Tar Brescia Sentenzan. 1161/17 – Certificati medici rilasciati dai MMG – Il certificato medicorilasciato dal “medico di famiglia” può ritenersi documento proveniente da unastruttura pubblica (e cioè l’ASL con cui lo stesso risulta convenzionato) se ilrichiedente lo stesso abbia provveduto alla propria iscrizione al ServizioSanitario Nazionale e, dunque, il certificato sia stato rilasciato secondo lespecifiche modalità previste dalla normativa che disciplina l’assistenza medicadi base, le quali sono idonee ad attribuire data certa al documento. Alcontrario, la prescrizione medica con diagnosi rilasciata da un medico, seppurconvenzionato, ma a favore di un soggetto non iscritto al servizio sanitarionazionale redatto su carta bianca, deve ritenersi equiparabile a un certificatorilasciato in regime di attività libero-professionale e, dunque, inidoneo adattribuire certezza alla data del suo rilascio oltre che all’identità delsoggetto cui è stato rilasciato”.
FATTO E DIRITTO: Con ordinanzacautelare n. 270/2014 è stata motivatamente respinta la richiesta disospensione del provvedimento impugnato (annullamento del contratto di soggiornosottoscritto con il datore di lavoro), valorizzando la non utilizzabilità delcertificato medico esibito successivamente dal ricorrente, seppure autentico,in quanto certificato redatto dal medico in qualità di libero professionista enon nell’esercizio dell’attività di medico convenzionato con l’ASL, circostanzaquest’ultima che sola consente di attribuire ai certificati rilasciati daimedici il valore di documento proveniente da organismo pubblico, idonei quindia conferire certezza legale ad un elemento essenziale secondo la previsione dellegislatore, ossia la data in cui la prestazione medica è stata effettuata. IlTar di Brescia ha rilevato che la dichiarazione medica, redatta nella forma dicui è causa, ossia mediante l’utilizzo di un modulo “in bianco” (e non ilmodello utilizzato per la medicina di base dai medici convenzionati), qualeespressione dell’attività libero professionale svolta dal sanitario al di fuoridel regime di convenzione, non è considerata idonea a dimostrare la presenza delcittadino straniero in Italia. La certificazione medica può essere ritenutacomprovante i dati in essa contenuti se proveniente da una struttura pubblica,mentre nega tale forza al documento redatto dal medico libero professionista,in quanto esso non appare suscettibile di conferire certezza legale a unelemento essenziale secondo la previsione del legislatore, ossia la “data”della prestazione medica. Non può trascurarsi che il medico di medicinagenerale è legato all’Azienda Sanitaria e rappresenta, dunque, il SistemaSanitario Nazionale, se e in quanto agisca nei limiti del regime di convenzioneche a esso lo lega. In altre parole, il certificato medico rilasciato dal“medico di famiglia” può ritenersi documento proveniente da una strutturapubblica (e cioè l’ASL con cui lo stesso risulta convenzionato) se ilrichiedente lo stesso abbia provveduto alla propria iscrizione al ServizioSanitario Nazionale e, dunque, il certificato sia stato rilasciato secondo lespecifiche modalità previste dalla normativa che disciplina l’assistenza medicadi base, le quali sono idonee ad attribuire data certa al documento. Alcontrario, la prescrizione medica con diagnosi rilasciata da un medico, seppurconvenzionato, ma a favore di un soggetto non iscritto al servizio sanitarionazionale redatto su carta bianca, deve ritenersi equiparabile a un certificatorilasciato in regime di attività libero-professionale e, dunque, inidoneo adattribuire certezza alla data del suo rilascio oltre che all’identità delsoggetto cui è stato rilasciato”).