CONSIGLIO DI STATO – Ammissione alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia – necessaria la prescritta abilitazione all’esercizio della professione medica già alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di iscrizione.
Il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, unitamente all’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, impugnano la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 17 novembre 2008 n.9558 che ha accolto il ricorso della dott.ssa —– avverso gli atti con i quali è stata negata la sua ammissione alla scuola di specializzazione in medicina e chirurgia per l’anno 2006/2007 perché sfornita, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, della prescritta abilitazione all’esercizio della professione medica. Il bando di concorso impugnato in primo grado, uniformandosi alle previsioni del d.m. 6 marzo 2006 n. 172 (art.2), ha prescritto il possesso del titolo al momento della presentazione delle domande. Il giudice di primo grado, in accoglimento sul punto del ricorso originario, ha ritenuto irragionevole la fissazione di tale limitazione temporale, ritenendo piuttosto congruo e ragionevole richiedere il possesso del requisito prima dell’effettivo inizio dei corsi. Il Consiglio di Stato ha invece rilevato perciò che l’abilitazione all’esercizio della professione sia un requisito indispensabile per l’ammissione alla scuola di specializzazione e che il possesso di detto titolo sia stato richiesto, in applicazione della ragionevole disciplina regolamentare vigente all’epoca dei fatti, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di iscrizione. Il principio è finalizzato ad assicurare esigenze di buona amministrazione, il cui carattere preminente, rispetto all’interesse antagonista che possa far capo a taluno dei candidati a dilazione il termine per comprovare i requisiti partecipativi, appare davvero evidente e corrisponde a ragioni di certezza giuridica che ne giustificano l’applicazione anche a prescindere dal richiamo al principio costituzionale di buon andamento degli uffici (art. 97 Cost.) (sentenza nr. N. 5843/13).
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