Cassazione Civile Sentenza n. 6355/18 – Medici specializzandi

Cassazione Civile Sentenza n. 6355/18 – Medici specializzandi – La Corte di Cassazione ha ribadito i seguenti principi di diritto: gli obblighi di attuazione della normativa comunitaria in tema di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia derivanti dalle direttive CE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 – che non prevedono una precisa misura del compenso minimo spettante agli specializzandi – devono ritenersi adempiuti dallo Stato italiano con la borsa di studio introdotta dal decreto legislativo n. 257 del 1991, nella sua misura originaria; la direttiva comunitaria n. 93/16 non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della suddetta adeguata remunerazione; la previsione di un trattamento economico più elevato per i medici specializzandi, a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, in coincidenza con la riorganizzazione dell’ordinamento delle scuole di specializzazione e con l’introduzione del contratto di formazione specialistica operate nell’ordinamento interno con il decreto legislativo n. 368 del 1999 costituisce il primo atto di adempimento dei suddetti obblighi comunitari in relazione all’adeguatezza della remunerazione, e non comporta alcun obbligo dello Stato di estendere il nuovo trattamento economico ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2006/2007.

FATTO E DIRITTO: La Presidenza del Consiglio dei Ministri propone ricorso contro (Omissis) per la cassazione della sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 956/2015, pubblicata in data 28 luglio 2015. (Omissis), medico iscritto ad un corso di specializzazione per le professioni sanitarie in anni accademici successivi al 1999 ed anteriori al 2006/2007, ha agito in giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Università degli Studi di L’Aquila, nonché del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per ottenere il riconoscimento della differenza economica tra la borsa di studio percepita (pari ad C 11.603,52 annui, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257) ed il compenso previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, con il quale erano state recepite nell’ordinamento italiano le direttive comunitarie n. 75/362, n. 82/76 e n. 93/16 (con le successive integrazioni), ma la con- creta operatività dei cui effetti economici era stata differita fino all’anno accademico 2006/2007. La domanda è stata accolta dal Tribunale di L’Aquila nei confronti di tutti gli enti convenuti. Secondo la corte di appello, l’Italia avrebbe adeguatamente recepito le direttive comunitarie che impongono il riconosci- mento ai medici specializzandi di una “adeguata remunerazione” solo con il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 (di recepimento della Direttiva CEE n. 93/16), e con effetti economici decorrenti esclusivamente dall’anno accademico 2006/2007, in relazione al contratto di formazione-lavoro (oggi denominato di “formazione specialistica”) introdotto da tale legge; di conseguenza, agli specializzandi che hanno percepito compensi inferiori negli anni accademici anteriori al 2006 andrebbe riconosciuta la relativa differenza economica, a titolo risarcitorio. Tale assunto non risulta però conforme all’indirizzo di questa Corte, già espresso con le sentenze della Sezione Lavoro n. 794 del 16/01/2014 e n. 15362 del 04/07/2014 ed al quale si intende dare continuità, secondo il quale il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto una adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione è avvenuto con la legge 29 dicembre 1990 n. 428 e con il decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 (che ha riconosciuto agli specializzandi una borsa di studio pari ad C 11.603,52 annui), e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368. Quest’ultimo decreto, nel recepire la direttiva CEE n. 93/16 (che ha codificato, raccogliendole in un testo unico, le prece- denti direttive n. 75/362 e n. 75/363, con le relative successi- ve modificazioni), ha riorganizzato l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato “contratto di formazione- lavoro” e successivamente “contratti formazione specialistica”) da stipulare, e rinnovare annualmente, tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa ed una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali. Tale contratto, secondo l’indirizzo ormai consolidato di questa Corte, non dà luogo ad un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di para- subordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinalagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l’art. 36 Cost. ed il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto. Ai sensi dell’art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, peraltro, gli effetti delle nuove disposizioni, contenute negli articoli da 37 a 42 del D.Lgs. n. 368 del 1999 (le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico), sono applicabili solo a decorrere dall’anno accademico 2006/2007. Il trattamento economico spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica è stato in concreto fissato con i D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007. Per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti al 2006/2007 è stato espressamente disposto che continuasse ad operare la precedente disciplina di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 (sia sotto il profilo ordinamentale che sotto il profilo economico). La Direttiva CEE n. 93/16 (che costituisce, dichiaratamente, un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti) non ha d’altra parte carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializzazione. La previsione di una adeguata remunerazione per i medici specializzandi è infatti contenuta nelle precedenti direttive n.75/362, n. 75/363 e n. 82/76 (le cui disposizioni la direttiva n. 93/16 si limita a recepire e riprodurre senza alcuna modifica), e i relativi obblighi risultano già attuati dallo Stato italiano con l’introduzione della borsa di studio di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257. In definitiva, dunque, devono ribadirsi i seguenti principi di diritto: gli obblighi di attuazione della normativa comunitaria in tema di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia derivanti dalle direttive CE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 – che non prevedono una precisa misura del compenso minimo spettante agli specializzandi – devono ritenersi adempiuti dallo Stato italiano con la borsa di studio introdotta dal decreto legislativo n. 257 del 1991, nella sua misura originaria; la direttiva comunitaria n. 93/16 non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della suddetta adeguata remunerazione; la previsione di un trattamento economico più elevato per i medici specializzandi, a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, in coincidenza con la riorganizzazione dell’ordinamento delle scuole di specializzazione e con l’introduzione del contratto di formazione specialistica operate nell’ordinamento interno con il decreto legislativo n. 368 del 1999 costituisce il primo atto di adempimento dei suddetti obblighi comunitari in relazione all’adeguatezza della remunerazione, e non comporta alcun obbligo dello Stato di e- stendere il nuovo trattamento economico ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2006/2007. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, le domande di parte attrice sono integralmente rigettate.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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