CONSIGLIO DI STATO – Ex medici condotti: trattamento e riconoscimento degli scatti di anzianità.
Il Dott. ——, ex medico condotto transitato alla USL n. 10 di —-, proponeva ricorso per il riconoscimento del diritto agli scatti di anzianità, in aggiunta al trattamento omnicomprensivo annuo di cui all’art. 110 del DPR 270/87, come previsti per il restante personale medico delle UU.SS.LL. dall’accordo collettivo di cui al citato DPR n. 270. 1. – Il Consiglio di Stato ha rilevato che l’art. 110, commi 1 e 2, del D.P.R. 20/05/1987, n. 270, disciplinando la posizione dei medici condotti nei cui confronti alla data del 1° gennaio 1987 non siano stati assunti provvedimenti definitivi ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 348 citato, ha previsto che gli stessi possono, a domanda, optare per un trattamento economico onnicomprensivo di L. 8.640.000 annue lorde, con obblighi di servizio e mansioni differenziate rispetto alla generalità degli altri medici, nonché limiti di accesso all’attività convenzionata più favorevoli, successivamente dettati col decreto del Ministro per la Sanità del 18 novembre 1987, n. 503. La norma, attribuendo agli ex medici condotti che non abbiano scelto il “tempo pieno” o il “tempo definito”, un trattamento del tutto peculiare, “omnicomprensivo”, esclude l’aggiunta di ulteriori emolumenti, anche se legati all’anzianità di servizio, e si giustifica, dal punto di vista sistematico, in definitiva, con la diversità degli obblighi di servizio e le diverse potenzialità di produzione di reddito consentite dal mantenimento di rapporti convenzionali fino a 1400 assistiti. L’appello è stato quindi rigettato (sentenza nr. 4769/13).
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