Cassazione Civile Sentenza n. 6443/19 – Responsabilità medica

Cassazione Civile Sentenza n. 6443/19 – Responsabilità medica – Liquidazione del danno da perdita da chance – Non è possibile affermare che in assenza del “colposo inadempimento” l’evento dannoso si sarebbe evitato, ma altresì “si può dire che il paziente, per effetto di detto inadempimento, ha perso la possibilità, che statisticamente aveva, di ottenere una diagnosi precoce, ossia di essere informato della presenza di una trombosi carotidea, sia pure allo stadio iniziale, sì da adottare una terapia farmacologica e uno stile di vita astrattamente adeguati a trattare proficuamente la situazione, sebbene…non possa dirsi…che ciò avrebbe impedito il verificarsi dell’infarto cerebrale”; per questo riconosce il giudice d’appello all’attuale ricorrente il danno da perdita di chances.

FATTO E DIRITTO: Con sentenza del 2 luglio 2014 il Tribunale di Lecce accoglieva parzialmente domanda di risarcimento di danni proposta da A. D. R., F. D. R. e S. D. R. in proprio e quali eredi di A. P. nei confronti della Asl di Lecce e del Presidio Ospedaliero (Omissis) per responsabilità professionale dei sanitari dell’Ospedale leccese e della Asl verso Angelo De Rinaldis; essendo stata chiamata in causa Generali S.p.A. per garanzia dall’Asl, il Tribunale rigettava anche questa domanda. Proponeva appello l’Asl, e resistevano tutte le controparti. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 4 settembre 2017, lo accoglieva parzialmente, riducendo l’importo del capitale del risarcimento. Ha proposto ricorso, basato su due motivi, A. D. R.. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione degli articoli 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e 111 Cost. La sentenza sarebbe nulla perché la corte territoriale, a pagina 8, paragrafi 2 e 3, non avrebbe enunciato i criteri determinativi del quantum del risarcimento. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione dell’articolo 1226 c.c.: il giudice d’appello liquida equitativamente il danno, in violazione appunto di tale norma. Infatti la liquidazione equitativa dovrebbe essere effettuata unicamente nell’ipotesi il danno non possa essere provato nel suo preciso quantum. Si è difesa con controricorso Generali S.p.A., che ha pure depositato memoria. Ritenuto che: in primo motivo lamenta che la corte territoriale avrebbe fornito una motivazione apparente nella parte in cui – pagina 8, paragrafi secondo e terzo – quantifica l’entità del risarcimento, riducendolo rispetto al primo grado (che aveva condannato a risarcire il danno da perdita di chances nella misura di C / /- 200.000) all’esatta metà, ovvero C 100.000. In particolare, osserva il ricorrente, “la Corte non enuncia in alcun modo i criteri seguiti nel giungere a tale determinazione”, in violazione quindi dell’obbligo costituzionale di fornire motivazione in tutti i provvedimenti giurisdizionali. Invero, la motivazione sarebbe stata “inesistente o apparente, nel senso che l’esposizione delle ragioni della scelta del 15/20%, poiché scarna e riduttiva, non è idonea a rilevare e rivelare la ratio decidendi, che così appare obiettivamente incomprensibile”: dal secondo e dal terzo paragrafo della pagina 8 “non si evince in alcun modo, neanche per relationem, il procedimento ermeneutico e motivazionale che ha consentito ai Giudici di merito di quantificare nella misura del 15-20% la percentuale di danno risarcibile da perdita di chances di cura di D. R. A., misura del 15-20% che compare per la prima volta nella sentenza impugnata, che non ha riscontro specifico nella CTU, né fondamento alcuno in punto di quantificazione del petitum poiché priva di qualsiasi riscontro”, sia soggettivo (cioè “legato al tipo di cure di D. R. A.”), sia oggettivo (cioè “legato alla qualità e quantità del danno arrecato”). In conclusione, non sarebbe attuabile “l’identificazione di alcun criterio scelto dalla Corte Territoriale per la determinazione…del quantum decisum”. In effetti, così si esprime la corte territoriale sull’oggetto del motivo: “Quanto alla liquidazione del danno da perdita da chance, la giurisprudenza di legittimità è allineata nel ritenere che essa vada effettuata in ragione di un criterio prognostico basato sulle concrete, ragionevoli possibilità di conseguimento del bene o del risultato utile, assumendo come parametro di valutazione il vantaggio complessivamente realizzabile dal danneggiato, diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionata al grado di possibilità di conseguirlo, deducibile dagli elementi costitutivi della singola situazione giuridica dedotta, ovvero ricorrendo ai criteri equitativi… Nella relazione medico-legale, si dà atto che, qualora fosse stato eseguito l’ecocolordoppler e, dunque, rilevata una iniziale trombosi carotidea, il D. R. avrebbe avuto “alcune chances di essere trattato proficuamente”, “chance” che questa Corte, tenuto conto del complessivo tenore delle valutazioni del ctu, già esaminate, ritiene di poter quantificare nel 15-20%… La sorte capitale del risarcimento dovuto a D. R. A., in applicazione dei criteri fin qui illustrate comunque equitativamente, dovrà, in definitiva, essere rideterminata in euro 100.000 (invece che 200.000), oltre accessori nei termini già fissati dal Tribunale, così parzialmente riformando la sentenza impugnata…”.  Nelle pagine precedenti, in realtà, era stato riassunto il contenuto del primo motivo d’appello, che aveva contestato l’esistenza di un nesso eziologico tra l’evento dannoso e l’omissione diagnostica che era stata attribuita ai sanitari: il consulente tecnico d’ufficio avrebbe escluso tale legame causale, per cui, anche se l’ecocolordoppler fosse stato eseguito, ciò “non avrebbe evidenziato alcun problema emendabile su cui intervenire, per prevenire l’ictus” che aveva poi colpito l’attuale ricorrente. Era stato altresì esposto il contenuto del terzo e del quarto motivo d’appello, con cui l’appellante aveva censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui ne era stato condannato al risarcimento del danno da perdita di chances del paziente, sia asserendo che vi fosse stata ultrapetizione, sia perché non vi sarebbe stato in effetti alcun danno da perdita di chances, considerate le contraddittorie valutazioni del consulente tecnico d’ufficio, “il quale da un lato ha escluso l’efficienza causale dell’omissione diagnostica con riferimento all’ictus cerebrale…, dall’altro ha asserito che “l’esecuzione dell’ecocolordoppler avrebbe potuto evidenziare qualche elemento diagnostico”, sicché “la mancanza di tale accertamento ha ridotto le chance che il paziente aveva di ottenere una diagnosi precoce”, valutazione quest’ultima che, tra l’altro, il ctu ha affermato…”con un criterio di scarsa valenza medico -legale” “. È a questo punto che – emerge dalla sintesi della corte territoriale avente ad oggetto le suddette censure dell’appellante – emerge la questione del quantum: riporta appunto la corte che, in subordine alle precedenti censure, l’appellante lamentava che “sarebbe incongruo e andrebbe, pertanto, sensibilmente ridotto, l’importo” che il primo giudice avrebbe liquidato come somma “arbitraria, nonché ingiusta e illegittima, atteso che nessun criterio di quantificazione del pregiudizio è stato indicato” (motivazione, pagine 4-5). La corte territoriale, allora, si spende nelle immediatamente pagine seguenti in ordine al nesso eziologico e all’an del pregiudizio consistente nella perdita di chances. Giungendo a evidenziare l’incidenza che avrebbe avuto la disposizione di un ecocolordoppler, il giudice d’appello condivide, alla fine di tale percorso, la valutazione del consulente tecnico d’ufficio secondo il quale l’attuale ricorrente “avrebbe avuto alcune chances di essere trattato proficuamente qualora, eseguito l’esame strumentale di fatto non eseguito, questo avrebbe evidenziato qualche elemento diagnostico significativo, pur non potendo affermare con ragionevole certezza che l’evento ischemico successivo non si sarebbe verificato” (motivazione, pagina 7): il che, traduce la corte, significa che non è possibile affermare che in assenza del “colposo inadempimento” l’evento dannoso si sarebbe evitato, ma altresì che “si può dire che il paziente, per effetto di detto inadempimento, ha perso la possibilità, che statisticamente aveva, di ottenere una diagnosi precoce, ossia di essere informato della presenza di una trombosi carotidea, sia pure allo stadio iniziale, sì da adottare una terapia farmacologica e uno stile di vita astrattamente adeguati a trattare proficuamente la situazione, sebbene…non possa dirsi…che ciò avrebbe impedito il verificarsi dell’infarto cerebrale”; per questo riconosce il giudice d’appello all’attuale ricorrente il danno da perdita di chances, negando poi che vi sia stata al riguardo ultrapetizione (motivazione, pagine 7-8). È evidente che, fin qui, non è stata ancora affrontata la quantificazione concreta del danno, né sono già evincibili criteri per determinarlo.  Contestualizzando, quindi, il passo motivazionale indicato nel motivo come apparente – ovvero i paragrafi secondo e terzo della pagina 8 – con quanto era stato in precedenza rilevato dalla corte territoriale, emerge ictu ()culi che le ragioni manifestate dalla corte territoriale nel periodo censurato sono effettivamente apparenti. Invero, dopo aver richiamato una generale definizione giurisprudenziale del danno da perdita di chances, la corte territoriale si limita ad affermare che il consulente d’ufficio aveva riconosciuto al D. R. “alcune chances di essere trattato proficuamente”, da ciò subito passando alla quantificazione nella misura del 15-20%, sulla base della quale, applicate tali percentuali su un danno biologico permanente indicato dalle tabelle milanesi nel 65%, giunge, “in applicazione dei criteri fin qui illustrati e comunque equitativamente”, alla netta metà di quanto riconosciuto dal giudice di prime cure.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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