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Colpa medica – Le linee guida devono essere allegate in giudizio

Cassazione Penale – Colpa medica – Applicabilità della c.d. legge Balduzzi – Le linee guida devono essere allegate in giudizio – La Corte di Cassazione ha affermato che l’assunto concernente l’avvenuto rispetto delle regole di diligenza e dei protocolli ufficiali resta mera enunciazione, essendo stata omessa la necessaria allegazione delle linee guida alle quali la condotta del F. si sarebbe conformata. L’allegazione si rende necessaria ai fini della verifica della correttezza e scientificità delle stesse: solo nel caso di linee guida conformi alle regole della migliore scienza medica è possibile, infatti, utilizzare le medesime come parametro per l’accertamento dei profili di colpa ravvisabili nella condotta del medico ed attraverso le indicazioni dalle stesse fornite sarà possibile per il giudicante valutare la conformità ad esse della condotta del medico al fine di escludere profili di colpa.

FATTO: Il F. era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 61 c.p. comma 1, n. 3 e art. 590 c.p., comma 1, perché, nella qualità di medico curante di C.M. ed in qualità di medico chirurgo che ebbe a sottoporre la predetta a due interventi chirurgici, rispettivamente eseguiti il X di condroplastica con membrana collagenica e trapianto osseo autologo della testa del femore e osteotomia di bacino periacetabolare destro con diagnosi clinica di necrosi asettica della testa del femore in displasia anca destra ed il X di accesso laterale diretto su precedente.

DIRITTO: Il ricorso è infondato. Sostiene in primo luogo il ricorrente che nel caso di specie non sussisterebbe alcun nesso di causalità tra la condotta del dott. F. e l’evento; in particolare non vi sarebbe alcuna prova che una diversa condotta avrebbe portato ad un opposto risultato. Sul punto la gravata sentenza ha ritenuto sussistente l’errore di esecuzione dell’osteotomia che ha comportato la necessità di effettuazione del secondo intervento che certamente avrebbe potuto essere evitato, ove il primo fosse stato correttamente eseguito, così sussistendo il nesso di causalità in quanto l’errata esecuzione aveva determinato il protrarsi della malattia della C. Quanto all’applicabilità della c.d. legge Balduzzi la Corte territoriale ha sottolineato che per la gravità della colpa, concernente l’imperizia nell’esecuzione di un interevento nel quale il medico è specialista, il F. non poteva beneficiare dell’esenzione di responsabilità ivi prevista dall’art. 3 della citata novella (Legge 8 novembre 2012, n. 189) secondo cui l’esercente di professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, non risponde penalmente per colpa lieve. Sul punto il motivo proposto è privo di specificità: l’assunto concernente l’avvenuto rispetto delle regole di diligenza e dei protocolli ufficiali resta infatti mera enunciazione, essendo stata omessa la necessaria allegazione delle linee guida alle quali la condotta del F. si sarebbe conformata. L’allegazione si rende necessaria ai fini della verifica della correttezza e scientificità delle stesse: solo nel caso di linee guida conformi alle regole della migliore scienza medica è possibile, infatti, utilizzare le medesime come parametro per l’accertamento dei profili di colpa ravvisabili nella condotta del medico ed attraverso le indicazioni dalle stesse fornite sarà possibile per il giudicante valutare la conformità ad esse della condotta del medico al fine di escludere profili di colpa.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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