CONSIGLIO DI STATO – Diniego al trasferimento dall’ateneo Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria dell’Ateneo di Roma Tor Vergata. È legittima l’esclusione da un qualsiasi anno di corso degli studenti di università estere che non superino la prova selettiva di primo accesso, eludendo con corsi di studio avviati all’estero la normativa nazionale (sentenza nr. 2829/14).
FATTO: L’Università degli studi Tor Vergata e il Ministero dell’istruzione chiedono la riforma, previa sospensione dell’esecuzione, della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo del Lazio ha accolto il ricorso presentato dalla signora —– avverso il diniego opposto dal rettore all’istanza di ammissione al quarto anno del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, previo trasferimento dall’ateneo Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana, nonché avverso il presupposto decreto rettorale n. 2070 del 24 giugno 2013.
DIRITTO: Come più volte ribadito da questo Consiglio, infatti (da ultimo, sez. VI, 22 aprile 2014, n. 2028), è legittima l’esclusione da un qualsiasi anno di corso degli studenti di università estere, che non superino la prova selettiva di primo accesso, eludendo con corsi di studio avviati all’estero la normativa nazionale (Cons. Stato, sez.VI, 15 ottobre 2013, n. 5015; 24 maggio 2013, n. 2866 e 10 aprile 2012, n. 2063). E’ legittimo il bando impugnato in primo grado, che prevede per il rilascio di nulla osta al trasferimento da atenei stranieri e per l’iscrizione agli anni di corso successivi al primo il superamento della prova nazionale, ed è legittimo anche il conseguente diniego di immatricolazione. Tale conclusione, valevole per la generalità dei casi in cui si tratti di trasferimento da ateneo straniero senza previo superamento dei test d’accesso in Italia, è tanto più evidente nel caso di specie, in cui il corso di studi è stato frequentato, sia pure con brillanti risultati, in un Paese non facente parte dell’Unione europea; né, in contrario, può valere l’accordo di collaborazione sottoscritto dall’Ateneo di Roma Tor Vergata con l’Università frequentata dalla ricorrente in primo grado, accordo al quale va riconosciuto valore di intesa per favorire lo sviluppo della formazione universitaria in Albania, ma non produce la parificazione tra i rispettivi percorsi di studi, come pretende l’interessata. Perciò, neppure il superamento del test di ammissione al corso di laurea in Albania, dalla stessa conseguito, può costituire titolo per l’ammissione al corrispondente corso italiano, posto che quel che rileva, come si è detto, è la coerenza con la disciplina nazionale e il conseguente superamento del concorso dalla stessa previsto.