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Certificato medico per l’autorizzazione al rilascio del porto d’armi

Cassazione Civile Sentenza n. 11130/16 – Certificato medico per l’autorizzazione al  rilascio del porto d’armi – Licenziato dall’Asl il medico che certifica extramoenia – La Corte di Cassazione ha affermato che è legittimo il licenziamento per il dirigente medico della Asl che, nell’ambito della sua attività libero professionale extramoenia, rilasci un certificato medico per l’autorizzazione al  rilascio del porto d’armi. La Corte di Cassazione ha quindi escluso che  tale accertamento possa essere effettuato "da singoli medici" al di fuori delle strutture abilitate. Tale interpretazione è coerente con la ratio e con l’impianto sistematico della disciplina in esame che, per ovvie ragioni legate alla delicatezza della funzione esercitata, è intrisa di cadenze procedimentali pubblicistiche che vanno, appunto, dal luogo "pubblico" in cui viene effettuato l’accertamento del requisito alla veste che deve conseguentemente avere il "medico certificatore", dalla necessità di avvalersi di "strutture sanitarie pubbliche".

FATTO: Con sentenza del 22 febbraio 2013 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dal dott. C.P.A. nei confronti della ASL n. (OMISSIS) di Prato di impugnativa del licenziamento disciplinare allo stesso comunicato in data 18 marzo 2009 per aver rilasciato un certificato medico per l’autorizzazione al rilascio/rinnovo di porto d’armi il 13 luglio 2007. Innanzitutto la Corte territoriale ha negato che l’attività contestata potesse essere svolta dal dirigente medico, pur autorizzato all’attività libero professionale, così interpretando l’art. 3 del D.M. 28 aprile 1998 disciplinante la materia, in base al quale gli accertamenti psico-fisici possono essere certificati "dagli uffici medicolegali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e della polizia di stato", con diniego impugnabile mediante ricorso ad un "Collegio medico costituito presso la USL".

DIRITTO: L’art. 3 del D.M. 28 aprile 1998 prevede che "l’accertamento dei requisiti psicofisici è effettuato dagli uffici medico-legali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato. Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato anamnestico, da compilarsi secondo il modello di cui all’allegato 1), rilasciato dal medico di fiducia di cui all’art. 25 della legge n. 833/1978, di data non anteriore a tre mesi. Il medico certificatore prescriverà tutti gli ulteriori specifici accertamenti che riterrà necessari, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche. Il certificato, da compilarsi secondo il modello di cui all’allegato 2), viene consegnato all’interessato. Il giudizio di non idoneità deve essere comunicato entro cinque giorni all’autorità di pubblica sicurezza competente per territorio di residenza anagrafica dell’interessato".L’accertamento poi dei requisiti psicofisici viene effettuato "dagli uffici medico-legali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato" tramite un "medico certificatore" appartenente a tali strutture che rilascia l’attestato di idoneità (o di non idoneità) secondo le forme e i contenuti di un modello predefinito. Orbene, dal punto di vista letterale, il riferimento ad "uffici medico-legali" esclude che possano considerarsi tali gli ambulatori privati di singoli medici che esercitino ivi la loro attività professionale. Deve trattarsi invece di "uffici" pubblici come è reso manifesto dalle altre strutture abilitate, inserite anch’esse nell’ambito degli apparati di una pubblica amministrazione. Tale interpretazione è coerente con la ratio e con l’impianto sistematico della disciplina in esame che, per ovvie ragioni legate alla delicatezza della funzione esercitata, è intrisa di cadenze procedimentali pubblicistiche che vanno, appunto, dal luogo "pubblico" in cui viene effettuato l’accertamento del requisito alla veste che deve conseguentemente avere il "medico certificatore", dalla necessità di avvalersi di "strutture sanitarie pubbliche" per effettuare gli accertamenti medici necessari alle comunicazioni degli esiti alle "autorità di pubblica sicurezza", sino al giudizio finale che, avverso l’eventuale attestato negativo, è demandato ad un "collegio medico costituito presso l’U.S.L. competente, di norma a livello provinciale, composto da almeno tre medici, pubblici dipendenti", con individuate specializzazioni. La Corte di Cassazione ha quindi escluso che  l’accertamento in parola possa essere effettuato "da singoli medici" al di fuori delle strutture abilitate, anche ove appartenenti a ben definiti ruoli professionali astrattamente idonei a garantire l’obiettività del giudizio

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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