Cassazione Civile – Sentenza n. 4449/18 – Rimborsi medici specializzandi

Cassazione Civile Sent. n. 4449/18 – Rimborsi medici specializzandi – L’inequivoco dato letterale delle disposizioni di legge richiamate da questa sentenza consente di affermare che, in tema di trattamento economico dei medici specializzandi, l’importo della borsa di studio prevista dall’art. 6 del D.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2003-2005, come più volte affermato da questa Corte. La Corte ha inoltre ribadito il principio secondo cui “non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro autonomo l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione che costituisce una particolare ipotesi di “contratto di formazione-lavoro”, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività suddetta e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi. E’ stato osservato che tale emolumento è destinato a sopperire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno degli interessati nell’attività rivolta alla loro formazione e non costituisce, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’Università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi ed al conseguimento, al fine corso, di un titolo abilitante”.

FATTO E DIRITTO: I ricorrenti, laureati in Medicina e Chirurgia, che avevano frequentato i Corsi di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, avevano percepito la “borsa di studio” prevista dall’art. 6 del D. Lgs. n. 257 del 1991 nell’importo rivalutato nel 1992 e successivamente rimasto “congelato”. Essi avevano convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero della Salute, la Regione Piemonte e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” per chiedere, in via pregiudiziale, il rinvio pregiudiziale alla CGUE per la pronuncia sulle questioni riguardanti l’interpretazione del diritto comunitario e di sollevare la questione di illegittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35, 36 e 38 c. 2 della Costituzione, dell’art. 46 c. 2 del D. Lgs. n. 368 del 1999, come modificato dall’art. 8 c. 3 del D. Lgs. n. 517 del 1999 e dall’art. 1 c. 300 dell’art. 1 della L. n. 266 del 2005, nella parte in cui aveva previsto che le disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 del D. Lgs. n. 368 del 1999 si applicassero a decorrere dall’anno accademico 2006-2007. I ricorrenti avevano, inoltre, domandato: in via principale, l’ accertamento della esistenza con l’Università di un rapporto di formazione e lavoro, ovvero di un rapporto di lavoro subordinato a carattere formativo e la condanna in solido di tutte le Amministrazioni convenute al pagamento delle differenze tra quanto percepito a titolo di borsa di studio e quanto dovuto a titolo retributivo, comprensivo di contributi e della 13′ mensilità, “ovvero assumendo quale parametro di riferimento quanto percepito nello stesso periodo a titolo di retribuzione dai medici neoassunti secondo il CCNL del S.S.N.”; in via subordinata, la dichiarazione del diritto, anche nel periodo precedente all’anno 2007, all’adeguata remunerazione prevista dalla Direttiva 93/16/CEE e la condanna in solido di tutte le Amministrazioni convenute al pagamento delle differenze tra quanto percepito a titolo di borsa di studio durante la frequenza al corso di specializzazione e quanto dovuto a titolo retributivo, comprensivo di contributi e della 13^ mensilità, indennità di ferie non godute, maternità e malattie; in via subordinata, avevano domandato il riconoscimento del diritto alla indicizzazione annuale della borsa di studio e alla sua rideterminazione triennale in relazione agli incrementi stipendiali previsti dal CCNL per i medici neoassunti del SSN, sino all’importo corrispondente al 97,7% e la condanna in solido delle Amministrazioni al pagamento delle relative differenze economiche; in via subordinata, avevano chiesto il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno determinato dalla ritardata attuazione della Direttiva CE 93/16/CEE da parte dello Stato Italiano e la condanna in solido delle Amministrazioni al risarcimento del N.R.G. 3125 2013 danno da quantificarsi in misura corrispondente alla differenza tra la somma percepita a titolo di borsa di studio e quanto dovuto a titolo retributivo, contributivo ed assistenziale “ovvero assumendo quale parametro di riferimento quanto percepito nello stesso periodo a titolo di retribuzione dai medici neoassunti secondo il CCNL del S.S.N.” I ricorrenti assumono che la Corte territoriale ha respinto la domanda volta all’adeguamento della borsa di studio al tasso programmato di inflazione con motivazione omessa e/o insufficiente e contraddittoria e che ha errato nell’omettere di distinguere il periodo 1992/1993, per il quale vigeva il blocco, dal periodo successivo, in relazione al quale il blocco era cessato e di tenere conto dei diversi meccanismi di adeguamento. Invocano i principi affermati nella sentenza di questa Corte n. 18562 del 2012. La Corte Territoriale ha osservato che le direttive CEE n. 362/75/CEE e n. 82/76/CEE nel prevedere il diritto dei medici specializzandi ad una “adeguata remunerazione” non avevano specificato la nozione di “adeguata remunerazione”, non ne avevano determinato la misura e non avevano indicato i criteri per la sua determinazione. La Corte territoriale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 46 c. 2 del D. Lgs. n. 368 del 1999, come modificato dall’art. 1 c. 300 della L. n. 266 del 2005, nella parte in cui aveva disposto l’applicazione degli artt. da 37 a 42 dello stesso decreto solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007, perché: rispetto ai medici specializzandi della Comunità europea non era ravvisabile disparità di trattamento in quanto la Direttiva non aveva previsto né imposto l’adozione di una specifica regolamentazione del rapporto degli specializzandi; rispetto ai medici specializzandi iscritti presso le scuole italiane nell’anno scolastico 2006-2007 la diversità di trattamento è propria di N.R.G. 3125 2013 normative nuove e diverse ed il legislatore è libero di individuare il momento in cui fare entrare in vigore disposizioni nuove. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 27481/2008 aveva escluso ripetutamente il diritto dei medici specializzandi all’incremento della borsa originariamente previsto dall’art. 6 del D. Lgs. n. 257 del 1991; l’adeguamento non poteva essere riconosciuto nemmeno a titolo di risarcimento del N.R.G. 3125 2013 danno per inadempimento dello Stato agli obblighi comunitari difettando ogni parametro nelle fonti comunitarie per la determinazione della retribuzione spettante ai medici specializzandi. La Corte di Cassazione ha affermato che il  blocco della indicizzazione previsto dall’innanzi richiamato art. 7 c. 5 è stato confermato: per il triennio 1994-1996 dall’art. 3 c. 36 della L. n. 24 dicembre 1993, n. 537; per il triennio 1997-1999 dall’art. 1 commi 66 e 67 della L. 23 dicembre 1996, n. 662; per il triennio 2000-2002 dall’art. 22 della L. 23 dicembre 1999, n. 488; per il triennio 2003-2005 dall’art. 36 della L. 27 dicembre 2002, n. 289; per il triennio 2006-2008 dall’art. 1 c. 212 della L. 23 dicembre 2005 n. 266. 46. Incremento delle borse di studio al tasso programmato di inflazione (art. 6 c. 1 D. Lgs. n. 257 del 1991). Il regime di blocco della indicizzazione ha riguardato anche le borse di studio dei medici specializzandi. Il divieto di periodico aggiornamento al tasso di inflazione delle borse di studio dei medici specializzandi è stato successivamente confermato dall’ art. 36 della L. 27 dicembre 2002 n. 289. L’inequivoco dato letterale delle disposizioni di legge richiamate nei nn. da 42 a 49 di questa sentenza consente di affermare che, in tema di trattamento economico dei medici specializzandi, l’importo della borsa di studio prevista dall’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2003-2005, come più volte affermato da questa Corte (Cass.10 N.R.G. 3125 2013 SS.UU. 29345/2008; Cass. 18670/2016, 12625/2015, 11565/2011; Ord. 19792/2017, 19449/2017, 18670/2017). Il blocco degli incrementi della suddetta borsa dovuti al tasso di inflazione si iscrive in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato, come anche riconosciuto dalla Corte Costituzionale (sentenza 432/1997), che ha deciso la questione di costituzionalità dell’art. 1, comma 33, della legge n. 549 del 1995.  Sulla scorta delle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato con affermazione dei principi di diritto che seguono:N.R.G. 3125 2013 80. la disciplina recata dalla direttiva 93/167CEE in ordine alle modalità ed ai tempi della formazione specialistica, in continuità con la direttiva 82/76/CEE, mira a garantire che i medici, specializzandi dedichino alla loro formazione pratica e teorica tutta la propria attività professionale, ovvero nel caso degli specialisti in formazione a tempo ridotto, una parte significativa di quest’ultima, ma non obbliga gli Stati membri a disciplinare l’attività di formazione specialistica dei medici secondo lo schema del rapporto di lavoro subordinato; Quanto alla dedotta disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università Italiane e quelli iscritti in scuole di degli altri paesi europei, va osservato che le situazioni non sono comparabili. Come già innanzi osservato, la Direttiva 93/16/Ce non ha previsto o imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico. E, del pari, non è comparabile la situazione dei medici neoassunti che lavorano nell’ambito del S.S.N. con i medici specializzandi avuto riguardo alla peculiarità del rapporto che si svolge nell’ambito della formazione specialistica (cfr. punto 67 di questa sentenza). Il quinto motivo (rubricato come VI), con il quale si denuncia omessa, insufficiente e contraddizione su un punto decisivo della controversia, violazione ed errata applicazione della Direttiva 93/16/CEE e dell’art. 2043 c.c. sono infondati. La Direttiva 93/16/CEE, al pari della Direttiva 82/76/CE, non contiene alcuna definizione comunitaria della remunerazione da considerarsi adeguata, né dei criteri di determinazione di tale remunerazione; con il D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 il legislatore ha dato attuazione della direttiva 93/16/CEE e nel disporre il differimento dell’applicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 e la sostanziale conferma del contenuto del D. Lgs. n. 257 del 1991 ha esercitato legittimamente la sua potestà discrezionale; non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione, la quale costituisce una particolare ipotesi di “contratto di formazione-lavoro”, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività suddetta e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi. La inconfigurabilità dei rapporti di formazione specialistica in termini di subordinazione esclude la applicabilità dell’art. 36 Cost; l’importo della borsa di studio prevista dall’art. 6 c. 1 del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni dal 1993 al 2005; 86. ai sensi dell’art. 32 c. 12 della legge L. 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’art. 36 c. 1 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal c. 1 dell’art. 6 del D. Lgs. n. 257 del 1991; non sussiste irragionevole disparità di trattamento tra gli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione a decorrere dall’anno 2006/2007 e quelli frequentanti i corsi nei precedenti periodi accademici, ben potendo il legislatore differire nel tempo gli effetti di una riforma, senza che, per ciò solo, ne possa derivare una disparità di trattamento tra soggetti che, in ragione dell’applicazione differente nel tempo della normativa in questione, ricevano trattamenti diversi.

Autore: Redazione

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