CODE 2: intervista a Giuseppe Renzo

La CODE ha presidenza italiana. Cosa si propone per questo mandato?


La CODE – Conferenza degli Ordini degli Odontoiatri Europei – si propone di realizzare un’opera di armonizzazione fra le normative dei Paesi partecipanti per quanto concerne la formazione in Odontoiatria, l’etica professionale, le procedure e le sanzioni disciplinari che gli Ordini sono chiamati ad irrogare.
Questo Organismo, cui partecipano molti Paesi della Unione Europea, è aperto anche alla partecipazione di ulteriori Paesi europei non ancora entrati nell’Unione.

Come è regolamentata la professione di Odontotecnico nei vari Paesi europei?


La riunione di Roma ha, fra gli altri obiettivi, quello di realizzare un’opera di monitoraggio della figura dell’Odontotecnico nei Paesi europei.
Come è noto, in Italia si è cercato di inserire l’attività di Odontotecnico nell’ambito delle professioni sanitarie, ipotizzando una laurea triennale per questa categoria.
La Federazione, pur non negando, ovviamente, il diritto degli Odontotecnici di migliorare la propria formazione, ha espresso forti perplessità sull’inserimento di tale figura nell’ambito delle professioni sanitarie. Sembra più corretto mantenere l’Odontotecnico nell’ambito delle attività di fabbricante e artigiano, che presta la propria opera su richiesta dell’Odontoiatra, senza alcuna interferenza nel rapporto medico-paziente.
In molti Paesi europei questa è la situazione in essere ma è necessario approfondire le varie realtà.


3. Quali sono i rapporti tra la “Legge Bersani” e la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2008? 


Il tema della pubblicità per le professioni sanitarie è particolarmente “caldo” in Italia, anche a seguito della emanazione della cosiddetta Legge Bersani – L. 4/8/2006, n. 248 – che sembrerebbe aver liberalizzato, in questo campo, l’attività dei liberi professionisti.
E’ in corso nel nostro Paese un dibattito, a livello giuridico e dottrinale, sui rapporti fra la legge citata e la precedente normativa sulla pubblicità – di cui alla Legge 175 del 5/2/1992 – che poneva limitazioni per quanto riguarda i messaggi pubblicitari dei professionisti della sanità.
Senza voler entrare nel tema estremamente tecnico, è però da sottolineare l’importanza della recentissima sentenza – 13 marzo 2008 – della Corte di Giustizia Europea che, in riferimento ad un tema simile, nato nell’Ordine del Belgio, ha testualmente stabilito che la normativa comunitaria non osta ad una normativa nazionale che vieti a chiunque, nonché ai prestatori di cure dentistiche nell’ambito della libera professione o di uno studio dentistico, di effettuare qualsivoglia pubblicità nel settore odontoiatrico. 
Non  pretendendo di trarre conclusioni, non possiamo, peraltro, che evidenziare il sostanziale conflitto fra questa sentenza comunitaria e alcuni aspetti della Legge Bersani, che vorrebbero essere interpretati come un totale divieto di porre alcun freno alla pubblicità in campo sanitario.


 

Autore: Redazione FNOMCeO

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