Cassazione Penale Sentenza n. 35414 del 1°/8/19 – Dirigenti responsabili delle strutture complesse

La Corte di Cassazione ha affermato che il dirigente medico responsabile di una struttura complessa è tenuto a rispettare l’orario di lavoro. Il richiamo esplicito dell’orario di lavoro dei dirigenti, ai fini proprio delle modalità di espletamento della prestazione serve proprio a dare contenuto all’orario di lavoro dei dirigenti responsabili delle strutture complesse, quale misura minima esigibile, nell’ambito di un incarico dove, semmai, è richiesto un maggiore impegno – al quale corrisponde una più elevata retribuzione – per le esigenze della struttura sanitaria. La flessibilità oraria, infatti, non costituisce, infatti, una sorta di privilegio per detta dirigenza, ma rappresenta un meccanismo di maggior responsabilizzazione e di orientamento al risultato, nel senso che l’assolvimento di un debito orario minimo non può esaurire, per il dirigente, la prestazione lavorativa, richiedendosi, poi, anche il raggiungimento del risultato, ma certamente non se ne può ragionevolmente prescindere.

RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore degli imputati C. G. e R. F. ricorre per cassazione per l’annullamento della sentenza della Corte di appello di Milano (in data 14/2/2019) che, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero (e, agli effetti civili, della parte civile A. S. S. T. (ASST) di M.), ha condannato entrambi alla pena di giustizia (sospesa per la sola R.), in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti [C., artt. 110, 640, comma 2, 61, commi 9 e 11 cod. pen (capo A) e artt. 81 cpv., 110, 483 (dichiarato prescritto) 640, comma 2, cod. pen. (capo B); R.: artt. 81 cpv., 110, 483 (dichiarato prescritto), 640, comma 2, cod. pen. (capo B)], nonché in solido e in relazione ai rispettivi capi di imputazione anche al risarcimento del danno in favore della parte civile ed al pagamento di una provvisionale. 1.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione con riguardo all’omessa rinnovazione della prova dichiarativa (chiesta in udienza dal procuratore generale) che la Corte di merito aveva disatteso sul rilievo che i motivi di appello del pubblico ministero non attenessero ad una diversa valutazione delle dichiarazioni dei testi, ma soltanto all’omessa valutazione di fonti di prova – tra cui anche prove dichiarative il cui contenuto così come acquisito non è stato valutato dal Tribunale – che complessivamente considerate avrebbero portato ad un giudizio di colpevolezza degli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti. In particolare, rileva come la Corte territoriale, per un verso, aveva omesso di valutare correttamente alcune prove documentali (quali il rapporto della G.d.F. dell’11.3.2014, la lettera dichiarativa dell’ex direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliera ICP Istituti clinici di Perfezionamento del 7.10.2014) e, per altro, aveva recepito, senza verifica, la diversa valutazione della prove dichiarativa del pubblico ministero relativamente alle testimonianze dei Carabinieri, della dott.ssa R. e dei testi O. e S.. Quanto, poi, alla valutazione delle prove documentali costituite dalle comunicazioni di notizia di reato (con allegate le relazioni di servizio relative agli esiti degli o.c.p.) che la Corte di merito aveva ritenuto sufficienti a fondare il giudizio di colpevolezza del C. quanto al capo A) della rubrica, l’averne tratto una valutazione differente da quella compiuta dal giudice di primo grado che, sulla scorta di tale materiale, aveva invece assolto gli imputati (ritenendo l’esito di tali accertamenti assai ambigui), imponeva alla Corte territoriale l’adozione di una motivazione rafforzata e di confrontarsi in modo specifico e completo con le argomentazioni contenute a favore dei ricorrenti nella prima sentenza. Quanto, poi, ai fatti di cui al capo B) dell’imputazione (truffa aggravata contestata ad entrambi gli imputati in concorso), era ravvisabile una carenza di motivazione nella sentenza impugnata, in quanto la Corte d’appello aveva richiamato a fondamento della responsabilità due ulteriori prove che non sarebbero state valutate dal giudice di primo grado (relazione di sopralluogo ASL di Milano del 3.10.2011 e verbale di ispezione amministrativa dei NAS del 16.1.2012), omettendo, tuttavia, di dare conto del contenuto antitetico della relazione della G.d.F. dell’11.3.2014, circostanza che avrebbe dovuto imporre l’audizione degli operanti per stabilire se il C. esercitasse effettivamente la professione a titolo oneroso e non a titolo gratuito (fatto questo che sarebbe stato consentito) all’interno dello studio odontoiatrico della moglie. Ulteriore elemento comprovante la responsabilità era stato ravvisato nella deposizione della dott.ssa R. (sentita all’udienza del 15.4.2016), in ordine alla quale non si era reputata necessaria la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale stante il fatto che tali affermazioni erano riportate in una comunicazione di notizia di reato (del 6.6.2012) che era stata acquisita all’udienza del 15.6.2016 sul rilievo della mancata opposizione della difesa a fronte, invece, di un’opposizione che vi era stata. Anche sotto tale profilo la rinnovazione dell’istruttoria sarebbe stata necessaria. Analoga carenza di motivazione era ravvisabile sul tema relativo all’accertamento della liceità del lavoro svolto dal C. presso lo studio della moglie in presenza della convenzione con l’Ospedale, né la sentenza impugnata “motiva il criterio di valutazione di tale attività che non era stata differenziata da quella del direttore sanitario che, per sua caratteristica, funge da responsabile organizzativo”. Inoltre, la Corte d’appello in relazione sempre all’imputazione di cui al capo B), derivante dalla stipulazione della convenzione con lo studio della coimputata dott.ssa R., non aveva tenuto conto della prova documentale contraria, ovvero della lettera del dott. V. del 7.10.2014 che dimostrava come vi fosse stata da parte dell’ente pubblico un’ampia istruttoria con decisione collegiale che aveva valutato la bontà di tutti i requisiti di legge in capo all’imputata prima di sottoscrivere la convenzione in parola. La Corte territoriale era quindi incorsa in un travisamento della prova ed aveva omesso di valutare la prova contraria. Anche su tale aspetto sarebbe, pertanto, stato necessario rinnovare il dibattimento. 1.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge (riguardo al capo A della rubrica) con particolare riguardo alla ritenuta esistenza di un vincolo di orario nei confronti del C., quale dirigente di struttura complessa, per il quale l’art. 3 15 del CCNL non fa alcun riferimento all’orario minimo stabilito in 38 ore settimanali dall’art. 14 per i dirigenti di struttura semplice (come affermato dalla sentenza impugnata), assumendo rilievo per i primi solo il raggiungimento degli obiettivi prefissati e non il vincolo al rispetto di un minimo orario, per come confermato anche dalle circolari dell’ARAN in materia. 1.3. In data 12 luglio 2019, il difensore e procuratore di parte civile depositava memoria con cui evidenziava l’infondatezza e/o la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso sollevati dai ricorrenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. I ricorsi sono inammissibili. 2.1. Il motivo di ricorso in punto di omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale è manifestamente infondato. La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale prevista dall’art. 603-bis cod. proc. pen. nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento, richiede necessariamente un diverso apprezzamento della prova dichiarativa da parte del giudice di seconde cure. La necessità di attivare il contraddittorio e sentire nuovamente i testi è volta, infatti, a dissipare i dubbi sorti su quelle dichiarazioni (sempre che, ovviamente, siano rilevanti ai fini del giudizio), non potendo il giudice di appello rivalutarle, in contrasto con la valutazione datane dal primo giudice, solo sulla base di quanto risulti verbalizzato. Occorre, però, che i motivi di appello siano “attinenti alla valutazione della prova dichiarativa”: dal che si desume la regola implicita secondo la quale il giudice di appello ha l’obbligo di rinnovare l’istruttoria solo nel caso in cui intenda riformare in pejus la sentenza impugnata basandosi esclusivamente su una diversa valutazione – rispetto a quella effettuata dal primo giudice – della prova dichiarativa che abbia carattere di decisività (in termini, da ultimo vedi: S.U., n. 14426 del 28/1/2019, Rv. 275112; Sez. 5, n. 42577 del 2/7/2018, Rv. 274009), con esclusione della rinnovazione nei casi in cui la valutazione della prova dichiarativa compiuta dalla Corte d’appello attenga a fonti di prova che il primo giudice abbia omesso di valutare o considerare (nel senso che il giudice di appello non ha l’obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione, vedi S.U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786). 2.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato atto di come lo stesso appello del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione non attenesse ad una diversa valutazione della prova dichiarativa dei testi esaminati, ma riguardasse l’omessa valutazione di fonti di prova — tra cui anche prove dichiarative il cui contenuto così come acquisito non era stato valutato dal Tribunale — che complessivamente considerate avrebbero portato ad un giudizio di colpevolezza degli imputati in ordine ai reati loro ascritti. Trattasi, quindi, di una prospettiva affatto diversa da quella che ricorre nell’ipotesi di cui all’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. ove la rinnovazione presuppone una valutazione di merito del contenuto dichiarativo che si raccorda ad una prospettiva di error in iudicando: l’omesso apprezzamento del contenuto dichiarativo si presta, invece, a rappresentare esso stesso un error in procedendo fisiologicamente sanabile in sede di gravame. Ed è ciò che è avvenuto nel presente giudizio, ove non vi è stata alcuna rivalutazione del contenuto dichiarativo delle deposizioni dei testi escussi o modifica del giudizio sulla loro attendibilità, ma si sono altresì valorizzate prove dichiarative (teste N. quanto al capo A e testi R.e C. quanto al capo B) il cui apprezzamento era stato omesso dal giudice di primo grado (e che la Corte d’appello non aveva l’obbligo di rinnovare per le ragioni già espresse sub 2.1.) ed altri elementi documentali (la relazione dell’ASL di Milano ed il verbale di ispezione amministrativa dei NAS , quanto al capo B), parimenti ignorati e complessivamente confermativi del giudizio di responsabilità penale. 2.3. La circostanza che si siano utilizzate, ai fini dell’affermazione di colpevolezza, le dichiarazioni rese dalla teste R. al processo, rende non decisiva l’eccezione di inutilizzabilità delle relative sommarie informazioni sollevata sul rilievo dell’assenza di un consenso prestato dalla difesa alla loro acquisizione nel corso del processo di primo grado; sul punto, tuttavia, va rilevato come, per quanto si ricava dallo stesso verbale di udienza e precisato dalla stessa sentenza impugnata (vedi pag. 6), l’opposizione all’acquisizione venne sollevata dalla difesa soltanto con riferimento alla posizione del coimputato C. il quale ha definito la sua posizione con il rito dell’applicazione pena e non con riferimento alla posizione degli odierni ricorrenti. 2.4. Parimenti manifestamente infondate sono le doglianze espresse in ordine al mancato rispetto del principio di diritto che esige una motivazione rafforzata nella sentenza che riforma totalmente la decisione di primo grado. La censura attiene, in particolare, alla differente valutazione operata sugli esiti dei servizi di osservazione eseguiti dalla P.G. e volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni in ordine alla timbratura del badge d’ufficio in uso all’imputato C. (trattasi dell’ipotesi di truffa aggravata di cui al capo A della rubrica). Al riguardo, la Corte territoriale non si è limitata ad assegnare al contenuto di tali atti una valutazione differente da quella attribuita dal primo giudice, ma si è fatta carico di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente gli argomenti della motivazione della prima sentenza. Così si sono anzitutto indicati – anche attraverso il richiamo pedissequo al contenuto delle relazioni di servizio per ciascun episodio contestato – gli elementi che depongono non solo per ritenere che l’imputato abbia talvolta omesso di procedere alle timbrature imposte, ma che il coimputato C. avesse la disponibilità del suo badge che poi utilizzava per timbrare in sua vece (vedi pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata ove si dà atto che i Carabinieri videro il C. timbrare due volte con due badge poi risultati quelli in uso ai due coimputati ed altre volte registrare delle timbrature del ricorrente benché questi fosse poi giunto successivamente ma in corrispondenza all’orario di timbratura del complice). Trattasi di un passaggio della sentenza di appello di particolare rilievo, in quanto la circostanza che il C. fosse in possesso del badge del ricorrente è stata svalutata dal Tribunale sul generico rilievo che “l’imputato non pare avesse buoni rapporti con il C. (e dunque a costui non si sarebbe rivolto per farsi timbrare il cartellino) e sul fatto che il complice non sarebbe stato mai fermato dai Carabinieri per controllare il badge del C.”. L’accertamento di fatto compiuto dalla Corte di merito – posto in risalto in sentenza unitamente alle altre più che sospette rilevazioni di cui si è fatta specifica menzione – costituisce un elemento di prova pienamente idoneo a supportare il ribaltamento della decisione del Tribunale, anche in ragione dell’assenza di uno specifico confronto con detto decisivo elemento a carico da parte del primo giudice. Parimenti, la Corte territoriale, si è fatta anche carico di precisare, in modo logico, l’assenza di rilievo delle sfasature di timbratura comunque registrate dai servizi di osservazione ed indicate dal giudice di primo grado a conferma dell’esclusione che il C. fosse stabilmente in possesso del badge del ricorrente. Al riguardo, si è infatti evidenziato come tali sfasature, peraltro del tutto sporadiche, non fossero affatto incompatibili con il fine illecito a cui mirava l’imputato nel far timbrare al suo posto il C.: ciò che stava a cuore al ricorrente era 4trE1Ial eludere il vincolo delle 38 ore di presenza in reparto, imposto dal contratto di lavoro, per avere flessibilità di orario per recarsi ogni pomeriggio con orari di suo gradimento nel suo studio privato ove esercitava la professione pur percependo l’indennità di impiego esclusivo. Pertanto, ciò che contava era comunque di attestare una presenza in servizio che lo mettesse al riparo da contestazioni relative al mancato rispetto del monte ore e nell’ambito di tale disegno si inseriva e si prestava l’attività del complice, la cui valenza causale non risulta esclusa, per quanto accertato ed indicato dal giudice di appello, dalla sporadiche sfasature registrate. Anche sotto tale aspetto la motivazione della Corte territoriale risulta congrua e scevra da vizi logici. Infine, si sono anche indicate le fonti normative e dichiarative, con cui il giudice di primo grado ha omesso di confrontarsi, in forza delle quali anche un dirigente di struttura complessa quale il ricorrente avesse l’obbligo di timbrare in entrata ed in uscita e in modo assai compiuto si sono evidenziate le rationes che confutano quanto affermato dal Tribunale secondo cui l’imputato non era obbligato a garantire la presenza di almeno 38 ore settimanali (al riguardo vedi quanto esposto al paragrafo 3.2.2.1 e 3.2.2.2.). In conclusione, la Corte di merito risulta essersi fatta carico di sottolineare le carenze argomentative in cui è incorso il giudice di primo grado nel pervenire ad una pronuncia assolutoria, confutando le ragioni che hanno condotto il primo giudice a dubitare dell’univocità degli elementi di prova addotti dal pubblico ministero, peraltro non interamente considerati ed apprezzati. E tale onere motivazionale risulta essere stato osservato nonostante il provvedimento assolutorio avesse contenuto generico ed a tratti assertivo, posto che, in tali ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, essendo, invece, il giudizio d’appello l’unico realmente argomentato (nel senso in tali casi di esclusione anche dell’onere di una motivazione rafforzata, vedi Sez. 5, n. 12783 del 24/1/2017, Rv. 269595). 2.5. Valenza di merito e, dunque, inammissibili in questa sede sono invece le censure mosse con riguardo alla valutazione del compendio documentale operata dalla Corte di merito con riferimento al delitto di truffa contestato in concorso ai ricorrenti al capo B) della rubrica. Il contenuto della nota della G.d.F. (allegata al ricorso) che, a detta della difesa sarebbe dimostrativa dell’assenza di qualsiasi ruolo di titolare dello studio odontoiatrico in capo al C. (trattasi di nota che riproduce le dichiarazioni rese agli operanti dall’imputato), risulta essere stato specificamente apprezzato dalla Corte di merito (vedi pag. 13), ma ritenuto al contempo non rilevante. Ciò in forza dell’ulteriore materiale documentale costituito dalla relazione dell’ASL di Milano e dal verbale di ispezione amministrativa dei NAS (in cui è lo stesso imputato a dichiararsi direttore sanitario dello studio e nel secondo verbale di lavorare presso detta struttura esclusivamente con il figlio, per quanto direttamente constatato anche dai verbalizzanti), che si aggiunge ad altri due documenti costituiti dalla domanda per impianti di messa a terra presentata dall’imputato per lo studio dentistico e di ristrutturazione edilizia per utilizzo a studio odontoiatrico dei locali nei periodi in contestazione e dalle prove dichiarative dei testi R. e C.. Trattasi di compendio probatorio, per la gran parte disatteso dal giudice di primo grado, la cui combinazione logico-fattuale dà ragionevolmente conto, sia sul piano del rispetto dei canoni di valutazione della prova che dell’onere di motivazione, delle ragioni in forza delle quali si è ritenuto l’imputato unico ed effettivo titolare dello studio professionale e che la coimputata R. si fosse consapevolmente prestata ad apparire falsamente quale titolare, al fine di consentire al marito di aggirare la normativa vigente sull’esercizio della libera professione del personale medico. Parimenti è a dirsi con riferimento all’altro documento (nota del 7.10.2014 del dott. V.) evidenziato nel ricorso con cui si assevera l’assenza di irregolarità nella stipula della prima convenzione. Al riguardo, infatti, nella sentenza impugnata è stato ben evidenziato come il profilo della falsa rappresentazione, quale elemento costitutivo della truffa di cui al capo B), vada ravvisato non tanto in un’assenza dei requisiti formali che attengono alla convenzione stipulata tra lo studio privato e l’ospedale (anche se non risulta essere stato esplorato il problema legato alla sussistenza di profili di conflitto di interesse, essendo stata indicata come parte della convenzione la moglie del ricorrente, la quale aveva formalmente dichiarato di essere direttore sanitario, salvo poi rinunciare a tale carica una volta emersa l’incompatibilità), quanto nell’effettiva titolarità dello studio stante la natura simulata del contratto quanto all’effettivo titolare, che l’accusa e la sentenza impugnata pongono in capo al ricorrente (alla luce delle prove dichiarative e documentali indicate e in ragione dell’ulteriore truffa di cui al capo A, che ne costituisce il presupposto necessario), in violazione dell’obbligo di esclusività che al medesimo faceva carico in forza del contratto stipulato con l’Azienda Ospedaliera, con conseguente indebita percezione della c.d. indennità di esclusiva (in termini Sez. 2, n. 57287 del 30/11/2017, Rv. 272250). Il tema di accusa, infatti, esigeva di appurare, in prima battuta, se il C. fosse stato l’effettivo titolare dello studio odontoiatrico, solo formalmente intestato alla moglie e coimputata, del quale aveva anche formalmente dichiarato essere direttore sanitario, per poi verificare se egli potesse svolgere attività intramoenia sulla base di un rapporto convenzionale stipulato formalmente dalla moglie come titolare di studio e, quindi, la compatibilità con il rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno con l’Azienda sanitaria pubblica. Quanto al primo aspetto, la Corte territoriale risulta essersi confrontata con l’intero compendio probatorio facendo riferimento anche a quelle prove che non erano state valutate dal giudice di prime cure, tutte univocamente convergenti nel dimostrare l’effettivo ruolo in capo al ricorrente di titolare dello studio di piazza S.B. . E’ seguita, poi, un’approfondita disamina dei rapporti tra la ASST N. M. ed il C., facendo riferimento al rapporto di esclusiva a tempo pieno che questi aveva con la struttura sanitaria ed alla posizione di incompatibilità sulla base della normativa riguardante il rapporto di pubblico impiego e, quindi, all’ingiustizia del profitto ottenuto dal ricorrente nel percepire l’indennità di esclusiva e le altre connesse gratifiche economiche. In questo contesto, l’apporto causale della coimputata ricorrente, formalmente direttrice dello studio, si dimostra causalmente determinante; da qui l’affermazione di responsabilità per il concorso nel reato del marito e per il delitto di falso. La conclusione a cui pervengono i giudici di appello, alla luce di quanto argomentato, risulta dunque, sotto il profilo dello scrutinio di legittimità, del tutto univoca e scevra da vizi logici, avendo offerto una motivazione esaustiva del ribaltamento della decisione del primo giudice che tiene conto di tutto il materiale probatorio legittimamente acquisito in dibattimento e di cui si è dato specificamente conto. 3.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile sotto differenti profili. 3.2.1. La censura, infatti, ha anzitutto carattere aspecifico. Anche laddove, infatti, si ritenesse come prospettato dai ricorrenti, che il richiamo operato dall’art.15 del CCNL (che si riferisce ai dirigenti di struttura complessa) all’orario di lavoro minimo di 38 ore settimanali stabilito dall’art. 14 per i dirigenti medici non operi in funzione di identità, ma solo di correlazione (ad es. per escludere EI il diritto del primo a ricevere l’indennità di straordinario, ovvero l’applicazione delle disposizioni in tema di lavoro festivo che vanno invece osservate per i secondi), la sentenza impugnata ha comunque fondato l’obbligo dell’imputato di assicurare la propria presenza in reparto per 38 ore settimanali sul rilievo di non avere mai raggiunto gli obiettivi prefissati, in forza della disposizione dell’art. 10-bis del contratto integrativo aziendale del 28 giugno 2012 e con effetto dal 1.1.2011 (emanato in attuazione del D.Igs. n. 150/09) ove si prevede che il dirigente responsabile di direzione di struttura complessa, che non abbia raggiunto completamente gli obiettivi, è tenuto a garantire le 38 ore settimanali, con relativtk decurtazione ove a fine anno risultasse a tale riguardo un debito orario. I ricorrenti hanno omesso totalmente di confrontarsi con tale decisiva argomentazione spesa dalla Corte di merito a sostegno della violazione dell’obbligo dell’imputato C. di assicurare la propria presenza presso la struttura sanitaria di cui era direttore responsabile. Al riguardo, va ribadito il principio affermato dalle Sezioni unite, in base al quale l’impugnazione è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (S.U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822). 3.2.2. Inoltre, la censura risulta generica e manifestamente infondata. E’ generica in quanto muove dall’errato presupposto secondo cui la Corte d’appello avrebbe asseverato l’esistenza di un obbligo di presenza minima per i dirigenti di struttura complessa pari a quello previsto per i dirigenti medici mediante una sorta di errata omologazione normativa di una disposizione – quale l’art. 14 del CCNL – dettata esclusivamente per i secondi. Invero, dalla lettura della sentenza impugnata – la quale ha dato conto al riguardo della normativa lavoristica che regola il rapporto di lavoro dei dirigenti di struttura complessa (vedi pagg. 10 e ss.) – risulta come il riferimento all’orario minimo stabilito per i dirigenti medici si giustifichi invece in ragione di quanto proprio stabilito dall’art. 15 dello stesso CCNL che proprio all’orario di lavoro dei secondi fa espresso riferimento per assegnare contenuto – anche orario – alla prestazione lavorativa del dirigente superiore. E’ manifestamente infondata laddove i ricorrenti propugnano un’interpretazione volta ad escludere l’esistenza di qualsiasi obbligo orario per i dirigenti superiori. L’art. 15 del CCNL, infatti, stabilisce che i dirigenti di struttura complessa assicurano la propria presenza in servizio al fine di garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo lavoro per l’espletamento dell’incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare, articolando il proprio orario di lavoro in modo flessibile per correlarlo con quello degli altri dirigenti della struttura, ossia di quelli che ai sensi dell’art. 14 CCNL debbono prestare almeno 38 ore settimanali. Il richiamo esplicito dell’orario di lavoro dei dirigenti, ai fini proprio delle modalità di espletamento della prestazione – tanto che come nel caso di specie se ne prevedono anche rilevamenti con il badge marca tempo – serve proprio a dare contenuto all’orario di lavoro dei dirigenti responsabili delle strutture complesse, quale misura minima esigibile, nell’ambito di un incarico dove, semmai, è richiesto un maggiore impegno – al quale corrisponde una più elevata retribuzione – per le esigenze della struttura sanitaria. La flessibilità oraria, infatti, non costituisce, infatti, una sorta di privilegio per detta dirigenza, ma rappresenta un meccanismo di maggior responsabilizzazione e di orientamento al risultato, nel senso che l’assolvimento di un debito orario minimo non può esaurire, per il dirigente, la prestazione lavorativa, richiedendosi, poi, anche il raggiungimento del risultato, ma certamente non se ne può ragionevolmente prescindere (Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza n. 199 del 8 agosto 2017; Corte app. Mi, Sez. Lav., n. 1497/2017 citata dalla sentenza impugnata). 4. L’inammissibilità dei ricorsi per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta con riguardo ai primi quattro episodi contestati nelle more del procedimento di legittimità (vedi Sez. 2, n. 28848 dell’ 8/05/2013, Rv. 256463; Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 e Sez. 3, n. 45958 del 27/6/2017, Rv. 271795). 5. All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 ciascuno a favore della alla Cassa delle ammende in ragione dei profili di inammissibilità sopra evidenziati, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza sostenute nel grado dalla parte civile A. S.S. T. (ASST) N. di M., liquidate come in dispositivo sulla scorta della tariffa professionale, della notula presentata e dell’attività defensionale concretamente svolta. A tale ultimo riguardo, non può tenersi conto della memoria in quanto depositata fuori termine presso la cancelleria di questa Corte quando era ormai scaduto il termine libero di giorni quindici prima dell’odierna udienza (Sez. 1, n. 19925 del 4/4/2014, Rv. 259618; in termini, Sez. 3, n. 50200 del 28/04/2015, Rv. 265935). P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese.

Autore: Anna Macchione - Ufficio Legislativo FNOMCeO

Documenti allegati:

© 2023 - FNOMCeO All Rights Reserved. Via Ferdinando di Savoia, 1 00196 ROMA CF: 02340010582

Impostazioni dei Cookie.