Cassazione Civile Sentenza n. 5509/19 – Medici specializzandi

Cassazione Civile Sentenza n. 5509/19 – Medici specializzandi – La Corte di Cassazione ha affermato che deve essere corrisposta remunerazione adeguata per il periodo di formazione a partire dal 1° gennaio 1983 fino alla conclusione, dal momento che prima di tale data gli Stati membri avevano la facoltà di dare o non dare attuazione alla direttiva.

Sulla base dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia sono state distinte tre categorie di specializzandi: 1) quelli che hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 che non hanno diritto ad alcuna remunerazione; 2) quelli che hanno iniziato la specializzazione nel corso dell’anno 1982 che hanno diritto alla remunerazione a partire dal 1 gennaio 1983; 3) quelli che hanno iniziato la specializzazione dopo il 1 gennaio 1983, che hanno diritto alla remunerazione per l’intera durata corso.

FATTO E DIRITTO. R. G., unitamente ad altri medici, successivamente divenuti estranei al giudizio a seguito di separazione processuale, conveniva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, esponendo di aver conseguito la specializzazione post universitaria in chirurgia, riconosciuta dalla normativa dell’Unione Europea, seguendo il relativo corso tra il 1982 e l’ottenimento del diploma il 28 ottobre 1987. Chiedeva la condanna della controparte al pagamento di una somma equivalente alla giusta remunerazione non percepita per il periodo di frequenza della scuola di specializzazione, (prevista dal d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257, in tardiva e incompleta attuazione delle direttive CEE n. 75/362, 75/363, 82/76, e infine 93/16), ovvero, in subordine, della stessa somma a titolo risarcitorio; il tribunale di prime cure rigettava la domanda. La sentenza veniva confermata in appello, negando la fondatezza della pretesa rilevando che nessun obbligo risarcitorio poteva spettare a chi aveva iniziato i corsi di specializzazione, anteriormente agli anni accademici 1983-1984, ossia anteriormente al 31 dicembre 1982, termine ultimo per il recepimento nazionale della normativa dell’Unione Europea in parola. Avverso la decisione ricorreva per cassazione l’attore, formulando la violazione del diritto comunitario, costituito dalle direttive CEE n. 75/362, 75/363, 82/76, nonché dell’art. 297 TFUE; resisteva con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’una e l’altra di tali direttive vennero modificate qualche anno dopo dalla Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982; l’art. 13 di tale ultima direttiva aggiunse alla Direttiva 75/363/CEE un “Allegato”, contenente le “caratteristiche della formazione a tempo pieno (…) dei medici specialisti”; l’art. 1, comma terzo, ultimo periodo, di tale allegato sancì il principio per cui la formazione professionale “forma oggetto di una adeguata rimunerazione”; la direttiva 82/76/CEE venne approvata dal Consiglio il 26.1.1982; venne notificata agli Stati membri (e quindi entrò in vigore) il 29.1.1982, e venne pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L43 del 15.2.1982; l’art. 16 della medesima direttiva imponeva agli Stati membri di conformarvisi “entro e non oltre il 31 dicembre 1982”; pertanto: (a) l’ordinamento comunitario attribuì ai medici specializzandi il diritto alla retribuzione a far data dal 29.1.1982; (b) gli stati membri avevano tempo sino al 31.12.1982 dello stesso anno per dare attuazione al precetto comunitario; ne consegue che “qualsiasi formazione a tempo pieno come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata”, così come stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, con sentenza 24 gennaio 2018, in causa C-616/16, Presidenza del Consiglio c. Pantuso; ciò è coerente, invero, con la correlazione tra compenso e organizzazione nonché frequenza dei corsi secondo i canoni stabiliti, presente nella e dalla direttiva del 1982, entrata in vigore nel gennaio dello stesso anno ; ciò è coerente, cioè, con il generalissimo principio di ultrattività della previsioni normative che costituiscano nuovi diritti rapportati a un nuovo regime che li giustifichi (ed è opportuno precisare che, sebbene i casi sottesi al rinvio pregiudiziale di questa Corte siano stati indicati dalla stessa Corte di giustizia come di medici specializzati tra il 1982 e 1990, il quesito del rinvio medesimo è stato ampio e volto a quindi chiarire compiutamente ogni perimetro – cfr. punti 17 e 24 della sentenza della Corte di giustizia – sicché il reiterato riferimento ai corsi iniziati nel 1982, fatto dal Collegio sovranazionale, anche nel corpo della motivazione del provvedimento in parola, è univocamente concludente in tal senso); in proposito, va avvertito che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite va inteso nel senso che il frazionamento dell’ammontare risarcitorio spettante per il primo anno di durata del corso di specializzazione, cioè per l’anno accademico 1982-1983 avrà luogo soltanto per il caso in cui, secondo l’ordinamento universitario, l’effettivo svolgimento del corso e la relativa frequenza siano iniziati prima del 1° gennaio 1983, mentre l’indennizzo stesso, per il suddetto primo anno accademico, andrà riconosciuto integralmente laddove si accerti che l’uno e l’altra si siano svolte integralmente ed esclusivamente dopo il 1° gennaio 1983; in altri termini, la ragione giustificativa dell’applicazione del frazionamento del risarcimento per l’anno accademico 1982-1983 solo se l’effettivo svolgimento del corso in parte si sia situato prima del 10 gennaio 1983 si ravvisa nella necessaria applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite in coerenza con la sentenza della Corte di Giustizia, la quale, stabilendo che la debenza del risarcimento spetta soltanto dal 10 gennaio 1983, lo ha fatto nel presupposto che lo Stato italiano dovesse assicurare la verificazione delle condizioni di adempimento delle direttive e, quindi, adempiere l’obbligo da esse scaturente fino dalla data di entrata in vigore della c.d. direttiva di coordinamento 82/76, che entrò in vigore il 29 gennaio 1982 e imponeva agli Stati membri di conformarsi (con la concessione di un termine di adempimento) entro e non oltre il 31 dicembre 1982 a norma dell’articolo 16 della direttiva stessa. L’obbligo di apprestare le misure necessarie per conformarsi, secondo la CGE gravava in tal modo sugli Stati membri dal 29 gennaio 1982, ma il suo risultato, cioè la situazione di conformazione, doveva al più tardi realizzarsi dal 1° gennaio 1983; con riferimento ai corsi di specializzazione correlati all’anno accademico 1982-1983, qualora essi, secondo l’ordinamento dell’università in concreto fossero iniziati prima del 10 gennaio 1983, la mancata conformazione prima di quella data non ha determinato, cioè, alcun inadempimento e non può dar luogo ad alcun risarcimento. Il risarcimento spetterà dunque solo per il periodo decorrente dal 1° gennaio 1983 perché l’inadempimento statuale si è verificato solo da quella data. La Corte ha accolto  il ricorso e cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di appello di Roma che, in altra composizione.

Autore: Anna Macchione - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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