Comunicazione n. 59 – Obbligo formativo ECM per medici chirurghi e odontoiatri

Gli Ordini e le rispettive Federazioni nazionali hanno il compito di vigilare sull’assolvimento dell’obbligo formativo dei loro iscritti ed emanare, quando previsto dalla normativa, i provvedimenti di competenza in caso di mancato assolvimento di tale obbligo. In virtù di tale funzione di accertamento, la Fnomceo invita gli Ordini provinciali a sollecitare gli iscritti all’adempimento dell’obbligo formativo.

Si sottolinea, inoltre, che la verifica per il triennio 2014-2016 non potrà avvenire prima del  31 dicembre 2018, mentre per l’attuale triennio (2017-2019) sarà possibile verificare l’assolvimento dell’obbligo non prima del 31 dicembre 2019, salvo eventuali proroghe.

Autore: Redazione

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