CONSIGLIO DI STATO – Medici specializzandi 83/91: in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto dalle direttive comunitarie (nella specie le direttive 75/362/CEE e 82/76/CEE non autoesecutive in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di giustizia europea (a partire dalla sentenza 19 novembre 1991 sul caso Francovich), il diritto degli interessati al risarcimento del danno, che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria (sentenza nr. 4364/12).
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