Cassazione Civile Sentenza n. 2612/2017 – Casse previdenziali – La Corte di Cassazione ha riconosciuto alle Casse un’autonoma potestà di verifica del legittimo esercizio della professione. Stante la non necessaria coincidenza tra le condizioni che determinano l’iscrizione all’albo e quella che comporta l’iscrizione alla Cassa non si ravvisano ostacoli che l’accertamento circa la sussistenza di situazioni di incompatibilità sia esercitato dalla Cassa ai limitati fini della regolare iscrizione alla stessa e dell’erogazione delle prestazioni previdenziali.
FATTO E DIRITTO: La Corte d’appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano – con sentenza del 10.5.14, in riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano, ha rigettato la domanda di (Omissis), dottore commercialista iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei dottori commercialisti, con cui chiedeva l’annullamento del provvedimento adottato dalla Giunta esecutiva della Cassa, di archiviazione della sua domanda di pensione quale conseguenza dell’annullamento delle annualità di iscrizione dal 1986 al 2001 e del 2008 a causa dell’esercizio da parte del ricorrente della professione di commercialista in situazione di incompatibilità. Secondo il (Omissis) il provvedimento era stato adottato in carenza di potere della Cassa poiché dalle norme di legge era attribuito alla Cassa il potere di accertare la continuità dell’esercizio della professione di commercialista e non anche il potere di sindacare la legittimità di tale esercizio. La Corte territoriale ha affermato che intendeva aderire al recente indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 25526/13 secondo cui il potere riconosciuto alla Cassa aveva ad oggetto non solo il fatto storico dell’esercizio della professione, ma anche implicitamente e necessariamente la sua legittimità esponendosi in caso contrario a dubbi di costituzionalità. Stante la non necessaria coincidenza tra le condizioni che determinano l’iscrizione all’albo e quella che comporta l’iscrizione alla Cassa non si ravvisano ostacoli che l’accertamento circa la sussistenza di situazioni di incompatibilità sia esercitato dalla Cassa ai limitati fini della regolare iscrizione alla stessa e dell’erogazione delle prestazioni previdenziali).