Collocamento a riposo dei dirigenti medici

Tribunale PordenoneCollocamento a riposo dirigenti medici – Nel concetto di “servizio effettivo” non deve essere ricompreso il periodo di servizio militare prestato – Il Tribunale di Pordenone ha affermato che la nozione di servizio effettivo di cui all’art. 15-nonies del  D.Lgs. 502/92 e s.m.i deve intendersi riferita esclusivamente al servizio prestato in costanza di attività lavorativa, senza considerare gli eventuali periodi di riscatto, come la laurea o il servizio militare.

FATTO E DIRITTO: Il C.R.O. – Centro di Riferimento Oncologico – Istituto Nazionale e Tumori Aviano – ha disposto il trattenimento in servizio del Dott. T. sino al 9/11/15, data di compimento del 40 anno di servizio effettivo, precisando che il collocamento a riposo  Il Dott. T. aveva decorrenza dal 10/11/15. Il Dott. T. ha comunicato al C.R.O. – Centro di Riferimento Oncologico – Istituto Nazionale e Tumori Aviano – la propria volontà di permanere in servizio sino alla maturazione di quarant’anni di servizio effettivo, precisando che nel concetto di “servizio effettivo” non dovesse essere ricompreso il periodo di servizio militare prestato. Il C.R.O. – Centro di Riferimento Oncologico – Istituto Nazionale e Tumori Aviano – ha ritenuto unilateralmente invece di confermare la propria determinazione, ritenendo di computare ai fini del calcolo anche il tempo impiegato per prestare il servizio militare. Il Tribunale di Pordenone ha affermato che la suddetta determinazione non appare conforme alla lettera ed alla ratio dell’art. 15-nonies del D.Lgs. n. 502/92 come modificato dalla L. n. 183/10, in quanto la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri dfp 0054991 del 9.12.2010 ha chiarito che per nozione di “servizio effettivo” debba intendersi “qualunque tipo di servizio espletato dal pubblico dipendente presso qualunque datore di lavoro sia pubblico che privato (…..) esula dal concetto e dalla nozione stessa di servizio effettivo l’istituto del riscatto a qualunque titolo, sia con riferimento a periodi di studi che per altre causali, quali il servizio militare o civile eventualmente espletato”. Pertanto la nozione di servizio effettivo di cui all’art. 15-nonies D.Lgs. 502/92 e s.m.i. deve intendersi riferita esclusivamente al servizio prestato in costanza di attività lavorativa, senza considerare gli eventuali periodi di riscatto, come la laurea o il servizio militare. Appare inoltre sussistere l’ulteriore requisito del periculum in mora, individuato dalla complessa disamina della giurisprudenza di merito espressasi sul punto nel “mantenimento della propria attività lavorativa e nella conservazione della propria professionalità, non suscettibili di ristoro”. Merita dunque integrale accoglimento la domanda formulata in via d’urgenza dal Dott. T.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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