CONSIGLIO DI STATO – Esclusal’incompatibilità tra l’incarico di dirigente medico di unastruttura complessa e la carica politica. Il legislatore delegante, edi riflesso quello delegato, ha inteso dettare per il personale delleaziende sanitarie una disposizione speciale che, nel momento stessoin cui assoggetta al regime delle incompatibilità i tre incarichi divertice(direttore generale, direttore sanitario, direttoreamministrativo), implicitamente ma inequivocamente esclude da quelregime il personale ad essi subordinato, pur se rivestito di funzionidenominate “dirigenziali” (sentenza nr. 5583/14).
FATTO: L’appellante, già ricorrentein primo grado, è medico chirurgo, dipendente della A.S.L. Napoli 3Sud, con mansioni di dirigente medico preposto alla strutturacomplessa di chirurgia generale e pronto soccorso chirurgico degliOspedali riuniti dell’Area Nolana. Nello stesso tempo riveste lacarica di consigliere comunale di San Giuseppe Vesuviano (comune conpiù di 15.000 abitanti). Dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n.39/2013, il Direttore generale dell’A.S.L. gli ha contestatol’incompatibilità tra le due cariche, ai sensi della nuovanormativa e con gli effetti da essa previsti. 2. L’interessato haproposto ricorso al T.A.R. Campania, deducendo che la normativasopravvenuta, correttamente interpretata, non si applica ai dirigentimedici di qualsivoglia livello, ma – per quanto riguarda ilpersonale del servizio sanitario nazionale – solo ai titolari degliincarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttoresanitario. Il T.A.R. Campania, con sentenza n. 4983/2014, ha respintoil ricorso. 3. L’interessato propone appello a questo Consiglio.
DIRITTO: Appare chiaro edinequivocabile, dunque, che il legislatore delegato ha dettato unadisciplina speciale per il personale delle Aziende sanitarie locali;ed ha fatto ciò in pedissequa applicazione del criterio impostodalla legge delega, e precisamente dall’art. 1, comma 50, lettera(d). Questo prevede esplicitamente una disciplina apposita per ilpersonale delle A.S.L. e delle Aziende ospedaliere al fine di«comprendere» nel regime dell’incompatibilità i tre incarichi divertice (direttore generale, direttore sanitario, direttoreamministrativo). Appare chiaro ed inequivocabile, dunque, che illegislatore delegato ha dettato una disciplina speciale per ilpersonale delle Aziende sanitarie locali; ed ha fatto ciò inpedissequa applicazione del criterio imposto dalla legge delega, eprecisamente dall’art. 1, comma 50, lettera (d). Questo prevedeesplicitamente una disciplina apposita per il personale delle A.S.L.e delle Aziende ospedaliere al fine di «comprendere» nel regimedell’incompatibilità i tre incarichi di vertice (direttoregenerale, direttore sanitario, direttore amministrativo). Pare dunquedi assoluta evidenza che il legislatore delegante, e di riflessoquello delegato, abbiano inteso dettare per il personale delleaziende sanitarie una disposizione speciale che, nel momento stessoin cui assoggetta al regime delle incompatibilità i tre incarichi divertice, implicitamente ma inequivocamente esclude da quel regime ilpersonale ad essi subordinato, pur se rivestito di funzionidenominate “dirigenziali”. In questa situazione, se illegislatore delegante e quello delegato hanno sottratto i dirigentimedici al regime generale dell’incompatibilità con le carichepubbliche elettive, questa scelta non appare tanto manifestamenteillogica da indurre a porvi rimedio mediante operazioniinterpretative in contrasto con il dato trasparente dellaformulazione letterale. In conclusione, l’appello va accolto.