CONSIGLIO DI STATO – Stipulazione polizza malattia pediatri: l’art. 59 comma 5 dell’accordo collettivo prevede che le due associazioni firmatarie (Cipe e Fimp) siano congiuntamente chiamate ad individuare, in sostituzione dell’Enpam, la compagnia assicurativa cui affidare la polizza e che congiuntamente debbano procedere alla individuazione del broker. Con l’effetto che l’affidamento diretto da parte di una sola di esse del servizio assicurativo deve ritenersi illegittimo (sentenza nr. 8401/10).
