Cassazione Penale Sentenza n. 21868/18– Responsabilità medica – Nell’ipotesi di cooperazione rnultidisciplinare fra diversi medici ognuno di loro è tenuto, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, anche all’osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico, con la conseguenza che ciascun sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio. Tuttavia, per affrancarsi dal parere dello specialista che ha preceduto il sanitario nell’intervento, disponendo diversamente, occorre l’evidenza dell’errore, cioè la sua rilevabilità secondo criteri di conoscenza comuni alle discipline mediche e comunque, anche in questo caso, avuto riguardo ad una valutazione esclusivamente ex ante.
FATTO E DIRITTO: Con sentenza del 9 marzo 2017 la corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza del tribunale di Piacenza con cui è stata ritenuta la penale responsabilità di P.C: e C: S. in ordine al reato di cui all’art. 590, comma 1^ e 2^ cod. pen., in relazione all’art. 583, comma 1^ nn.1 e 2) per avere causato ad A. A. A. lesioni personali gravi (aneminzzazione acuta con pericolo di vita, frattura del 2^ dente dell’arcata superiore sinistra) da cui derivava malattia tale da metterne in pericolo la vita. Il fatto, per quanto non contestato con i motivi formulati in questa sede, può essere riassunto come segue: A. A. A. in data 18 gennaio 2010 viene sottoposta ad interruzione volontaria di gravidanza, alla 16^ settimana di gravidanza, a seguito della diagnosi di grave malformazione del feto. Le sentenza di primo grado e di appello ritengono la sussistenza della condotta colposa della C., definita gravissima, per non aver riconosciuto il materiale deciduo coriale, certamente presente nella cavità uterina, nel corso dell’ecografia transvaginale, svolta in sede di consulenza e per non aver effettuato revisione strumentale della cavità, o quantomeno diagnosi differenziale, mantenendosi nell’erronea posizione diagnostica iniziale, anche dopo il secondo episodio emorragico, avvenuto in Pronto soccorso e del quale l’imputata sarebbe stata avvisata dalla S., che le richiedeva telefonicamente di procedere a nuova consulenza. Essendo l’episodio della telefonata contestato dalla C. e per contro affermato dalla S., la motivazione delle sentenze ne rinviene conferma nella testimonianza del marito della A., che ha dichiarato di avere assistito alla telefonata, potendo riferire quanto inteso dalle domande e dalle risposte della S.. La condotta colposa della S., invece, consiste, secondo le decisioni dei giudici di merito, nell’avere omesso, per imperizia ed imprudenza, una nuova autonoma valutazione delle condizioni della paziente, dopo il secondo episodio emorragico, successivo alle dimissioni disposte alle ore 22,37 e dopo la consultazione telefonica con la collega ginecologa, nonostante avesse compreso che poteva essere fatta diagnosi diversa da quella proposta dalla C., il cui errore non era né eccezionale, né imprevedibile ed anzi, palesemente smentito dal malore e dai sintomi in atto, privilegiando la non contrapposizione alla collega rispetto alla salute della paziente. Ad entrambe, infine, si attribuisce la colpa di non avere indicato alla A. la necessità di provvedere immediatamente all’acquisto del farmaco ed alla sua assunzione intramuscolare. Avverso la sentenza della Corte territoriale propongono impugnazione P. C. e C. S., mezzo dei rispettivi difensori. Qualora il medico si trovi di fronte ad un peggioramento non previsto dei sintomi o ad una situazione di evoluzione del quadro clinico od ancora al perdurare della situazione già esistente incompatibile con la terapia prescritta e somministrata (o – ma non è questo il caso- con eventuali manovre chirurgiche poste in essere) egli deve ripetere la diagnosi differenziale, non potendo semplicemente mantenere la diagnosi già formulata, al fine di modificare eventualmente l’intervento. Qui, nondimeno, quando la ginecologa fu interpellata dal medico del Pronto Soccorso, a seguito del secondo sanguinamento e della transitoria perdita di coscienza che l’accompagnò, la terapia prescritta, consistente nella somministrazione per via intramuscolare del farmaco per il trattamento dell’emorragia uterina (Methergin), non era stata praticata -per asserita indisponibilità del medesimo – tanto è vero che più tardi – e dopo un periodo di osservazione- al momento delle dimissioni la paziente fu avviata al domicilio, dalla S., con la sola prescrizione del medicinale E’ rispetto a questa situazione che manca completamente nella sentenza la valutazione della condotta della specialista che rimase ferma sulla prima diagnosi, ma in assenza dell’applicazione della terapia da lei consigliata. La sentenza omette qualsiasi considerazione sul punto e sull’obbligatorietà di una rivalutazione dei sintomi, a fronte del mancato intervento terapeutico indicato. Perché è indubbio che laddove il farmaco fosse stato tempestivamente somministrato e la sintomatologia già esistente fosse perdurata la ginecologa avrebbe necessariamente dovuto riesaminare il quadro clinico, ma resta da approfondire – ed in giudizio ciò è stato omesso- se in quel momento, in concreto, e con una valutazione esclusivamente ex ante, vi fossero ragioni che imponevano o quantomeno consigliavano una condotta della specialista diversa dalla perseveranza nell’indicazione famacologica. Orbene, sul punto, va senza dubbio riaffermato che nell’ipotesi di cooperazione rnultidisciplinare fra diversi medici ognuno di loro è tenuto, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, anche all’osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico, con la conseguenza che ciascun sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio. Tuttavia, per affrancarsi dal parere dello specialista che ha preceduto il sanitario nell’intervento, disponendo diversamente, occorre l’evidenza dell’errore, cioè la sua rilevabilità secondo criteri di conoscenza comuni alle discipline mediche e comunque, anche in questo caso, avuto riguardo ad una valutazione esclusivamente ex ante. Una simile analisi, deve essere calata nella situazione concreta tenuto conto che la S., nel dubbio, non si accontentò dell’esito della consulenza, ma interpellò la C. una seconda volta, venne rassicurata sull’idoneità della terapia da assumere (non somministrata perché indisponibile in pronto soccorso) e solo dopo l’ulteriore osservazione di un’ora, dopo la rivalutazione dei parametri vitali e la perfusione di soluzione fisiologica, valutata la sua buona ripresa, con la inviò al domicilio con la prescrizione. Ma la Corte, oltre ad omettere un serio esame di questi profili, dimentica altresì di dare risposta al quesito centrale in tutta la vicenda, inerente il giudizio controfattuale circa l’efficacia della tempestiva assunzione del farmaco, nella posologia indicata, ai fini della ricostruzione del nesso causale fra le condotte dei sanitari e l’evento, accontentandosi di attribuire ai sanitari la responsabilità della mancata assunzione ospedaliera prima delle dimissioni, e ritenendo che l’unica alternativa fosse il trattenimento presso il nosocomio. Invero, ed anche questa questione deve essere rimessa al giudice civile, rispetto a questa evenienza deve essere riesaminato anche il giudizio di “utilità” di una simile eventualità, dovendo valutarsi se, invece, l’avvio al domicilio, accompagnato da una diligente condotta della paziente circa l’assunzione del medicinale prescritto fosse più idoneo ad evitare l’evento o a limitarne le conseguenze, e ciò anche al fine dell’eventuale graduazione della colpa. La sentenza va, dunque , annullata senza rinvio agii effetti penali, mentre si deve procedere all’esame dei ricorsi agli effetti civili.