Cassazione Penale Sentenza n. 14681/19 – Medici e falso ideologico

Cassazione Penale Sentenza n. 14681/19 – Medici e falso ideologico  –  C. A., medico in quiescenza, aveva utilizzato le ricette del SSN intestate al dottor G.G., originario coimputato, recanti il timbro di questi e la sottoscrizione, apposta con sigla illeggibile, del dottor C.. Secondo gli arresti della giurisprudenza di legittimità tale condotta integra il reato di falso ideologico in atto pubblico commesso da privato ex artt. 479 – 482 / cod. pen., poiché in tal modo si ingenera la falsa rappresentazione della riconducibilità al medico convenzionato delle visite e delle conseguenti prescrizioni. Né, in tal caso, è prospettabile l’innocuità del falso in relazione alla asserita inidoneità a trarre in errore i pazienti che ben conoscono il proprio medico. Detti atti infatti svolgono una generale funzione attestativa (non rivolta al singolo paziente), la quale comprende anche i necessari presupposti di fatto della realtà documentata, in virtù della quale rileva – nel giudizio sulla concreta offensività della condotta nei confronti del bene della fede pubblica – l’indicazione dell’identità fisica del medico responsabile delle prescrizioni, avuto anche riguardo ad eventuali contestazioni in ordine all’operato del sanitario.

FATTO E DIRITTO: Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, di C. A. per il reato continuato di falso ideologico; mentre ha assolto il coimputato G. G. per non aver commesso il fatto. In sintesi il dottor C., medico in quiescenza dal SSN, aveva continuato ad esercitare la professione sanitaria nello studio del dottor G. G., utilizzando il ricettario “rosso” del SSN intestato a G. G., apponendo la propria sigla su ricette e prescrizioni recanti il timbro del predetto medico convenzionato. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, articolando un unico motivo con il quale denuncia erronea applicazione della legge penale. II reato di falso non sarebbe configurabile, in quanto il dottor C. si sarebbe limitato a compilare personalmente le ricette firmandole con il proprio nome accanto al timbro del dott. G., nella veste di sostituto di questi. Secondo le circolari emanate in materia da alcune Regioni, il sostituto del medico convenzionato deve compilare la ricetta sul ricettario del titolare apponendo il doppio timbro del titolare e del sostituto e la sola firma del sostituto. In base a una circolare della Regione Lombardia l’apposizione del timbro del sostituto è “solo eventuale se possibile”. Quindi l’operato dell’imputato sarebbe lecito o, al massimo, integrerebbe una mera irregolarità.  In ogni caso non si comprenderebbe in cosa consisterebbe il falso materiale, contestato unitamente al reato di falso ideologico. Né sussisterebbe una falsa rappresentazione della realtà, rilevante ex art. 479 cod. pen., in quanto il paziente ben sa chi ha di fronte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il fatto ricostruito dai giudici di merito e posto alla base della decisione è il seguente: C. A., medico in quiescenza, aveva utilizzato le ricette del SSN intestate al dottor G. G., originario coimputato, recanti il timbro di questi e la sottoscrizione, apposta con sigla illeggibile, del dottor C.. Secondo gli arresti della giurisprudenza di legittimità tale condotta integra il reato di falso ideologico in atto pubblico commesso da privato ex artt. 479 – 482 / cod. pen., poiché in tal modo si ingenera la falsa rappresentazione della riconducibilità al medico convenzionato delle visite e delle conseguenti prescrizioni (Sez. 5, n. 48803 del 09/10/2013, Landi, Rv. 257552 – 01). Né, in tal caso, è prospettabile l’innocuità del falso in relazione alla asserita inidoneità a trarre in errore i pazienti che ben conoscono il proprio medico. Detti atti infatti svolgono una generale funzione attestativa (non rivolta al singolo paziente), la quale comprende anche i necessari presupposti di fatto della realtà documentata, in virtù della quale rileva – nel giudizio sulla concreta offensività della condotta nei confronti del bene della fede pubblica – l’indicazione dell’identità fisica del medico responsabile delle prescrizioni, avuto anche riguardo ad eventuali contestazioni in ordine all’operato del sanitario (Sez. 5, n. 48803 del 09/10/2013, cit.). 3. Va chiarito che il reato di falso materiale è estraneo al thema decidendi. La contestazione si riferisce solo al falso ideologico, l’art. 476 cod. pen. viene citato in rubrica solo quoad poenam, mentre il richiamo all’art. 81 cpv cod. pen. concerne la continuazione cd. “interna” data la pluralità delle condotte di falsificazione. Sul fatto -reato di falso ideologico continuato si è pronunciato il Tribunale, che non fa cenno in motivazione al falso materiale. L’aumento di un mese di reclusione sulla “pena base” è frutto della citata “continuazione interna”, in ragione della pluralità delle condotte di falso ideologico. Solo la Corte di appello fa cenno al falso materiale, ma è un obiter dictum, privo di rilievo. 4. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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