale del personale sanitario introdotta dalla L. n. 24 dell’8 marzo 2017 (cd. legge Gelli), viene esplicitamente affermata a livello legislativo. Quanto alla decorrenza del suddetto termine, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio da emotrasfusioni una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre dal giorno in cui tale malattia venga percepita – o possa essere percepita usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche – quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo (Cass. Sez. Un., 11/1/2008, n. 576). Alla luce di ciò, è evidente che il termine di prescrizione non può in nessun caso iniziare a decorrere, come sostiene la ricorrente, da un momento antecedente a quello in cui la persona contagiata ha avuto conoscenza della propria positività al virus. 6. In conclusione, sia il ricorso principale, sia i motivi del ricorso incidentale non condizionati devono essere respinti, con assorbimento del motivo condizionato. La Corte respinge il ricorso principale e quello incidentale.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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