Cassazione Penale Sentenza n. 24653/19 – Condotta anomala del medico di pronto soccorso

Cassazione Penale Sentenza n. 24653/19 – Condotta anomala del medico di pronto soccorso – La Corte di Cassazione  ha sospeso dalla professione il medico (non ginecologo) di pronto soccorso che ha sottoposto la paziente a visita ginecologica senza il consenso posto che, nel caso di specie, il momento della manifestazione del dissenso non deve ricercarsi nella fase antecedente alla visita (sebbene la vittima, ritenuta pienamente attendibile, abbia più volte riferito di aver manifestato la propria resistenza anche allo svolgimento della visita perché mai sottoposta a controlli ginecologici) bensì nel momento in cui la vittima prima convinta della competenza e professionalità del sanitario, aveva percepito l’anomalia della sua condotta e si era dunque ribellata alla prosecuzione dell’esame, subendo, per questa ragione, un’ulteriore azione violenta.

FATTO E DIRITTO: Con ordinanza del 25 settembre 2018 il Tribunale di Napoli, sezione per le impugnazioni cautelari, accogliendo parzialmente l’appello del pubblico ministero e in riforma dell’ordinanza del 21 giugno 2018 del Gip del Tribunale di Benevento, ha applicato all’indagato la misura cautelare dell’interdizione totale dall’esercizio della professione medica, in ambito sia pubblico che privato, per la durata massima di 12 mesi, ritenuta la sussistenza di gravi elementi indiziari e delle esigenze cautelari in ordine al reato di cui all’art. 609 bis cod. pen., a lui contestato, perché, in qualità di medico di guardia presso il presidio di (omissis), aveva costretto la persona offesa (omissis), recatasi presso la struttura ospedaliera per un forte dolore alle gambe, a subire atti sessuali, dopo averla invitata a ricevere una visita ginecologica e avere ottenuto il diniego da parte della stessa. La Corte di Cassazione  ha sospeso dalla professione  il medico (non ginecologo) di pronto soccorso che ha sottoposto la paziente a visita ginecologica senza il consenso posto che, nel caso di specie, il momento della manifestazione del dissenso non deve ricercarsi nella fase antecedente alla visita (sebbene la vittima, ritenuta pienamente attendibile, abbia più volte riferito di aver manifestato la propria resistenza anche allo svolgimento della visita perché mai sottoposta a controlli ginecologici) bensì nel momento in cui la vittima prima convinta della competenza e professionalità del sanitario, aveva percepito l’anomalia della sua condotta e si era dunque ribellata alla prosecuzione dell’esame, subendo, per questa ragione, un’ulteriore azione violenta.

Autore: Anna Macchione - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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