Cassazione Civile Sentenza n. 26728/18 – Omesso consenso informato

Cassazione Civile Sentenza n. 26728/18 – Omesso consenso informato – La Corte di Cassazione ha sancito il seguente principio di diritto: “in tema di consenso medico informato riguardo all’esecuzione di un intervento operatorio, qualora risulti, come nella specie, che esso è stato eseguito da un sanitario come capo dell’équipe medico-chirurgica, ma che altro sanitario, che abbia partecipato all’operazione in qualità di aiuto-chirurgo, sia stato quello che ha consigliato al paziente l’esecuzione dell’intervento, erroneamente la sentenza di merito, avendo accertato il difetto del consenso informato, riferisce la responsabilità al solo capo dell’équipe medica, ancorché egli abbia eseguito l’intervento, e non anche all’aiuto-chirurgo, giacché costui, nell’eseguire la propria prestazione con il consigliare l’intervento, deve reputarsi anch’egli responsabile di non avere assicurato l’informazione dovuta”.

FATTO E DIRITTO: Con atto di citazione, A. B. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Pisa, il dott. C. B. F. (andrologo), il dott. G. M. (urologo medico-chirurgo), l’Università degli Studi di Pisa, dove il primo prestava attività di ricerca, e l’Azienda ospedaliera Pisana, dove il secondo prestava attività chirurgica e di assistenza, per accertarne la responsabilità contrattuale per non aver adempiuto agli obblighi derivanti dall’esercizio della professione medico-sanitaria nei confronti del cliente-paziente, o extracontrattuale, ai sensi dell’art 2043 cod. civ., per i danni causati per inadempimento o fatto illecito comunque imputabili a negligenza ed imperizia propria o dei propri dirigenti e dipendenti, nell’esercizio della professione medico-sanitaria, nonché per condannarli al risarcimento dei danni subiti per la carenza di prestazione di consenso informato in relazione ai rischi di un intervento di fallo-plastica additiva, poi in concreto verificatisi con conseguenze permanenti valutate nella misura del 25% di danno biologico permanente, in considerazione della definitiva “impotentia coeundi”. M.G., moglie dell’attore, interveniva nel giudizio per chiedere in proprio la condanna delle parti convenute al risarcimento del danno derivato alla propria sfera sessuale in qualità di coniuge, oltre al danno morale derivato, come effetto riflesso, dal fatto illecito del terzo responsabile. Si costituivano in giudizio i convenuti, nonché, su richiesta di G. M., la Compagnia Assitalia che assicurava l’Azienda Ospedaliera (Omissis) e la (Omissis) s.p.a., compagnia con polizza di secondo rischio. Il Tribunale di Pisa decideva con sentenza n. 1072/2008, depositata in data 13/9/2008, accertava la responsabilità contrattuale dell’Azienda Ospedaliera (Omissis) e dell’urologo G. M. solo con riferimento all’omesso consenso informato e li condannava in solido a risarcire al solo attore i danni non già derivatigli a seguito dell’intervento, eseguito secondo le tecniche dell’arte, bensì collegati alla mancata acquisizione del consenso informato, quantificati in C 10.000,00 a favore del solo paziente; rigettava la domanda dell’attore nei confronti dell’andrologo C. B. F. e dell’Università degli Studi di Pisa; infine, rigettava la domanda della terza intervenuta M. G., stante la ratio della responsabilità da omesso consenso informato, coinvolgente diritti esclusivamente personali afferenti al coniuge che si è sottoposto all’intervento chirurgico.  Avverso la citata sentenza, A. B. e M. G. proponevano appello innanzi alla Corte d’Appello di Firenze, contestando il mancato riconoscimento dell’obbligo di ottenere il consenso informato anche a carico del secondo medico, C. B. F. (andrologo), nonché l’esclusione di un nesso di causalità tra la ( violazione dell’obbligo di informare il paziente ed il danno in concreto subìto, pari al danno biologico accertato, sostenendo che la scelta di non sottoporsi all’intervento sarebbe conseguita ove il paziente fosse stato correttamente informato sulle possibili gravi conseguenze dell’intervento in ordine alla propria sfera sessuale, poi verificatesi. Si costituivano le parti convenute e le terze chiamate; G. M. proponeva, inoltre, appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui addebitava allo stesso la mancata acquisizione del consenso informato, dovendosi ascrivere tale obbligo alla responsabilità del solo primo operatore in occasione dell’intervento chirurgico, prof. R. M., non citato in giudizio. La Corte di Cassazione ha sancito il seguente principio di diritto: “ in tema di consenso medico informato riguardo all’esecuzione di un intervento operatorio, qualora risulti, come nella specie, che esso è stato eseguito da un sanitario come capo dell’équipe medico-chirurgica, ma che altro sanitario, che abbia partecipato all’operazione in qualità di aiuto-chirurgo, sia stato quello che ha consigliato al paziente l’esecuzione dell’intervento, erroneamente la sentenza di merito, avendo accertato il difetto del consenso informato, riferisce la responsabilità al solo capo dell’équipe medica, ancorché egli abbia eseguito l’intervento, e non anche all’aiuto-chirurgo, giacché costui, nell’eseguire la propria prestazione con il consigliare l’intervento, deve reputarsi anch’egli responsabile di non avere assicurato l’informazione dovuta”. Infine la Corte di Cassazione ha affermato un nuovo principio di diritto, nel senso che: “in tema di consenso informato, qualora risulti accertata, con riferimento alla sottoposizione di un coniuge ad un intervento, una situazione peggiorativa della salute incidente nella sfera sessuale, rientrante nel rischio dell’intervento, e peggiorativa della condizione del medesimo, sebbene non imputabile a cattiva esecuzione dello stesso, il coniuge che risente in via immediata e riflessa del danno, incidente nelle sfera sessuale e relazione della vita di coppia, collegato a detto peggioramento, ha diritto al risarcimento del danno, in quanto tale danno è conseguenza della condotta di violazione della regola del consenso informato in danno del coniuge, nei limiti di come è stato rilevato nei suoi confronti”. La Corte ha accolto il ricorso  e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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