Settembre, mese di buoni propositi: e, in cima alla lista, c’è spesso l’iscrizione in palestra. Ma il Certificato medico serve ancora? In quali casi? Da quali esami deve essere accompagnato?
Prima un Decreto Legge, il 69 del 2013, poi le Linee Guida firmate l’8 agosto scorso dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin e in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale hanno cercato di fare chiarezza. Ma alcune obiezioni sono comunque state mosse.
Ora, dopo essere intervenuta nel dibattito con una dichiarazione affidata all’Ansa da Guido Marinoni (leggi qui), la FNOMCeO – che a suo tempo partecipò, con un Tavolo di Lavoro, alla stesura di una proposta per le Linee Guida – ha prodotto una Comunicazione, rivolta a tutti gli Ordini, che ripercorre la genesi di alcuni degli indirizzi scelti, spiegandone la ratio scientifica e tecnica.
Per quanto riguarda la previsione dell’elettrocardiogramma (una tantum in assenza di fattori di rischio cardiovascolare, annuale se tale rischio aumenta), ad esempio, “dall’esame della letteratura non vi sono evidenze che indichino in modo diretto il beneficio di uno screening elettrocardiografico di base in termine di riduzione della mortalità. Inoltre non vi sono sufficienti evidenze per raccomandare un accertamento elettrocardiografico generalizzato della popolazione sana. Sembrano invece emergere sufficienti elementi per consigliare l’accertamento elettrocardiografico di base a soggetti da avviare all’attività sportiva di tipo competitivo con particolare riguardo ai non agonisti”.
“Alla luce di questa letteratura – quindi – viene prevista nel decreto firmato dal Ministro della Salute ai fini del rilascio del certificato medico la necessità che il paziente presenti un elettrocardiogramma a riposo debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita”.
“Per gli ultrasessantenni con fattori di rischio cardiovascolari e per gli affetti da patologie croniche a rischio cardiovascolare – continua la Comunicazione – il decreto prevede un elettrocardiogramma annuale; accertamento che del resto viene ricompreso in molti dei percorsi di assistenza a tali soggetti”.
Altro punto oggetto di “contestazione” da parte, ad esempio, dell’Ordine di Milano, è il presunto obbligo di conservazione dei documenti cartacei.
Chiara, anche qui, la spiegazione della FNOMCeO: “Il decreto dispone che, per quanto riguarda i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, tale obbligo possa essere assolto anche attraverso la registrazione dei referti nella scheda sanitaria individuale informatizzata, ove attivata”. Non solo carta, dunque, ma anche supporti informatici.
In allegato, la Comunicazione n° 82 (a cura dell’Ufficio Legislativo), la proposta di linee guida a suo tempo sottoscritta da tutti i componenti il Tavolo di Lavoro, e le Linee Guida del ministero della Salute.
Autore: Redazione FNOMCeO