Tar Lazio Sentenza n. 6389/17 – Sulla composizione della CCEPS – La circostanza che di fatto, nell’ambito della discrezionalità riconosciuta dall’art.17 D.Lgs. C.P.S. n. 233/1946, il Consiglio Superiore della Sanità abbia deciso di esercitare il potere di nomina di un componente effettivo e di uno supplente della CCEPS scegliendo due tra i suoi membri di diritto (e, segnatamente, due direttori generali del Ministero della Salute), non incide negativamente sull’imparzialità e terzietà del collegio giudicante, non sussistendo un vincolo di collegamento tra i componenti così selezionati e il Ministero della salute e, conseguentemente, non essendo ravvisabile una alterazione, anche solo potenziale, dell’autonomia decisionale dei soggetti prescelti.
FATTO E DIRITTO: Iricorrenti (Omissis) propongono ricorso contro la Presidenzadel Consiglio dei Ministri e Ministero della Salute per l’annullamento previasospensione dell’efficacia del decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri in data 27 dicembre 2016, pubblicato sul sito del Ministero dellaSalute il 10 marzo 2017 con il quale è stata (ri)costituita la CommissioneCentrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, del provvedimento con ilquale il Consiglio Superiore della Sanità ha designato i componenti effettivo esupplente della Commissione centrale e del provvedimento con il quale ilConsiglio Superiore della Sanità ha designato i componenti effettivo esupplente della Commissione centrale (allo stato ignoto ai ricorrenti e delquale si chiede l’acquisizione in giudizio). I ricorrenti hanno chiestol’annullamento del d.p.c.m. 27/12/2016 con il quale è stata ricostituita laCommissione Centrale Esercenti Professioni Sanitarie (CCEPS) e con esso ilprovvedimento di designazione da parte del Consiglio Superiore di Sanità deipropri componenti. La Corte costituzionale con la sentenza n. 215/2016 hadichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, primo e secondo comma,lettere a), b), c) e d) del citato d.lgs. C.p.S., “nelle parti in cui si fariferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale”.Secondo iricorrenti, a seguito della pronuncia della Consulta si è creato un vuotonormativo che avrebbe dovuto essere riempito dal legislatore sostituendo alleparti abrogate della norma una nuova disciplina. Il rinnovo della CCEPS operatocon il provvedimento impugnato sarebbe, quindi, illegittimo per essersisostituito all’intervento legislativo reso necessario dalla predetta sentenza,ed in particolare affetto da nullità del decreto di nomina, per difettoassoluto di attribuzione. Il provvedimento sarebbe viziato anche in relazionealla designazione da parte del Consiglio superiore della sanità di uncomponente effettivo e un componente supplente della CCEPS, che non garantiscel’indipendenza e l’autonomia dei designati e viola le disposizioni di rangocostituzionale che hanno indotto la Corte costituzionale ad abrogare laprecedente disciplina. I ricorrenti sostengono che a seguito dell’interventodella Corte costituzionale non sarebbe stato possibile costituire nuovamente laCCEPS sulla base della normativa esistente, eliminando dalla composizione dellaCommissione i componenti di nomina ministeriale, ma era necessario attenderel’emanazione di una normativa sostitutiva delle disposizioni dichiarate.L’assunto non è condivisibile. La Corte, con la citata pronuncia n. 215/2016,ha reso una sentenza di illegittimità parziale interpretativa in relazioneall’art. 17 D.Lgs. C.P.S. n. 233/1946, determinandone la cessazionedell’efficacia limitatamente alla parte in cui faceva riferimento alla nominadi componenti di derivazione ministeriale. Non merita accoglimento neppure ladoglianza di cui al secondo motivo di impugnazione, con il quale i ricorrenticensurano la designazione da parte dal Consiglio superiore della sanità di uncomponente effettivo e di un componente supplente della CCEPS, in quanto ciònon garantirebbe, per le medesime ragioni che hanno portato la Cortecostituzionale ad abrogare la parte di disciplina riguardante la nomina didiretta derivazione ministeriale, l’indipendenza e l’autonomia dei designati.Osserva il Collegio che rispetto al potere di nomina di due componenti, unoeffettivo e l’altro supplente, da parte del Consiglio superiore della Sanitànon si pongono i medesimi dubbi sulla terzietà ed indipendenza sottopostiall’esame della Corte costituzionale e ritenuti fondati. Non può, infatti,sostenersi che il Consiglio superiore, in quanto organo consultivo delMinistero della salute, sia assimilabile, parafrasando una espressioneadoperata dalla Consulta nella sentenza n. 215/2016, ad una “amministrazionedi riferimento comunque coinvolta nel relativo giudizio”, rispetto allaquale è necessario che vengano predeterminati ex lege una pluralità dipresidi atti a preservare l’indipendenza del giudicante. La circostanza che trai componenti di diritto siano annoverati i dirigenti generali preposti aidipartimenti ed alle direzioni generali del Ministero della Salute non alterala sostanziale autonomia organizzativa e di funzionamento del Consigliosuperiore, che è dimostrata, oltre che dalla sua natura di organotecnico-consultivo e, sotto il profilo strutturale, dalla particolare modalitàdi individuazione dei suoi membri, dall’assenza di obblighi di dipendenzafunzionale dal Ministero della Salute. Dunque, la circostanza che di fatto,nell’ambito della discrezionalità riconosciuta dall’art. 17 d.l.c.p.s. n.233/1946, il Consiglio superiore abbia deciso di esercitare il potere di nominadi un componente effettivo e di uno supplente della CCEPS scegliendo due tra isuoi membri di diritto (e, segnatamente, due direttori generali del Ministerodella Salute), non incide negativamente sull’imparzialità e terzietà delcollegio giudicante, non sussistendo un vincolo di collegamento tra icomponenti così selezionati e il Ministero della salute e, conseguentemente,non essendo ravvisabile una alterazione, anche solo potenziale, dell’autonomiadecisionale dei soggetti prescelti. Il ricorso non può essere accolto)