Cassazione Civile Sentenza n. 15867/19 – Trasfusioni – Responsabilità medica

La Corte di merito ha dato conto delle condizioni molto gravi del paziente e della valida indicazione per la somministrazione delle trasfusioni assumendo, quanto al profilo del consenso informato, che se pure fossero stati informati dei possibili rischi delle trasfusioni, i genitori avrebbero certamente dato il loro consenso. La pronuncia ha inteso dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, per poter configurare la lesione del diritto ad essere informato, occorre raggiungere la prova, anche tramite presunzioni che, ove compiutamente informato, il paziente avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento, non potendo altrimenti ricondursi all’inadempimento dell’obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute.

FATTO E DIRITTO: A. De S. e M. B., in proprio e quali legali rappresentanti dei figli minori G. ed E. De S., convennero in giudizio, con citazione del 7/9/2005, il Comune di Venezia, il Ministero della Salute, la Gestione Liquidatoria dell’ex Uls 36 e la Regione Veneto esponendo che nel 1974 A. De S., allora quattordicenne, a seguito di operazione chirurgica ad un ginocchio presso il reparto Ortopedia dell’Ospedale di Mestre, venne a trovarsi in pericolo di vita, per scongiurare il quale i medici decisero di sottoporlo alla trasfusione di quattro sacche di sangue, senza preventivamente acquisire né il consenso del paziente né quello dei suoi genitori. Dalle suddette trasfusioni derivò il contagio di virus manifestatisi dopo molti anni, e la degenerazione di una patologia epatica in cirrosi. A tal riguardo nel 2005 il danneggiato ed i congiunti del medesimo chiesero il risarcimento dei danni, facendo valere la responsabilità contrattuale della Asl e del Comune di Venezia e quella aquiliana del Ministero della Salute. Il Comune di Venezia e gli altri convenuti si costituirono sollevando una eccezione di prescrizione e chiedendo ed ottenendo l’ammissione di una CTU, all’esito della quale il Tribunale di Venezia rigettò la domanda e compensò le spese. La Corte d’Appello di Venezia, adita da A. De S., M. B., G. e F. De S., chiamata a valutare gli esiti della CTU in ordine alle conoscenze diffuse all’epoca delle trasfusioni, rilevò che, nel caso in esame, valeva una CTU percipiente e cioè una consulenza tecnica idonea non solo alla valutazione dei fatti ma, preliminarmente, all’accertamento degli stessi, ponendosi la consulenza quale fonte oggettiva di prova, in ragione delle conoscenze specialistiche richieste. In base ai risultati della CTU ritenne che la decisione di trasfondere quattro flaconi di sangue doveva ritenersi corretta dal punto di vista diagnostico e terapeutico per le conoscenze mediche del tempo e che, viceversa, sempre in base alle suddette conoscenze mediche, il contagio da HVC subìto dal De S. non sarebbe stato evitabile neppure con l’ordinaria diligenza. Ritenuto necessario un intervento immediato sul paziente, in sostanza la Corte d’Appello ha stimato che il contagio non fosse in alcun modo evitabile e che il medesimo costituisse, al momento in cui fu praticata la trasfusione, il male minore rispetto ad un imminente pericolo di vita. Anche con riguardo alla violazione del diritto al consenso informato, il Giudice ha ritenuto che non potesse formularsi l’ipotesi che il paziente o chi per lui, una volta informato dei rischi costi/benefici legati alla trasfusione, avrebbe negato il proprio consenso all’intervento. Conclusivamente il Giudice ha rigettato l’appello, condannando gli appellanti alle spese del grado. Avverso la sentenza M. B., A., E. F. e G. De S. propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria. Resistono con separati controricorsi il Ministero della Salute e il Comune di Venezia. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1297 c.c. con riferimento alla violazione del dovere di corretta tenuta della cartella clinica con conseguente mancata prova delle corrette indicazioni per il trattamento trasfusionale. Ad avviso dei ricorrenti la sentenza, pur dando conto del nesso causale tra le trasfusioni effettuate ed il contagio, non consentirebbe di soddisfare quanto esigibile dal debitore a titolo di responsabilità contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c. Non consentirebbe, in altri termini, di documentare adeguatamente à tenuta della cartella clinica per conoscere quali fossero le condizioni del paziente prima e dopo l’intervento. In assenza di tali dati forniti da chi ne era onerato, la CTU avrebbe ovviato allo stesso onere di allegazione incombente sull’ospedale debitore. Il motivo non è fondato. Sulla base delle risultanze della CTU, nonostante la dimostrazione del nesso di causalità tra le trasfusioni ed il contagio, è risultata altresì acclarata l’assoluta indifferibilità delle trasfusioni per scongiurare il rischio vita del paziente. La Corte di merito ha, pertanto, ritenuto, che il paziente si trovasse in condizioni tali da non poter evitare la trasfusione, sicchè fin presenza di uno stato di necessità, la responsabilità dei sanitari, quand’anche foriera di un fatto dannoso, ne è stata certamente scriminata. Il comportamento della struttura sanitaria è stato adeguato, ed alcuna imputabilità può essere validamente riferita alla stessa struttura in termini di evitabilità dell’evento dannoso. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli oneri probatori in materia di responsabilità contrattuale (c.c. 1218 e 2697) con riferimento alle singole inoculazioni di quattro sacche di sangue umano. In sostanza i ricorrenti censurano la sentenza in relazione al capo in cui la Corte di merito ha ritenuto non sanzionabile, sulla base delle conoscenze mediche allora disponibili, la scelta di sottoporre il paziente ad emotrasfusioni. Il motivo è inammissibile perché non consiste nella denuncia di un vizio di sussunzione ma nel richiamare la Corte ad un riesame del merito, ad una più appagante ricostruzione dei fatti rispetto alla propria unilaterale prospettazione. 3.Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 1218 c.c. con riferimento al capo di sentenza che non ha sancito la violazione dell’obbligo di acquisire il consenso informato del paziente e dei suoi genitori alla somministrazione delle trasfusioni. Quanto meno con riguardo all’ultima trasfusione, in mancanza di ogni indicazione terapeutica per la sua somministrazione, il giudice avrebbe dovuto presumere che i genitori del De S., qualora fossero stati adeguatamente informati della valutazione dei medici, non avrebbero dato il loro consenso. Il motivo non è fondato. La Corte di merito ha dato conto delle condizioni molto gravi del paziente e della valida indicazione per la somministrazione delle trasfusioni assumendo, quanto al profilo del consenso informato, che se pure fossero stati informati dei possibili rischi delle trasfusioni, i genitori avrebbero certamente dato il loro consenso. La pronuncia ha inteso dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, per poter configurare la lesione del diritto ad essere informato, occorre raggiungere la prova, anche tramite presunzioni che, ove compiutamente informato, il paziente avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento, non potendo altrimenti ricondursi all’inadempimento dell’obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute (Cass., 3, n. 2998 del 16/2/2016; Cass., 3, n. 24074 del 13/10/2017; Cass., 3, n. 2369 del 31/1/2018; Cass., 3, n. 17022 del 28/6/2018; Cass., 3, n. 19199 del 19/7/2018). 4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art.112 c.p.c. e 345 c.p.c. per avere la Corte di merito fatto riferimento a sentenze di questa Corte, quali, la n. 10291 del 2015 e la n. 5954 del 2014, asseritamente non pertinenti al caso in esame. Il motivo è assorbito dal rigetto della prima censura. 5. Conclusivamente il ricorso va rigettato. In ragione della materia trattata si ritiene sussistere giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Incombe, invece, sui ricorrenti l’obbligo di pagare il cd. “raddoppio” del contributo unificato.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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