La Corte di Cassazione si è espressa in unarecente sentenza e chiarisce in modo inconfutabile che “l’attività diprogettazione, preparazione e collocazione nel cavo orale del cliente di unaprotesi dentaria implica l’esecuzione di operazioni e manovre vietate agliodontotecnici dall’art. 11 del r.d. n. 1334 del 1928, poiché riservate aisanitari iscritti negli albi professionali dei medici chirurghi e degli odontoiatri,sicché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2229 e 2231 c.c. e inrelazione all’art. 418 c.c. la nullità assoluta del rapporto contrattuale,intercorso al riguardo tra odontotecnico e cliente, deve essere rilevatad’ufficio dal giudice, ciò che implica, ad un tempo, l’insussistenza deldiritto del professionista al compenso e il diritto del cliente a ripetere,invece, quanto a tale titolo corrisposto”.
In buona sostanza si potrebbe commentare prima il danno e poi la beffa.L’incauto utente che si sia rivolto ad un odontotecnico istaurando un presuntorapporto contrattuale per la prestazione di cure odontoiatriche, in caso diinadempimento e/o danni rivenienti dalla predetta cura non potrà utilizzare lostrumento della responsabilità contrattuale considerato che il contratto ènullo ab origine e tale nullità è rilevabile d’ufficio da qualsiasigiudice.
Quindi non si potrà mai parlare di inesatto adempimento di prestazioni proprioperché l’odontotecnico non ha la veste giuridica per svolgere le prestazioni dicui trattasi.
Ovviamente potrà sempre essere seguita in caso di lesioni la strada dellaresponsabilità extracontrattuale che però, come ormai sappiamo, è più complessada comprovare considerato che l’onere della prova sarebbe a carico deldanneggiato.
Questa sentenza ancora una volta fa giustizia in un campo su cui molti fannostrumentalmente confusione come ad esempio alcune notizie apparse sul sito www.odontotecnicoamito.comche vorrebbe pubblicizzare l’apertura di laboratori odontotecnici aperti alpubblico che non prevedono ovviamente la presenza dell’odontoiatra tentando diinstaurare un rapporto diretto di cura fra l’odontotecnico e il paziente.
Ancora una volta la Giurisprudenza fa giustizia di queste iniziative e credosia necessario attivarsi ancora di più per far comprendere all’opinionepubblica che rivolgersi ad un odontotecnico per risolvere problemi di saluteodontoiatrica, oltre che pericoloso, è anche controproducente ai fini dellatutela dei proprio diritti anche economici.
Giuseppe Renzo
Presidente Commissione Albo Odontoiatri (CAO)
15 novembre 2016
Quotidiano Sanità
Autore: Redazione FNOMCeO