Cassazione Civile Sentenza n.11749/18 – Mancato consenso informato – L’obbligo del sanitario di acquisire il consenso informato del paziente costituisce legittimazione e fondamento del trattamento, atteso che, senza la preventiva acquisizione di tale consenso, l’intervento del medico è, al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità, sicuramente illecito, anche quando è nell’interesse del paziente. L’obbligo ha per oggetto l’informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento prospettato ed in particolare la possibilità del verificarsi, in conseguenza dell’esecuzione dello stesso, di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, onde porre quest’ultimo in condizione di consentire consapevolmente al trattamento medesimo. Il medico ha pertanto il dovere di informare il paziente in ordine alla natura dell’intervento, nonché in ordine alla portata dei possibili e probabili risultati conseguibili e delle implicazioni verificabili.
FATTO E DIRITTO: La Corte di Appello di Napoli ha respinto l’appello proposto da M. . avverso la sentenza del Tribunale della stessa città con cui era stata rigettata la domanda da lui formulata nei confronti del chirurgo A. M. (che aveva chiamato in garanzia la Generali Assicurazioni s.p.a.) e della M. s.r.I., società di gestione della casa di cura Posillipo, avente ad oggetto la condanna al risarcimento dei danni occorsigli in seguito all’intervento di chirurgia oftalmica (“cataratta sottocapsulare all’occhio sinistro, sfociata in trapianto di cornea”), effettuato all’interno della predetta casa di cura e conseguiti alla violazione, da parte del medico, dell’obbligo di renderlo edotto, tramite il consenso informato, del tipo di intervento, dei suoi rischi e delle possibili complicanze. La Corte territoriale ha rigettato l’impugnazione pur rilevando che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, l’appellante aveva tempestivamente allegato che, ove fosse stato adeguatamente informato dei rischi connessi all’intervento, si sarebbe rifiutato di sottopporvisi. In proposito, la Corte di Appello – dopo aver ricordato che la violazione del dovere di informazione può causare due diversi tipi di danno, quello da lesione del diritto alla salute (risarcibile quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento e di subirne le conseguenze invalidanti) e quello da lesione del diritto all’autodeterminazione in sé considerato – ha ritenuto, con riguardo al primo pregiudizio, che non fosse stata criticata la sentenza impugnata né nella parte in cui aveva ritenuto che l’attore non avesse dato la prova che egli avrebbe rifiutato il suo consenso all’intervento qualora fosse stato debitamente informato dei rischi e delle possibili complicanze né nella parte in cui aveva escluso che tale circostanza potesse ritenersi dimostrata sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti; e, con riguardo al secondo pregiudizio, che l’appellante non avesse indicato in nessun modo quali fossero stati, in concreto, i pregiudizi non patrimoniali, diversi da quello alla salute, da lui subìti in seguito alla mancanza di informazione, né avesse chiarito in cosa fossero consistite le “sofferenze fisiche e psichiche” genericamente allegate quale conseguenza del deficit informativo. Propone ricorso per cassazione M. L., affidandosi a cinque motivi. Risponde con controricorso la M. s.r.I Gli illustrati motivi sono infondati. La Corte di Appello ha bensì corretto la decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto tardiva l’allegazione attorea secondo cui, ove non fosse stato violato dal medico il dovere di informazione, il paziente si sarebbe rifiutato di sottoporsi all’intervento, ma, dopo aver ritenuto la tempestività di tale allegazione, ha reputato che la stessa fosse rimasta sfornita di prova, addivenendo coerentemente ad una decisione di conferma della sentenza di primo grado e di rigetto integrale dell’impugnazione. Non sussiste, pertanto, né il dedotto contrasto tra la motivazione e il dispositivo né la lamentata illegittimità della declaratoria di sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Va ora esaminato il quarto motivo, con il quale viene denunciata «violazione dell’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. per la non decisione della Corte di Appello sulla domanda di accertamento allegata dal ricorrente relativamente al mancato consenso informato da parte del M. Il motivo è inammissibile in quanto, facendosi riferimento all’omessa pronuncia su una domanda di accertamento – e dunque denunciandosi in sostanza la violazione dell’art. 112 c.p.c. – esso avrebbe dovuto essere esposto mediante la sussunzione del vizio nella fattispecie di cui all’art. 360 n. 4 c.p.c Con il terzo motivo («violazione e falsa applicazione del diritto al consenso informato e del conseguente danno alla salute di cui agli artt. 1223, 2056, 1218, 1337 c.c., artt. 13 e 32 Cost., I. n. 833/78 art. 33, nonché insufficiente motivazione in relazione agli artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c.») il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dei danni conseguenti alla violazione, da parte del medico, del dovere di informarlo adeguatamente dei rischi e delle complicanze connesse all’intervento chirurgico, prima di dar corso allo stesso. Deduce che il consenso informato, diritto irretrattabile della persona, deve essere sempre acquisito dal sanitario, salvi i casi d’urgenza, e che il risarcimento del danno per la lesione del diritto all’autodeterminazione prescinde dalla riscontrata correttezza tecnica dell’intervento medico praticato. Sostiene, che alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, la lesione del diritto al consenso informato dà luogo a conseguenze dannose risarcibili, consistenti nella perdita della possibilità di autodeterminarsi in ordine alle scelte da prendere in relazione all’intervento sanitario. Va premesso che, secondo la definizione datane dal giudice delle leggi (Corte Cost. 23 dicembre 2008, n.438), condivisa da questa Corte (Cass. 09/02/2010, n. 2847), il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell’art. 2 Cost., che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32, secondo comma, Cost., i quali stabiliscono rispettivamente che «la libertà personale è inviolabile» e che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge». L’obbligo del sanitario di acquisire il consenso informato del paziente costituisce, pertanto, legittimazione e fondamento del trattamento, atteso che, senza la preventiva acquisizione di tale consenso, l’intervento del medico è, al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità, sicuramente illecito, anche quando è nell’interesse del paziente (Cass.16/10/2007, n.21748). L’obbligo ha per oggetto l’informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento prospettato ed in particolare la possibilità del verificarsi, in conseguenza dell’esecuzione dello stesso (Cass. 13/04/2007, n. 8826; Cass. 30/07/2004, n. 14638), di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, onde porre quest’ultimo in condizione di consentire consapevolmente al trattamento medesimo. Il medico ha pertanto il dovere di informare il paziente in ordine alla natura dell’intervento, nonché in ordine alla portata dei possibili e probabili risultati conseguibili e delle implicazioni verificabili. Poiché l’obbligo informativo del medico si correla al diritto fondamentale del paziente all’espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario propostogli, la prestazione che ne forma oggetto costituisce una prestazione distinta da quella sanitaria, la quale è finalizzata alla tutela del (diverso) diritto fondamentale alla salute. Di conseguenza, la violazione dell’obbligo assume autonoma rilevanza ai fini dell’eventuale responsabilità risarcitoria del sanitario, in quanto, mentre l’inesatta esecuzione del trattamento medico- terapeutico determina la lesione del diritto alla salute (art. 32, primo comma, Cost.), l’inadempimento dell’obbligo di acquisizione del consenso informato determina la lesione del (diverso) diritto fondamentale all’autodeterminazione del paziente (Art. 32, secondo comma, Cost.) (Cass. 05/07/2017, n. 16503). In altre parole, vengono in considerazione due diritti fondamentali diversi, entrambi costituzionalmente tutelati: la responsabilità per lesione del diritto alla salute consegue all’inesatta esecuzione della prestazione medico-terapeutica e può configurarsi anche in presenza di consenso consapevole; la responsabilità per lesione del diritto all’autodeterminazione consegue alla violazione del dovere di informazione e può configurarsi anche in assenza di danno alla salute, allorché l’intervento terapeutico abbia un esito assolutamente positivo. In tal caso la violazione del dovere di informazione non determina soltanto il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione in sé considerato, ma anche il danno alla salute, che non è causalmente riconducibile all’inesatta esecuzione della prestazione sanitaria ma alla mancata corretta informazione, allorché debba ragionevolmente ritenersi che, se questa fosse stata data, il paziente avrebbe deciso di non sottoporsi all’intervento e di non subirne le conseguenze invalidanti . Quando si alleghi che la violazione dell’obbligo di acquisire il consenso informato abbia determinato (anche) un danno alla salute, è, peraltro, necessario dimostrare il nesso causale tra questo danno e quella violazione: il medico può essere quindi chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento, non potendo altrimenti ricondursi all’inadempimento dell’obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute. Questa Corte ha infatti statuito che è da ritenersi immediata, siccome riferita al foro interno della coscienza dell’individuo, la compromissione della genuinità dei processi decisionali fondati su dati alterati o incompleti per incompletezza delle informazioni.
Autore: Redazione