Cassazione Civile Sentenza n. 17113/16 – Certificazione medica e licenziamenti – La Corte di Cassazione ha affermato che è ammissibile che la ricerca degli elementi utili a verificare l’attendibilità della certificazione medica inviata dal lavoratore possa essere compiuta da un’agenzia investigativa incaricata dal datore di lavoro. Infatti se attraverso elementi oggettivi si prova l’inesistenza di una patologia riportata nei certificati medici il licenziamento può considerarsi legittimo.
FATTO E DIRITTO: Con sentenza del 6 febbraio 2015 la Corte di Appello di Caltanissetta, in riforma della pronuncia di primo grado emessa all’esito del procedimento regolato dalla legge n. 97 del 2012 ha rigettato la domanda proposta da M.G. di impugnativa del licenziamento intimato per giusta causa in data 13 gennaio 2014 dalla (Omissis) per "simulazione fraudolenta dello stato di malattia". La Corte territoriale, preliminarmente ritenuta l’ammissibilità del reclamo, ha ritenuto – in estrema sintesi – che dal materiale probatorio acquisito, anche attraverso filmati e fotografie nonché mediante deposizione testimoniale di un agente investigativo, risultasse accertato l’addebito e che il M. avesse compiuto "tutta una serie di azioni e movimenti del tutto incompatibili con la sussistenza della malattia impeditiva della prestazione di lavoro" certificata come "lombalgia".
La Corte di Cassazione ha affermato che è ammissibile che la ricerca degli elementi utili a verificare l’attendibilità della certificazione medica inviata dal lavoratore possa essere compiuta da un’agenzia investigativa incaricata dl datore di lavoro. La Corte ha rilevato (Cass. n. 6236 del 2001), con orientamento cui è stata data continuità (Cass. n. 25162 del 2014), che le disposizioni dell’art. 5 della legge n. 300/70 non precludono che le risultanze delle certificazioni mediche prodotte dal lavoratore, e in genere degli accertamenti di carattere sanitario, possano essere contestate anche valorizzando ogni circostanza di fatto – pur non risultante da un accertamento sanitario – atta a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa, e quindi a giustificare l’assenza.
È, altresì, naturalmente insito in tale giurisprudenza il riconoscimento della facoltà del datore di lavoro di prendere conoscenza di comportamenti del lavoratore, che, pur estranei allo svolgimento dell’attività lavorativa, sono rilevanti sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. In particolare, questa Corte si è già pronunciata in relazione al caso in cui, di fatto, la ricerca degli elementi utili a verificare l’attendibilità della certificazione medica inviata dal lavoratore era stata compiuta da un’agenzia investigativa incaricata dal datore di lavoro (Cass. n. 3704 del 1987). La Corte di Cassazione ha quindi affermato che se attraverso elementi oggettivi si prova l’inesistenza di una patologia riportata nei certificati medici il licenziamento può considerarsi legittimo.
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