Cassazione Civile Ordinanza n. 7495/2108 – IRAP MEDICI

Cassazione Civile Ord. n. 7495/2108 – IRAP MEDICI – Secondo la giurisprudenza di questa Corte, seppur, a volte, l’utilizzo di due studi professionali, se rigorosamente giustificati da peculiari esigenze, non è circostanza che possa far ritenere sussistente “l’autonoma organizzazione” ove tali studi costituiscano semplicemente due luoghi ove il medico – in una vicenda già esaminata – riceve i suoi pazienti e, quindi, è soltanto uno strumento per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio dell’attività professionale autonoma, tuttavia, con l’utilizzo di tre studi propri, come nel caso di specie, il professionista appare impiegare beni strumentali potenzialmente eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività. Nel caso di specie, in punto di fatto, i giudici d’appello non hanno approfondito il carattere prevalentemente abitativo o professionale di due dei tre studi utilizzati dal professionista, indagine che è demandata al giudice del rinvio.

FATTO E DIRITTO: L’agenzia dell’Entrate propone ricorso contro M.L. avverso la sentenza n. 123/11/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 10/01/2017. Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti il contribuente ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR dell’Emilia- Romagna, relativa al silenzio rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate, nei confronti della istanza di rimborso dell’IRAP per il periodo 2007-2009. L’ufficio deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli art. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/97, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 c.p.c., in quanto, i giudici d’appello, in violazione delle norme di cui alla rubrica avrebbero erroneamente ritenuto insussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, benché avessero accertato lo svolgimento dell’attività professionale da parte del contribuente in tre distinti studi, oltre che l’impiego di beni strumentali per un elevato ammontare (C 170.000,00, di cui C 100.000,00 solo per arredi), quand’anche le ingenti spese andassero confrontate con ingenti introiti. Il Collegio ha deliberato di adottare la presente istanza in forma semplificata. Il ricorso è fondato. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, seppur, a volte, l’utilizzo di due studi professionali, se rigorosamente giustificati da peculiari esigenze, non è circostanza che possa far ritenere sussistente “l’autonoma organizzazione” ove tali studi costituiscano semplicemente due luoghi ove il medico – in una vicenda già esaminata – riceve i suoi pazienti e, quindi, è soltanto uno strumento per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio dell’attività professionale autonoma (Cass. ordd. n. 25238/16, 16369/17 – non massimate -), tuttavia, con l’utilizzo di tre studi propri, come nel caso di specie, il professionista appare impiegare beni strumentali potenzialmente eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività. Nel caso di specie, in punto di fatto, i giudici d’appello non hanno approfondito il carattere prevalentemente abitativo o professionale di due dei tre studi utilizzati dal professionista, indagine che è demandata al giudice del rinvio. La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

Autore: Redazione

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