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Consiglio di Stato: facoltà di Medicina e incompatibilità padre-figlio

CONSIGLIO DI STATO – Facoltà di Medicina e Chirurgia, approvazione atto aziendale di riordino azienda universitaria: incompatibilità padre-figlio – Gli appellanti —– e —–, rispettivamente padre e figlio, sono docenti presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Seconda università degli studi di Napoli, inseriti nello stesso dipartimento assistenziale (DAS) di morfopatologia. In primo grado essi hanno impugnato il decreto del Rettore 2 agosto 2007, n. 2101, con il quale è stato approvato l’atto aziendale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria della seconda Università degli Studi di Napoli, limitatamente all’articolo 19, comma 14, nonché la deliberazione del direttore generale 6 settembre 2007, n. 736, di presa d’atto del citato decreto del Rettore. Tale previsione dispone che non possono essere eletti e nominati "Direttore del D.A.I. (dipartimenti ad attività integrata) e non si può conservare l’incarico di direttore del D.AS. (dipartimenti assistenziali) qualora all’interno della struttura interessata vi siano parenti o affini fino al quarto grado incluso; la stessa disposizione si applica per la direzione di struttura complessa e di struttura semplice di cui ai successivo art. 26". Il TAR ha respinto il ricorso e i ricorrenti hanno adito il Consiglio di Stato che ha confermato la decisione di primo grado. Il Consiglio di Stato ha sancito che l’assunto dei ricorrenti, secondo cui la mancanza di un’espressa previsione di legge impedirebbe l’introduzione di una siffatta prescrizione, è non fondato e le conclusioni del primo giudice meritano di essere condivise. Come ritenuto in sede consultiva da questo Consiglio di Stato, la norma in questione (art. 4, comma 2, d.lgs. n. 1172 del 1948), seppure imperfetta in quanto sfornita di sanzioni per il caso di sua inosservanza, si indirizza anziutto alla responsabilità degli interessati, che devono assumere le iniziative atte a rimuovere la situazione di incompatibilità (eventuale trasferimento a domanda, ecc.) e poi all’amministrazione che deve porre in essere forme di controllo appropriate ad evitare, per quanto possibile, tale inconveniente e reprimerà le violazioni compiute facendo uso del potere disciplinare (Cons. Stato, I, 10 novembre 1972, n. 2749). Ne discende, alla luce delle richiamate norme, che legittimamente l’atto aziendale contestato, strumento particolare d’intesa nell’organizzazione delle aziende ospedaliero-universitarie, ha potuto prevedere, in conformità alla citata legge n. 465 del 1950, le misure applicative per prevenire eventuali situazione generatrici di conflitti di interesse nello specifico settore (sentenza nr. 5284/13).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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