Certificato medico: nuova sentenza della Cassazione

Cassazione Penale  – Certificato medico – La Corte di Cassazione ha affermato che la diagnosi riportata nel referto ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione caduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale, che assume anche un rilievo esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica. Sentenza n. 44874/15

FATTO: La Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Camerino 22/01/2013 con la quale N.M.P. – assolto con altri quattro coimputati dal reato di omicidio colposo in danno di Caio  – veniva dichiarato colpevole del reato di falso in atto pubblico, per avere nella qualità di pubblico ufficiale rivestita quale medico in servizio presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Camerino, alterato il certificato medico relativo a P. del 25/09/2007, aggiungendo nella parte relativa alla diagnosi, la dicitura “sospetta peritonite” e, quindi, condannato alla pena di giustizia.

DIRITTO: Il giudice di appello ha ritenuto che integri il reato di falso materiale l’alterazione di un certificato medico mediante l’aggiunta di una annotazione, ancorché vera (il che priva di rilievo l’argomentazione difensiva incentrata sulla buona fede dell’imputato), in un contesto cronologico successivo, e pertanto diverso da quello reale, a nulla rilevando che il soggetto agisca per ristabilire la verità effettuale, in quanto la certificazione medica del Pronto Soccorso acquista carattere definitivo in relazione ad ogni singola annotazione ed esce dalla sfera di disponibilità del suo autore nel momento stesso in cui la singola annotazione  viene registrata, laddove l’annotazione clinica oggetto dell’alterazione in questione è successiva alla redazione dello stesso certificato di Pronto soccorso. Secondo l’insegnamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione la diagnosi riportata nel referto ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione caduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale, che assume anche un rilievo esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica. Né può dubitarsi della natura di atto pubblico fidefacente del certificato in questione, natura riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sula base del rilievo che l’atto pubblico fidefacente è caratterizzato – oltre che dall’attestazione di fatti appartenenti all’attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione – dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova e cioè precostituito a garanzie della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell’esercizio di una speciale funzione certificatrice

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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