Cassazione penale Sentenza 13-05-2021, n. 18901 – Medico obiettore di coscienza

La Corte di Cassazione afferma che il medico obiettore di coscienza non può negare l’ecografia alla paziente in caso di aborto farmacologico. La legge, infatti, esonera il medico obiettore dal partecipare alla procedura di interruzione della gravidanza solo in relazione alle attività “specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza” e non anche per quelle di assistenza ovvero per quelle strumentali non a determinarne l’interruzione ma a verificare se questa vi sia stata ed ad accertare che non vi siano rischi per le condizioni cliniche e di salute della donna. Nell’aborto indotto per via farmacologica la fase rispetto alla quale opera l’esonero da obiezione di coscienza è, dunque, limitata alle sole pratiche di predisposizione e somministrazione dei farmaci abortivi, coincidenti con quelle procedure e attività volte a determinare l’interruzione. Il medico, quindi, può solo rifiutarsi di causare l’aborto, chirurgicamente o farmacologicamente, ma non anche di prestare assistenza e cura al paziente.

Autore: Chiara di Lorenzo - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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