CONSIGLIO DI STATO – Medici competenti: iscrizione nell’elenco nazionale dei medici competenti di coloro che abbiano conseguito la specializzazione in igiene e medicina preventiva dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 e s.m.i – Il Collegio ha sancito che “é inequivocabile, dalla lettura dell’art. 38 del d.lgs. 81/2008, che il legislatore abbia valutato necessario che i medici in possesso della specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, per svolgere le funzioni di medico competente, debbano avere altresì frequentato, dopo la specializzazione, gli appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell’Università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della Salute e delle politiche sociali”. Al tempo stesso però il Collegio ha rilevato che é illegittima piuttosto l’inerzia delle amministrazioni nel dare attuazione alla norma primaria (istituzione del degli appositi percorsi formativi) ed è nei confronti di questa condotta omissiva, in astratto suscettibile di cagionare danni anche di rilevanza economica, che l’odierno appellante potrà agire alle condizioni di cui all’art. 117 c.p.a.”. Ciò detto il Collegio ha sancito che la domanda di iscrizione nell’elenco nazionale dei medici competenti non può essere accolta in quanto l’interessato, dopo la specializzazione in igiene e medicina preventiva, non aveva seguito i percorsi formativi previsti dall’art. 38, co. 2 del d.lgs. 81/2008 (sentenza nr. 1579/2013).
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