Cassazione Penale Sentenza n. 18864/19 – Ginecologo

Cassazione Penale Sentenza n. 18864/19 – Ginecologo – Il medico, nell’esercizio di attività diagnostica o terapeutica, può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale di un paziente solo se abbia acquisito un consenso esplicito ed informato dallo stesso, o se sussistano i presupposti dello stato di necessità, e, inoltre, deve comunque immediatamente fermarsi in caso di dissenso del paziente.

FATTO E DIRITTO: Con sentenza emessa in data 19 aprile 2018, la Corte d’appello di Torino, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Novara, ha assolto CG, perché i fatti non costituiscono reato, dalle accuse relative a violenze sessuali commesse in danno di tre pazienti, agendo nella qualità di incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle sue funzioni il 21 gennaio 2013, il 21 agosto 2013 ed il 28 agosto 2013. Secondo la contestazione, l’imputato avrebbe approfittato della sua qualità di medico ginecologo, e nel contesto di una visita ginecologica, per operare atti di masturbazione su tre donne attraverso stimolazione vaginale con le proprie dita. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Torino, articolando un unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 609-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta non configurabilità del reato di violenza sessuale in danno delle tre persone offese. Si deduce che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto i fatti in contestazione «espressione di un agire colposo», essendo ragionevole la prospettazione secondo cui l’imputato avrebbe «agito con la sola consapevolezza e volontà di curare le pazienti, ritenendo che il loro consenso alla particolare manovra fosse implicito o, addirittura, non necessario perché l’atto era dovuto. La sentenza impugnata, in considerazione di quanto da essa esposto e dei principi giuridici applicabili alla fattispecie, risulta viziata. Si è osservato che un medico, nell’esercizio di attività diagnostica o terapeutica, può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale di un paziente solo se abbia acquisito un consenso esplicito ed informato dallo stesso, o se sussistano i presupposti dello stato di necessità, e, inoltre, deve comunque immediatamente fermarsi in caso dissenso del paziente. Si è rilevato, inoltre, che l’errore del medico in ordine all’esistenza di un obbligo giuridico di acquisire il consenso del paziente prima di procedere al compimento di atti incidenti sulla sfera di autodeterminazione della libertà sessuale di quest’ultimo, a differenza di quello sulla sussistenza, in concreto, di un valido consenso, costituisce errore su legge penale, a norma dell’art. 5 cod. pen., che non esclude il dolo, ed esclude la colpevolezza solo in caso di ignoranza inevitabile. Il giudice del rinvio, nel rivalutare i fatti in contestazione, si atterrà, innanzitutto, ai seguenti principi: «ai fini della configurabilità del delitto di cui all’a,rt. 609-bis cod. pen., non è necessario che la condotta dell’agente sia specificamente finalizzata al soddisfacimento del suo piacere sessuale»; «il medico, nell’esercizio di attività diagnostica o terapeutica, può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale di un paziente solo se abbia acquisito un consenso esplicito ed informato dallo stesso, o se sussistano i presupposti dello stato di necessità, e, inoltre, deve comunque immediatamente fermarsi in caso di dissenso del paziente»; «l’errore del medico in ordine all’esistenza di un obbligo giuridico di acquisire il consenso del paziente prima dì procedere al compimento di atti incidenti sulla sfera di autodeterminazione della libertà sessuale di quest’ultimo, a differenza di quello sulla sussistenza di un valido consenso, costituisce errore su legge penale, a norma dell’art. 5 cod. pen.,che non esclude il dolo, ed esclude la colpevolezza solo in caso di ignoranza inevitabile». La Corte di Cassazione ha  annullato  la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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