Cassazione Penale Sentenza n. 4943/18 – Guida in stato d’ebbrezza

Cassazione Penale Sent. n. 4943/18 – Guida in stato d’ebbrezza – Per l’accertamento del reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza, sono utilizzabili i risultati del prelievo ematico che sia stato effettuato, secondo i criteri e gli ordinali protocolli sanitari di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, trattandosi, in tal caso, di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica, con conseguente irrilevanza, a questi fini, della eventuale mancanza di consenso. Ove, invece, l’esecuzione del prelievo da parte di personale medico non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia espressamente richiesta dalla polizia giudiziaria al fine di acquisire la prova del reato nei confronti di soggetto già indiziato, il personale richiesto finisce per agire come vera e propria longa manus della polizia giudiziaria e, anche rispetto a tale accertamento, scatteranno le garanzie difensive sottese all’avviso di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. La Corte di Cassazione ha rilevato che la Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimità della disciplina del codice della strada, anche laddove nell’indicare le modalità degli accertamenti tecnici per rilevare lo stato di ebbrezza, non prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni. E, dunque, avendo la stessa Corte Costituzionale individuato quali sono i “trattamenti sanitari”, c.d. invasivi, consentiti, tra cui il prelievo ematico, le modalità previste dal V comma dell’art. 186 CDS per l’accertamento del tasso alcoolemico trovano il loro fondamento nel secondo comma dell’art. 32 della Carta Costituzionale. Ciò che può essere opposto – va ribadito- è il rifiuto al controllo; ma la stessa sanzione penale che accompagna tale condotta, sancendone il disvalore, risulta incompatibile con la pretesa di un esplicito consenso al prelievo dei campioni. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

FATTO E DIRITTO: Il Tribunale Monocratico di Treviso, all’esito di giudizio dibattimentale di op- posizione a decreto penale di condanna, dichiarava l’imputato responsabile del reato di guida in stato d’ebbrezza di cui alla lettera C dell’art. 186 CDS (valori al- colemici, accertati mediante analisi dei liquidi biologici, di 2,61 g/l), aggravato dall’avere cagionato un incidente stradale e dall’ora notturna (art. 186 commi 2 bis e 2 sexies CDS), commesso in Salgareda il 21/4/2012. La Corte di Appello di Venezia, pronunciando nei confronti dell’odierno ri- corrente D.M.F., con sentenza del 12/12/2016, in parziale riforma della sentenza del Tribunale Monocratico di Treviso, emessa in data 17/10/2014, appellata dal P.G. e dall’imputato, rideterminava la pena inflitta in mesi 6 di arresto ed C 1.400,00 di ammenda, con revoca della conversione della pena in lavoro di p.u., con pena sospesa e non menzione. Il ricorrente deduce che i prelievi ematici venivano effettuati su richiesta del- la P.G. e non, come affermato in sentenza, a fini terapeutici. La Corte di cassazione ha rilevato che l’avviso non occorreva in quanto il prelievo è stato eseguito nell’ambito di un protocollo di cure di pronto soccorso e non occorreva neanche il consenso, potendo rilevare, semmai, un esplicito dissenso che non risulta esserci stato. L’integrazione istruttoria consente di fugare ogni dubbio circa il fatto che l’imputato, ferito, ricoverato per ben tre giorni nella struttura ospedaliera e venne sottoposto ai prelievi ematici per ragioni terapeuti- che, nell’ambito del protocollo medico di pronto soccorso attivato dalla struttura sanitaria. Non assume, perciò, alcun rilievo la circostanza che l’accertamento ematico fosse stato anche immediatamente richiesto ai medici dagli agenti della Polizia Stradale intervenuti a seguito del sinistro, dal momento che tale accertamento si è poi inserito nell’ambito del prelievo eseguito per le cure del caso. Perciò, è assolutamente corretto il richiamo da parte dei giudici del gravame del merito al dictum di questa Corte secondo cui per l’accertamento del reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza, sono utilizzabili i risultati del prelievo ematico che sia stato effettuato, secondo i criteri e gli ordinali proto-colli sanitari di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospeda-liera pubblica a seguito di incidente stradale, trattandosi, in tal caso, di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica, con conseguente irrilevanza, a questi fini, della eventuale mancanza di consenso. In proposito, va anche ribadito che è diritto del soggetto opporre il rifiuto al prelievo ematico laddove questo sia finalizzato chiaramente ed unicamente all’accertamento di eventuale presenza di sostanze alcoliche nel sangue, trattandosi di un esame invasivo, con violazione dei diritti della persona: nella concreta fattispecie, come già evidenziato, il prelievo ematico è stato effettuato, invece, presso una struttura ospedaliere nell’ambito del protocollo medico di pronto soccorso a seguito di incidente stradale; né rileva, con riferimento a prelievo effettuato nell’ambito del protocollo di pronto soccorso a seguito di incidente, che possa esservi stata anche una richiesta della Polizia Giudiziaria I risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale e non preordinato a fini di prova della responsabilità penale, sono utilizzabili per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza senza che rilevi la ” mancanza di un preventivo consenso” dell’interessato. In tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo ematico compiuto autonomamente dai sanitari in esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso, in assenza di indizi di reità a carico di un soggetto coinvolto in un incidente stradale e poi ricoverato, non rientra tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili ex art.356 cod. proc. pen., di talché non sussiste alcun obbligo di avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell’art. 114 disp.att. cod. proc. pen. Tale attività non è finalizzata alla ricerca delle prove dì un reato, ma alla cura della persona e nulla ha a che vedere con l’esercizio del diritto di difesa da parte del soggetto sottoposto a quel trattamento o a quelle cure, cosicché non sussiste alcun obbligo di avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. Invece, l’esecuzione del prelievo da parte di personale medico non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia espressamente richiesta dalla polizia giudiziaria al fine di acquisire la prova del reato nei confronti di soggetto già indiziato, il personale richiesto finisce per agire come vera e pro pria longa manus della polizia giudiziaria e, anche rispetto a tale accertamento, scatteranno le garanzie difensive sottese all’avviso di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. In altri termini la polizia giudiziaria, in caso di incidente stradale, allorché la persona sulla quale si siano già addensati indizi di reità con riferimento alle condotte descritte dall’art. 186 CDS, sia trasferita in ospedale, ma non sottoposta ad autonomo intervento di soccorso e cura, può anche decidere, anche solo per ragioni di tipo organizzativo, di non procedere con l’esame spirometrico, ma di delegare l’accertamento del tasso alcoolemico al personale sanitario che ha ricevuto il soggetto. Come rileva condivisibilmente la sentenza 755/2013, non può sostenersi che il difetto di consenso al prelievo del campione costituisca una causa di inutilizzabilità patologica dell’accertamento compiuto, facendo appello a principi di natura costituzionale, posto che la specifica disciplina dettata dall’art. 186 del nuovo codice della strada, nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall’art. 13, comma secondo Cost. non prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni. La norma prevede che, per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico su richiesta de- gli organi della Polizia Stradale viene effettuato da parte delle strutture sanitarie, che rilasciano ai predetti organi la relativa certificazione estesa alla prognosi del- le lesioni accertate. Il successivo sesto comma dell’art. 186 CDS statuisce che, qualora da tale accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro di sangue, l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini delle applicazioni delle sanzioni di cui al comma 2 dello stesso articolo. lo Ne discende che, in presenza dei presupposti di fatto indicati (coinvolgi- mento del conducente in un incidente stradale, sua sottoposizione a cure medi- che da parte della struttura sanitaria) l’accertamento del tasso alcolemico, richiesto ai sanitari da organi della Polizia Giudiziaria, è utilizzabile ai fini dell’af- fermazione di responsabilità dell’interessato, indipendentemente dal consenso che costui abbia o meno prestato all’effettuazione dell’accertamento stesso. Come condivisibilmente rilevava già la citata sentenza 755/2013, il conducente potrebbe, però, opporsi ad essere sottoposto alle cure mediche e, quindi, al prelievo di sangue e, sostanzialmente all’accertamento del tasso alcoolemico, disposti dai sanitari nell’ambito di applicazione del protocollo di pronto soccorso cui si è fatto riferimento, ma, in tal caso, atteso il collegamento tra il settimo ed il quinto comma dell’art. 186 CDS, egli sarebbe punito con le pene previste dal secondo comma lettera c) dello stesso articolo, sempre, però, che fosse stato informato che, nell’ambito delle cure mediche, era stato richiesto da parte della P.G. ai sanitari il prelievo dì sangue per l’accertamento del tasso alcoolemico. Diversamente, se i sanitari abbiano ritenuto di non sottoporre il conducente a cure mediche ed a prelievo ematico, la richiesta degli organi di P.G. di effettuare l’analisi del tasso alcoolemico, in presenza di un dissenso espresso dell’interessato, sarebbe illegittima e, quindi, l’eventuale accertamento, comunque effettuato a mezzo del prelievo ematico da parte dei sanitari, sarebbe inutilizzabile ai fini li dell’affermazione di responsabilità per una delle ipotesi di reato previste dal 2° comma dell’art. 186 CDS. Ciò detto la Corte ha concluso che  i risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale e non preordinato a fini di prova della responsabilità penale sono utilizzabili per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, senza che rilevi l’assenza di consenso dell’interessato, ove, in applicazione di tale principio, la Corte ha affermato che, per il suo carattere invasivo, il conducente può opporre un rifiuto al prelievo ematico se sia finalizzato esclusivamente all’accertamento della presenza di alcool nel sangue. La Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimità della disciplina del codice della strada, anche laddove nell’indicare le modalità degli accertamenti tecnici per rilevare lo stato di ebbrezza, non prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni. E, dunque, avendo la stessa Corte Costituzionale individuato quali sono i “trattamenti sanitari”, c.d. invasivi, consentiti, tra cui il prelievo ematico, le modalità previste dal V comma dell’art. 186 CDS. per l’accertamento del tasso alcoolemico trovano il loro fondamento nel secondo comma dell’art. 32 della Carta Costituzionale. Ciò che può essere opposto – va ribadito- è il rifiuto al controllo; ma la stessa sanzione penale che accompagna tale condotta, sancendone il disvalore, risulta incompatibile con la pretesa di un esplicito consenso al prelievo dei campioni. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali).

Autore: Redazione

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