Concorsi per dirigenti medici

Consiglio di Stato Concorsi per dirigenti medici La mobilità ha precedenza rispetto alle sole procedure di concorso ma non rispetto alla stabilizzazione. Il Consiglio di Stato ha affermato che la stabilizzazione ha infatti finalità di valorizzare le professionalità interne all’amministrazione e sanare situazioni di precarietà, che generano incertezza e malcontento sociale, e nel contempo non è derogatoria dal principio del pubblico concorso, in quanto eccezionale e prevedente procedure selettive. Oltretutto, è previsione legislativa successiva all’art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001 ed ha privilegiato la stabilizzazione rispetto alla mobilità, con conseguente irrilevanza dell’assunto del primo giudice secondo cui la procedura indetta non si distinguerebbe dalle “procedure concorsuali” alle quali fa riferimento il detto art. 30, co. 2 bis. Inoltre, non si comprende la ragione della precedenza in favore della mobilità, dal momento che entrambe le categorie di personale sono interne alla p.a., onde non è configurabile una priorità di status, mentre è maggiore l’esigenza di tutelare gli aspiranti alla stabilizzazione, a livello sia personale (stante la loro precarietà), sia di interesse pubblico (stante il maggior interesse della p.a. a mantenere in servizio persone già interne e con acquisita esperienza).Sentenza n. 3513/15

FATTO: L’Azienda Ospedaliera Bianchi – Melacrino – Morelli di Reggio Calabria ricorre contro la sentenza breve del T.A.R. CALABRIA – SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 00811/2009 concernente il concorso a due posti di dirigente medico per la disciplina di ortopedia e traumatologia. Il TAR ha ritenuto che a mente dell’art. 30, co. 2 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 il previo esperimento della mobilità costituisca condizione di legittimità dell’eventuale, successivo ricorso a procedure concorsuali, non derogata dalla circostanza che nella specie il concorso sia stato bandito per la stabilizzazione del soggetti già alle dipendenze dell’Azienda con contratti a termine.

DIRITTO: Disattendendo l’orientamento espresso in sede cautelare dal Consiglio di Stato circa la prevalenza della stabilizzazione sulla mobilità, il TAR non ha tenuto conto che il concorso era stato bandito ai sensi dell’art. 6, co. 2, della l.r. n. 1 del 2009, introdotto dall’art. 1 della l.r. n. 5 del 2009, il quale, in tema di stabilizzazione, prevede per il personale della dirigenza del ruolo sanitario l’indizione di “apposita selezione concorsuale con riserva fino al 50% dei posti in favore di quello con rapporto a tempo determinato …”, affermando che invece le procedure di stabilizzazione in parola hanno natura concorsuale e non risultano ragioni testuali né di ratio di tutela per distinguerle dalle procedure concorsuali di cui all’art. 30, co. 2 bis, del t.u. n. 165 del 2001. Di contro, come ha avuto modo di chiarire la direttiva 30 aprile 2007 n. 7 del Ministro per le riforme e le innovazioni nelle p.a., la mobilità ha precedenza rispetto alle sole procedure di concorso ma non rispetto alla stabilizzazione, anche in base alla ratio di quest’ultima. La stabilizzazione ha infatti finalità di valorizzare le professionalità interne all’amministrazione e sanare situazioni di precarietà, che generano incertezza e malcontento sociale, e nel contempo non è derogatoria dal principio del pubblico concorso, in quanto eccezionale e prevedente procedure selettive. Oltretutto, è previsione legislativa successiva al cit. art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001. Inoltre, non si comprende la ragione della precedenza in favore della mobilità, dal momento che entrambe le categorie di personale sono interne alla p.a., onde non è configurabile una priorità di status, mentre è maggiore l’esigenza di tutelare gli aspiranti alla stabilizzazione, a livello sia personale (stante la loro precarietà), sia di interesse pubblico (stante il maggior interesse della p.a. a mantenere in servizio persone già interne e con acquisita esperienza). Nel merito l’appello è però fondato, per le ragioni di fondo già espresse da questo Consiglio di Stato in sede cautelare con l’ordinanza 3 febbraio 2010 n. 614 della sezione quinta. In linea col disposto dell’art. 1, co. 519, concernente in generale la stabilizzazione, e co. 565, lett. c), n. 3, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, concernente nello specifico la verifica da parte degli enti del servizio sanitario regionale della possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già coperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo determinato nell’ambito della finalità di riduzione della spesa complessiva del relativo personale, in tema di detto personale sanitario precario con l’art. 6 della legge regionale 15 gennaio2009 n. 1 la Regione Calabria ne ha disciplinato la stabilizzazione. In particolare, al co. 2 (come aggiunto dall’art. 1, l.r. 19 marzo 2009 n. 5, applicabile rationetemporis) per il personale della dirigenza del ruolo sanitario ha previsto che “si procederà ad apposita selezione concorsuale con riserva fino al 50% dei posti in favore di quello con rapporto di lavoro a tempo determinato individuato …”. Trattandosi di situazioni di fatto originate dall’utilizzo improprio del precariato per soddisfare esigenze durature, da sanare in favore di sanitari già espletanti mansioni e funzioni presso quell’ente, risulta evidente che la menzionata normativa nazionale e regionale, successiva al d.lgs. n. 165 del 2001 ed all’introduzione del co. 2 bis del cit. art. 30, nonché in rapporto di specialità rispetto a quest’ultima previsione generale, abbia inteso derogare al principio anzidetto. In definitiva, il Collegio è dell’avviso che la detta normativa sopravvenuta abbia privilegiato la stabilizzazione rispetto alla mobilità, con conseguente irrilevanza dell’assunto del primo giudice secondo cui la procedura indetta non si distinguerebbe dalle “procedure concorsuali” alle quali fa riferimento il detto art. 30, co. 2 bis. La norma regionale richiamata esige, infatti, che la stabilizzazione dei dirigenti sanitari a tempo determinato avvenga mediante riserva nell’ambito di un concorso pubblico, sicché proprio il concorso pubblico costituisce l’indispensabile strumento per pervenirvi.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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