Cassazione Civile Sentenza n. 20880/18 – Licenziamento di un medico per cumulo di incarichi

Cassazione Civile Sentenza n. 20880/18 – Licenziamento di un medico per cumulo di incarichi – La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento intimato il 28 novembre 2014 dall’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana ad un medico che  aveva svolto, senza preventiva autorizzazione del datore di lavoro, l’incarico di medico penitenziario, percependo compensi superiori per ciascun anno a € 100.000,00. Il giudice d’appello ha evidenziato, per quel che qui ancora rileva, che il reclamante non poteva invocare la speciale disciplina dettata dall’art. 2 della legge n. 740/1970, perché nella specie non veniva in rilievo il rapporto con l’amministrazione penitenziaria bensì quello instaurato con la Croce Rossa Italiana, caratterizzato dal principio di esclusività. Il M., pertanto, avrebbe dovuto domandare al datore di lavoro pubblico l’autorizzazione allo svolgimento o alla conservazione dell’altro incarico. La norma quindi non incide sulla disciplina di rapporti diversi da quello al quale si riferisce e, pertanto, non conferisce al medico incaricato il diritto a cumulare l’incarico con qualsiasi altra attività, prescindendo dai requisiti che per quest’ultima il legislatore richiede.

FATTO E DIRITTO: La Corte d’Appello di Firenze ha respinto il reclamo ex art.1, comma 58, della legge n. 92/2012 proposto da M. M. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che, all’esito del giudizio di opposizione aveva confermato l’ordinanza emessa nella fase sommaria e rigettato il ricorso volto ad ottenere l’annullamento del licenziamento intimato il 28 novembre 2014 dall’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana e la condanna del resistente alla reintegrazione nelle mansioni di dirigente medico ed al pagamento della indennità risarcitoria prevista dall’art. 18, comma IV, della legge n. 300/1970. La Corte territoriale ha premesso che la sanzione disciplinare era stata inflitta all’appellante perché negli anni 2011 e 2012 aveva svolto, senza preventiva autorizzazione del datore di lavoro, l’incarico di medico penitenziario, percependo compensi superiori per ciascun anno a € 100.000,00. Il giudice d’appello ha evidenziato, per quel che qui ancora rileva, che il reclamante non poteva invocare la speciale disciplina dettata dall’art. 2 della legge n. 740/1970, perché nella specie non veniva in rilievo il rapporto con l’amministrazione penitenziaria bensì quello instaurato con la Croce Rossa Italiana, caratterizzato dal principio di esclusività. Il M., pertanto, avrebbe dovuto domandare al datore di lavoro pubblico l’autorizzazione allo svolgimento o alla conservazione dell’altro incarico. La Corte fiorentina ha escluso l’eccepita tardività della contestazione ed ha rilevato che con la missiva dell’8 febbraio 2000 l’appellante si era limitato a richiedere notizie sulle regole di condotta da rispettare nello svolgimento di incarichi esterni. Dallo scambio di corrispondenza non si poteva desumere alcuna tolleranza del datore di lavoro rispetto ad un’eventuale incompatibilità.  Infine il giudice del reclamo ha ritenuto la sanzione espulsiva proporzionata all’addebito contestato ed ha evidenziato che le fattispecie tipizzate dall’art. 55 quater del richiamato decreto legislativo non costituiscono un numero chiuso, in quanto lo stesso legislatore ha mantenuto ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e ha fatto salve le ulteriori ipotesi previste dai contratti collettivi. Ha aggiunto che il M. aveva svolto un elevato numero di incarichi, produttivi di redditi consistenti, pur essendo consapevole della necessità dell’autorizzazione, circostanza questa desumibile dalla richiesta di chiarimenti inoltrata nell’anno 2000. Infine la Corte ha ritenuto non rilevante l’archiviazione di altro procedimento avviato con riferimento ad incarichi svolti negli anni 2014 e 2015, ossia nel periodo successivo alla trasformazione dell’ente, che aveva determinato il venir meno del divieto di cumulo. RG 1/791/2017 Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso M. M. sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 378 cod. proc. civ., ai quali ha opposto difese l’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, che ha notificato ricorso incidentale condizionato affidato ad un’unica censura. Il ricorrente sostiene che la finalità della disposizione è quella di agevolare l’accesso all’esercizio di un’attività particolarmente gravosa, sicché non poteva essere circoscritto l’ambito soggettivo di applicazione della norma al solo rapporto con l’amministrazione penitenziaria. La legge n. 740/1970 detta norme volte a disciplinare l’«ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell’Amministrazione penitenziaria» e all’art. 1 definisce «medici incaricati» i «medici chirurghi, non appartenenti al personale civile di ruolo dell’Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i quali prestano la loro opera presso gli istituti o servizi dell’amministrazione stessa» (comma 1) ed hanno le attribuzioni previste dai regolamenti di istituto ( comma 2). L’art. 2 della legge, intitolato «rapporto di incarico», prevede, al comma 1, che «le prestazioni professionali rese in conseguenza del conferimento dell’incarico sono disciplinate dalle norme della presente legge» ed al comma successivo aggiunge che «ai medici incaricati non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità ed al cumulo di impieghi né alcuna altra norma concernente gli impiegati civili dello Stato». Infine il comma 3, inserito dal d.l. n. 187/1993, convertito dalla legge n. 296/1993, stabilisce che «a tutti i medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attività nell’ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili altresì le incompatibilità e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio Sanitario nazionale». Questa Corte ha da tempo affermato che le prestazioni rese dai medici incaricati presso gli istituti di prevenzione e pena, non integrano un rapporto di pubblico impiego, bensì una prestazione d’opera professionale caratterizzata dagli elementi tipici della parasubordinazione (Cass. S.U. 12618/1998 e Cass. S.U. n. 7901/2003), che trova la propria fonte normativa nel complesso delle disposizioni contenute nella legge n. 740/1970, le quali si pongono come norme speciali ( Cass. n. 3782/2012 e Cass. n. 10189/2017). Il comma 2 dell’art. 2, quindi, trova la sua ratio nella peculiare natura del rapporto al quale la disposizione si riferisce, perché è volto a rimarcare la non assimilabilità dello stesso all’impiego pubblico, e, quindi, ad escludere l’applicazione, non delle sole norme inerenti il regime delle incompatibilità, ma in genere dell’intera disciplina dettata per gli impiegati civili dello Stato. In considerazione della particolare penosità del servizio prestato dai sanitari addetti agli istituti penitenziari ( Cass. n. 14947/2016; Cass. n. 17092/2010; Cass. n. 9046/2006) il RG 1791/2017 legislatore, poi, ha ritenuto di non dovere estendere ai medici che svolgono «a qualsiasi titolo» detta attività «le incompatibilità e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale», rimarcando la specialità del rapporto anche rispetto a quelli, egualmente parasubordinati, instaurati con i medici convenzionati. La disposizione in commento è, quindi, volta a disciplinare il rapporto fra il sanitario e l’amministrazione penitenziaria ed esclude l’obbligo di esclusività, anche al fine di estendere la platea dei possibili aspiranti all’incarico, in considerazione della peculiare natura dello stesso. Da ciò, peraltro, non si possono trarre le conseguenze pretese dal ricorrente, perché la norma non incide sulla disciplina di rapporti diversi da quello al quale si riferisce e, pertanto, non conferisce al medico incaricato il diritto a cumulare l’incarico con qualsiasi altra attività, prescindendo dai requisiti che per quest’ultima il legislatore richiede. Il Collegio intende dare continuità all’orientamento già espresso con la sentenza n. 8722 del 4.4.2017 che, pronunciando in fattispecie nella quale veniva in rilievo la violazione del divieto di cumulo di impieghi, ha evidenziato che «nell’impiego pubblico contrattualizzato, il principio dell’obbligatorietà dell’azione disciplinare esclude che l’inerzia del datore di lavoro possa far sorgere un legittimo affidamento nella liceità della condotta, ove la stessa contrasti con precetti imposti dalla legge, dal codice di comportamento o dalla contrattazione collettiva».». Con la richiamata pronuncia, analizzate le disposizioni del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.lgs. n. 150/2009, dalle quali si desume la doverosità dell’iniziativa disciplinare, si è evidenziato che nel rapporto alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche l’inerzia nella repressione del comportamento contrario ai doveri di ufficio può solo rilevare, eventualmente, quale causa di decadenza dall’esercizio dell’azione, ove comporti il mancato rispetto dei termini perentori imposti dal legislatore, ma non può mai fare sorgere un legittimo affidamento nella liceità della condotta vietata, perché il principio dell’affidamento incolpevole presuppone che il potere del datore sia discrezionale, di modo che l’inerzia possa essere interpretata dal lavoratore subordinato come rinuncia all’esercizio del potere medesimo e come valutazione in termini di liceità della condotta.  La Corte ha rigettato il ricorso principale e condannato il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in €4.500,00 per competenze professionali.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

Documenti allegati:

© 2023 - FNOMCeO All Rights Reserved. Via Ferdinando di Savoia, 1 00196 ROMA CF: 02340010582

Impostazioni dei Cookie.