Cassazione Civile Sez. L. Sentenza n. 15226/16 – Certificazione medica di malattia – La Corte di Cassazione ha affermato che una certificazione medica retroattiva è irregolare, atteso che il medico non può certificare stati patologici non osservati direttamente ma riferiti dal solo paziente. Il lavoratore deve comunque segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e ha l’onere di controllare l’effettivo azionamento da parte del medico della procedura di trasmissione telematica del certificato, anche eventualmente richiedendo il numero di protocollo telematico identificativo del certificato di malattia.
FATTO: La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, decidendo in sede di reclamo nel procedimento promosso ai sensi dell’art. 1, commi 48 ss. della legge n. 92 del 2012, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, rigettava l’impugnazione promossa da C.D. avverso il licenziamento disciplinare intimatole da s.r.l. Extra informatica. La Corte riferiva che il recesso, preceduto da lettera del 2 settembre 2012, data da intendersi 12.9.2012, era stato motivato sulla base dell’ assenza ingiustificata dal 30.8.2012 al 7.9.2012. Nella prospettazione della lavoratrice, si trattava di contestazione infondata giacchè il giorno 30 agosto 2012 ella si era recata dal proprio medico di base per ottenere un’ulteriore certificazione di malattia in prosecuzione di quella scaduta il 29 agosto 2012; nell’occasione, il medico curante risultava assente e la sua sostituta aveva provveduto a trasmettere dal proprio domicilio al sito dell’Inps la certificazione di malattia con decorrenza dal 30 agosto e con prognosi fino al 7 settembre 2012. Argomentava il giudice di merito che tale certificazione non era mai pervenuta all’istituto, né risultava dagli atti, al di là di quanto riferito dal medico, alcuna prova del fatto che questi ne avesse in effetti tentato l’invio telematico. Riteneva che tali circostanze non valessero a privare di giustificatezza il licenziamento, in quanto la previsione della trasmissione informatica del certificato di malattia direttamente dal medico del lavoratore all’Inps esonera unicamente il prestatore dall’obbligo di inviare la certificazione cartacea, ma non da quello, previsto contrattualmente, di avvisare dell’assenza.
DIRITTO: L’inadempimento della lavoratrice assumeva caratteristiche di gravità anche alla luce del comportamento successivamente tenuto, considerato che il certificato che non fu mai spedito all’Inps aveva validità sino al 7 settembre, sicché a far data dall’8 ella avrebbe dovuto munirsi – ove effettivamente ancora malata – di altro certificato per il periodo successivo, mentre si era recata dal proprio medico solo il 14 settembre, ottenendo una certificazione medica retroattiva per il periodo dall’8 al 30 settembre, trasmessa lo stesso 14 settembre al sito dell’Inps. Tale certificazione retroattiva era ad avviso della Corte irregolare, atteso che il medico non può certificare stati patologici non osservati direttamente ma riferiti dal solo paziente. La Corte d’appello ha rilevato che la previsione della trasmissione informatica del certificato di malattia esoneri unicamente il prestatore dall’obbligo di inviare la certificazione cartacea, ma non da quello contrattualmente previsto di avvisarlo circa l’assenza. La Corte di Cassazione ha affermato che l’avere richiesto al medico il certificato non esaurisse l’obbligo di diligenza della lavoratrice, considerato che restano comunque fermi l’obbligo contrattualmente previsto del lavoratore di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l’onere di controllare l’effettivo azionamento da parte del medico della procedura di trasmissione telematica del certificato, anche eventualmente richiedendo il numero di protocollo telematico identificativo del certificato di malattia.